Doc. IV-ter, n. 25-bis-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta è stata chiamata ad esaminare la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti dell'onorevole Paolo Molinaro, deputato all'epoca dei fatti. La citata richiesta è stata trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Udine ed è pervenuta alla Presidenza della Camera il 24 maggio 1996.
I fatti possono così sintetizzarsi: con esposto-querela del 30 giugno 1994 Alberto Di Caporiacco, assessore ai beni culturali del comune di Udine, lamentava di essere stato diffamato a mezzo stampa dall'onorevole di Forza Italia Paolo Molinaro in quanto nel corso di un'intervista rilasciata il 20 aprile 1994 al Messaggero Veneto, il Molinaro, rappresentante friulano del partito forzista, definiva il Di Caporiacco «un millantatore... con il quale non vi sarà alcun contatto politico... con i protagonisti del passato regime non ci può esser alcun incontro. Quindi escludo un contatto con lui. Evidentemente questo signore sogna e poi spera».
In esito alle indagini preliminari il giudice per l'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione sollevata dall'onorevole Molinaro, ai sensi dell'allora vigente decreto-legge n. 253 del 1996, sospendeva il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Camera dei deputati.
Ciò premesso, appare indubbio che la frase censurata dal querelante è stata proferita dal parlamentare Molinaro nell'esercizio divulgativo delle sue funzioni parlamentari, in qualità di rappresentante friulano del partito di Forza Italia, e in un preciso contesto politico. Ciò può essere argomentato in base al fatto che con l'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Molinaro, nell'esercizio del suo mandato rappresentativo e del suo incarico partitico, intendeva smentire le precedenti dichiarazioni che il Di Caporiacco aveva attribuito allo stesso parlamentare, nel senso di un orientamento favorevole all'ingresso del medesimo Di Caporiacco nel partito di Forza Italia. Pertanto le parole pronunciate nell'ambito dell'intervista sono da considerarsi espressione del mandato politico ed istituzionale del Molinaro, essendo dettate dalla necessità di rettificare l'opinione che l'affermazione del Di Caporiacco poteva ingenerare nell'elettorato, nel senso di un reale interesse di Forza Italia ad accogliere il querelante nelle proprie file.
Alla stregua di quanto sopra esposto, la Giunta ha ritenuto alla unanimità di proporre all'Assemblea di deliberare che il fatto ascritto all'onorevole Molinaro rientri tra quelli per cui è prevista l'insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Carmelo CARRARA, Relatore.


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