Doc. IV-ter, n. 25-bis




N. 1451/94 R.G. Not. Reato
N. 208/95 R.G. G.I.P.

ORDINANZA

Il G.U.P. presso il tribunale di Udine, dottor Enzo Turel;
Premesso che - con riferimento al processo a carico di Molinaro Paolo Sandro, Medeossi Paolo (imputati del delitto di diffamazione col mezzo della stampa previsto e punito dall'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47) e Gervasutti Sergio (imputato dello stesso reato in relazione all'articolo 57 del codice penale) - all'udienza preliminare del 25 gennaio 1996 il G.U.P. ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal difensore di Molinaro Paolo Sandro - membro della Camera dei deputati della Repubblica italiana - con riferimento alla applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione italiana, ai sensi del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 (disponendo la trasmissione di copia dell'ordinanza alla segreteria della Presidenza della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge citato);
Preso atto che, in virtù del nuovo disposto dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il difensore del Molinaro ha richiesto - con atto depositato in data 10 aprile 1996 - che venga disposta la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei deputati, nonché la sospensione del processo;
Atteso che la prossima udienza preliminare è stata fissata per il giorno 16 maggio 1996;
Rilevata l'urgenza a provvedere in ordine alla cennata richiesta del difensore di Molinaro Paolo Sandro;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza in camera di consiglio del 29 aprile 1996, ore 11, presso il tribunale di Udine, via Treppo, aula udienze preliminari, I piano.
Si dia immediato avviso della presente ordinanza agli imputati, alla parte civile, ai loro difensori ed al pubblico ministero a mezzo polizia giudiziaria dei carabinieri.

Udine, 11 aprile 1996.

Il G.U.P.
(dott. Enzo Turel)


ORDINANZA

IL G.U.P.

Preso atto che ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116;

PER QUESTI MOTIVI

Dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera dei deputati della Repubblica italiana;
Dispone altresì la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera dei deputati.

Udine, 29 aprile 1996.

Il G.U.P.
(dott. Enzo Turel)


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