Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta imputato di minaccia aggravata nei confronti dell'appuntato Piero Prete e di inosservanza di un ordine legittimo dato sempre dal detto appuntato, in entrambi i casi con abuso della qualità di membro del Parlamento.
A seguito della richiesta di sospensione avanzata dalla difesa, il pretore di Forlì rigettava la istanza di proscioglimento immediato e ordinava la sospensione del procedimento rimettendo gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta alla Presidenza della Camera in data 11 aprile 1996.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
Nel dibattito, peraltro brevissimo, veniva evidenziato che la vicenda si commentava da sé con riferimento ai fatti specificamente menzionati nei rispettivi capi di imputazione per cui nessuna riferibilità poteva ipotizzarsi in ordine alla applicazione dell'articolo 68 della Costituzione anche nella interpretazione più estensiva.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del pretore, il riferimento alla qualità di parlamentare - l'onorevole Sgarbi aveva pronunciato nel contesto le parole «sono un parlamentare» - non qualificava i fatti ascritti quali opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare pure estensivamente intesa, ma si evidenziava come abuso dal momento che impropriamente veniva spesa la qualifica di parlamentare per atti che nessun nesso avevano con la funzione stessa.
Per questi motivi la Giunta all'unanimità, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale di cui al doc. IV-ter n. 24 non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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