Il Giudice per le indagini preliminari dott. Giuseppe Ondei,
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;
preso atto che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'on. Vittorio Sgarbi imputandolo:
1) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso, del codice penale; 110, 595 comma I, II e III del codice penale nonché articolo 30, commi I, IV e V della legge n. 223 del 1990 in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 - fatti commessi in data 29 e 30 settembre 1995 nell'ambito della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», trasmessa dalla rete televisiva a diffusione nazionale Canale 5, ai danni del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dr. Piercamillo Davigo;
2) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso, del codice penale; 110, 595 comma I, II e III del codice penale nonché dell'articolo 30, commi I, IV e V della legge n. 223 del 1990 in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 - fatti commessi in data 30 e 31 ottobre 1995 nell'ambito della trasmissione televisiva «Sgarbi Quotidiani», trasmessa dalla rete televisiva a diffusione nazionale Canale 5, ai danni del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dr. Piercamillo Davigo;
rilevato che, nelle more dell'udienza preliminare, il difensore dell'on. Sgarbi ha depositato memoria scritta nella quale sono state avanzate, tra le altre, le seguenti preliminari eccezioni e/o istanze poi ribadite all'odierna udienza:
a) applicazione al caso di specie - trattandosi di attività divulgative connesse all'attività parlamentare pur se svolte fuori dal Parlamento - dell'articolo 68, I comma, della Costituzione e conseguente pronunzia per il disposto dell'articolo 2 n. 3 decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116 di sentenza ex articolo 129 codice di procedura penale;
b) in subordine, trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati, ex articolo 2, comma IV, decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116, e conseguente sospensione del processo,
rilevato, preliminarmente, che il parlamentare può, ex articolo 68, I comma, della Costituzione, esprimere opinioni e valutazioni anche critiche e con eventuale contenuto diffamatorio «attorno a problemi che possono interessare la pubblica opinione» senza per ciò essere chiamato a risponderne e che tale attività - secondo il disposto dell'articolo 2 decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116 - può trovare esplicazione non solo nelle aule parlamentari ed in atti tipicamente parlamentari ma anche in luoghi diversi purché, in ogni caso, presenti una connessione con il mandato parlamentare; che, del resto, lo stesso articolo 68, I comma, della Costituzione - per l'attuazione del quale é stato emanato il citato decreto-legge n. 116 del 1996 - correla strettamente le opinioni espresse dal parlamentare alle funzioni parlamentari stesse (in tal senso v. anche Corte Cost. 16 dicembre 1993 n. 443); che tale normativa - la quale introduce una forma speciale di «immunità" - trova giustificazione nell'esigenza di tutela delle delicate e importanti funzioni parlamentari e proprio per la sua «specialità» è insuscettibile di applicazioni analogiche od estensive che si pongano in contrasto sia con la dizione dell'articolo 68, I comma, della Costituzione sia con la «ratio» che ha presieduto alla introduzione della prerogativa parlamentare inscrutinio, che, invece, laddove un parlamentare abbia pronunziato espressioni diffamatorie a danno di terzi non nell'esercizio delle funzioni parlamentari - nell'accezione sopra descritta - devono ritenersi applicabili allo stesso i medesimi limiti espressivi posti alla libertà di opinione, giudizio e critica che fa capo agli altri cittadini, che, infine, all'evidenza, proprio per la summenzionata cesura tra svolgimento di attività parlamentare anche connesse e svolgimento di altre attività non può certo ritenersi che il parlamentare abbia una sorta di irresponsabilità estesa ad ogni forma di manifestazione diffamatoria del proprio pensiero in qualunque occasione esternato;
preso atto che nel caso di specie l'on. Sgarbi ha divulgato giudizi che presentano, quanto meno, un fumus diffamatorio e una potenzialità offensiva nell'ambito di una trasmissione televisiva alla quale lo stesso era presente non come parlamentare ma come conduttore televisivo legato da regolare rapporto contrattuale professionale con la SpA «Reti televisive Italiane» sedente in Roma; che, pertanto, tali espressioni vanno certamente ricollegate alla sua attività di conduttore-opinionista per ciò retribuito e non a quella di parlamentare; che, invero, proprio l'esplicito rapporto professionale - sancito formalmente da un contratto - che legava all'epoca dei fatti l'on. Sgarbi alle «Reti Televisive Italiane» impedisce di qualificare l'attività televisiva svolta dallo stesso come «comizio politico quotidiano» - sia pur nella più ampia accezione - dovendosi più correttamente definire tale attività come «svolgimento di prestazione professionale retribuita»; che, infine, eventuali giudizi «politici» espressi dal conduttore-opinionista Sgarbi nell'adempimento di una prestazione contrattuale retribuita non possono confluire nel concetto di attività parlamentari divulgative connesse se non a pena di concedere illegittimamente la facoltà ad un parlamentare di dire tutto ciò che vuole in modo diffamatorio in qualunque occasione e circostanza, facoltà, per vero, esclusa dallo stesso articolo 68 I Cost. come innanzi spiegato; che, infine, le conclusioni cui è giunto questo Giudice sono già state ribadite in caso analogo dalla Camera dei Deputati nella seduta del 14 settembre 1995 ove è stata concessa l'autorizzazione a procedere proprio nei confronti dell'on. Sgarbi con riferimento ad affermazioni diffamatorie che lo stesso avrebbe pronunziato nella trasmissione «Sgarbi quotidiani» ai danni del Procuratore della Repubblica di Palermo dr. Giancarlo Caselli;
ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto non va accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, I comma, della Costituzione proposta dalla difesa dello Sgarbi; che, quindi ex articolo 2 IV comma decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116 deve disporsi la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati con conseguente sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati - e, comunque, non oltre il termine di 120 giorni dalla recezione degli atti da parte della predetta Camera - e rinvio del processo all'udienza preliminare del 10 ottobre 1996 ore 10,00.
visti l'articolo 2 decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116
l'eccezione avanzata dalla difesa dell'on. Vittorio Sgarbi concernente l'applicabilità dell'articolo 68 I comma Cost. ai fatti per i quali si procede;
l'immediata trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati per le determinazioni di competenza.
la sospensione del processo sino alla deliberazione della Camera dei Deputati e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla recezione degli atti da parte della predetta Camera.
il processo all'udienza del 10 ottobre 1996 ore 10,00 dandone avviso alle parti presenti.
alla Cancelleria per quanto di competenza.
Brescia, lì giovedì 18 aprile 1996.
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