Onorevoli Colleghi! - Dagli atti risulta:
a) che l'onorevole Vittorio Sgarbi ha assunto formale impegno, datato 1 settembre 1995, di prestazione d'opera con la Spa Reti televisive italiane quale «conduttore-entertainer commentando ed esprimendo le proprie opinioni su argomenti di attualità e su quanto riportato dalla stampa in genere... - partecipando - alle attività di produzione, registrazione, promozione e diffusione...». Nelle corolle dell'accordo sono previsti una serie di dettagliati obblighi dell'onorevole Sgarbi, così ad esempio finanche quello di indossare «adeguato vestiario moderno di sua proprietà a meno che la Rti non ritenga di dover fornire eventuali abiti e relativi accessori che Sgarbi dovrà restituire dopo l'uso». Il corrispettivo sinallagmatico è stabilito in un compenso forfettario al lordo delle ritenute di legge, previdenziali e al netto di IVA, oltre al rimborso delle spese. La durata di siffatte intese copre l'arco temporale dall'11 settembre 1995 al 20 settembre 1996;
b) che, nel territorio operativo delle intese suddette televisivamente titolato Sgarbi quotidiani nelle trasmissioni del 29 e 30 settembre 1995, replicate nei giorni successivi, l'onorevole Sgarbi compariva mentre veniva trasmesso in apertura di trasmissione anche un quadro raffigurante due figure abbracciate, con fattezze di maiali, rivestiti di toga, tocco e un grembiule sporco di sangue, con una delle stesse figure che impugnava un coltello. Nel corso di tale trasmissione quale conduttore televisivo, l'onorevole Sgarbi chiamava in causa anche il dottor Piercamillo Davigo con frasi e concetti che quest'ultimo riteneva lesivi della propria reputazione; di conseguenza sporgeva formale querela contro il medesimo onorevole Sgarbi e i soggetti che avevano omesso i dovuti controlli;
c) che il pubblico ministero chiedeva rinvio a giudizio dell'onorevole Vittorio Sgarbi imputandolo «del delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 110, 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale nonché articolo 30, primo, quarto e quinto comma della legge n. 223 del 1990, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, rispettivamente Sgarbi Vittorio, Gori Giorgio in qualità di persona delegata dal concessionario televisivo privato al controllo della infradetta trasmissione televisiva, nell'ambito di trasmissione televisiva a diffusione nazionale denominata Sgarbi quotidiani, andata in onda il giorno 29 ottobre 1995, e riproposta in replica il 30 ottobre 1995, sulla rete televisiva Canale 5, rendevano dichiarazioni false e comunque gravemente offensive della reputazione del dottor Piercamillo Davigo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, in particolare, tenendo esposto alle proprie spalle un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con coltello e con grembiule, dichiarando - tra l'altro - testualmente quanto segue:
- ma adesso tocca a quelli che vengono ammirati, ospitati nei musei, guardati come lo stile italiano ...la moda è arte, Armani fa arte...
Non risulta che nessuno ambisca a scrivere libri su Romeo Simi de Burgis, su Piercamillo Davigo e su altri illustri magistrati che stanno cercando di dimostrare il lato criminale di Armani, Krizia, Ferrè... non grandi. Corrotti.
Il processo oggi agli uomini che ho detto, dovunque ammirati, da noi processati, viene fatto a Milano.
No, amici della mafia sarete voi, voi che usate sistemi violenti contro le persone che hanno fatto e hanno detto cose importanti. Bisogna dimostrare non che Armani, Krizia, Ferrè, gli altri hanno pagato la finanza, quindi sono stati concussi. Ma no! Che sono andati a cercare loro i finanzieri per corromperli, che sono corrotti. Invece che pensare alle cose che dovevano fare, bisogna immaginare Armari, Krizia, Ferrè, Versace, Etro che andavano a cercare i finanzieri: vieni che ti do i soldi io, ti corrompo io. No questo non è stato. Ma questa è la tesi di Piercamillo Davigo.
Annunciavo ieri documenti importanti, che meriteranno molta attenzione da parte vostra e da parte mia. Documenti che dimostrano la complicità storica fra magistrati e magistrati, che si proteggono e l'impunità che essi hanno garantito a se stessi ed ai politici corrotti, in tal modo favorendo la mafia. Questo ha fatto, e qui pubblicamente lo denuncia, Piercamillo Davigo che oggi è pubblico ministero di un processo in cui il giudice è Romeo Simi de Burgis.
Il presidente del tribunale avrà di fronte il pubblico ministero che lo accusò di corruzione. E all'epoca, erano gli anni ottanta, essendo giudici, amici della stessa casta, decise di archiviare tutto.
Quando Davigo chiederà di condannare Armani, Krizia, Ferrè, eccetera come potrà dirgli di no il giudice che fu aiutato da lui.
(Trasmissione del 30 settembre 1995):
Romeo Simi de Burgis, di cui ieri parlavamo, fu indagato per corruzione, per connivenze e complicità con la mafia. Il suo accusatore era Piercamillo Davigo. Non è da pensare che chi ha fatto l'accusa si convinca così rapidamente che l'accusato è innocente da diventare amico e addirittura da trovarsi in tribunale con lui come avviene adesso nei processi Enimont e nei processi della moda, a essere pubblica accusa con giudice, giudice quello che fu giudicato, quello che fu accusato e la cui responsabilità deve rimanere ben ferma nella mente di chi lo accusò allora essendo pubblico ministero ovvero Davigo.
Questo singolare meccanismo di rapporti che oggi ribalta, rimette la figura dell'accusato addirittura al posto di quella di giudice, non può aver mutato l'animo di Davigo che in tempi lontani evidentemente non aveva la forza di reagire al comune andazzo che era quello di tentare di insabbiare, soprattutto le cose che riguardavano magistrati...
Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.
In 29 e 30 settembre 1995 (foro della persona offesa). Querele presentate il giorno 14 e 31 ottobre 1995;
il citato pubblico ministero imputava inoltre il deputato Sgarbi, in concorso con il signor Giorgio Gori, «del delitto previsto e punito dagli articoli 110 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, nonché articolo 30, primo, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47», perché, in concorso tra loro, offendevano l'onore e la reputazione del dottor Piercamillo Davigo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano, nell'ambito di trasmissione televisiva a diffusione nazionale denominata Sgarbi quotidiani, andata in onda il giorno 30 ottobre 1995 (con replica nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 1995), sulla rete televisiva Canale 5, accusando falsamente il magistrato di aver «insabbiato», quale incaricato delle indagini contro il dottor Romeo Simi de Burgis, tali indagini relative ad accuse di corruzione contro quest'ultimo da parte del «pentito attendibile» Angelo Epaminonda, archiviando il caso dopo essere stato a cena con il Simi de Burgis medesimo, il quale, a sua volta, sarebbe stato a cena con Angelo Epaminonda, nonché ed ancora accusando il dottor Davigo di non aver adempiuto, in tal modo, ai propri doveri, così intimandolo pubblicamente a provvedere alla riapertura del processo altrimenti lo avrebbe denunciato per «collusione con la mafia, per concorso in associazione mafiosa», ammonimento, quest'ultimo, correlato dal conduttore televisivo a precedenti querele proposte contro di lui dal dottor Davigo nonostante la «lampante verità» delle cose dette in trasmissione. Commettendo il fatto lo Sgarbi quale conduttore della trasmissione Sgarbi quotidiani, il Gori quale persona delegata dal concessionario televisivo privato al controllo della suddetta trasmissione, peraltro replicata nella medesima giornata.
Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati;
d) che, prima dell'udienza preliminare, il difensore dell'onorevole Sgarbi depositava una memoria difensiva nella quale, tra l'altro, invocava la tutela ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, chiedendo pronuncia ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura penale per il disposto dell'articolo 2, numero 3, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 e, in subordine, trasmissione degli atti alla Camera dei deputati a mente dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge n. 116 sopra menzionato;
e) che il GIP del tribunale di Brescia, respinta l'istanza principale, rimetteva gli atti alla Camera dei deputati per le determinazioni di competenza;
f) che nella seduta del 3 ottobre 1996 la Giunta per le autorizzazioni a procedere, dopo ampia e approfondita discussione, riteneva che i fatti addebitati all'onorevole Sgarbi non potessero godere della tutela costituzionale ex articolo 68. Sorreggono tale convincimento le sintetiche ragioni che seguono.
1. Il contesto giuridico e fattuale nel quale l'onorevole Sgarbi ha pronunciato le frasi oggetto della querela, in una con la natura e qualità della terminologia usata, è tale da escludere l'operatività delle quarentigie invocate.
È proprio la sinergia concorsuale di tale complesso contesto che fonda siffatta convinzione. Si pensi, ad esempio, al messaggio di certo non subliminale della raffigurazione che si pone a titolazione muta, ma proprio perché tale più eloquente e penetrante, dei due maiali, come dire, «togati» e con le «attrezzature» e conseguenze di macellai. Si pensi al prestigio e consapevolezza dell'onorevole Sgarbi, del quale non si può non apprezzare la cultura e il dominio dei mezzi espressivi e concettuali.
Si ponga, infine, mente al sapiente uso spettacolare: della presunta complicità tra magistrato e magistrato per scagliare l'accusa di «in tal modo favorendo la mafia » e «...di insabbiare soprattutto le cose che riguardano i magistrati», che trova il suo apice effettuale nella qualifica di «corrotto», così assolutizzata con recisa e secca affermazione.
2. Tutto questo induce a ritenere che non sempre e comunque il deputato possa godere dell'immunità concessagli dalla suprema legge statuale e dalle norme ordinarie applicative, poiché l'essere onorevole deputato della Repubblica comporta anche dei doveri ai quali non è dato sottrarsi quando, come è del caso - ed è quel che più conta - non si possa in alcuna maniera ricondurre l'attività e le espressioni esplicative della stessa al mandato parlamentare né in modo tipico e neppure atipico, intendendosi per queste ultime quelle manifestazioni «divulgative» di cui al numero 3 dell'articolo 2 del decreto-legge reiterato col numero 466 del 6 settembre 1996, per quanto lata e permissiva possa esserne la interpretazione.
Ennio PARRELLI, Relatore.
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