Doc. IV-ter, n. 24




PRETURA CIRCONDARIALE DI FORLÌ

IL PRETORE

letti gli atti e la memoria difensiva nonché sentite le parti; rilevato che non appare allo stato applicabile l'articolo 68, 1 comma della Costituzione in considerazione della circostanza che il riferimento alla qualità di parlamentare dell'imputato contenuto nel capo di imputazione non appare qualificare i fatti ascritti quali opinioni espresse o voto dato nell'esercizio delle funzioni; infatti, secondo le accuse tale limite, sarebbe stato varcato spendendo impropriamente la predetta qualità e, sia pur implicitamente, compiendo atti che nulla hanno a che vedere con la qualità medesima; diversamente opinando ovviamente, non vi sarebbe abuso, ma «uso» e dunque non punibilità.
Rilevato peraltro che attesa la doverosità della sospensione del procedimento e l'esame della questione da parte della Camera competente, il giudizio deve comunque essere sospeso potendo, l'organo parlamentare pronunciarsi in materia, così da non consentire neppure incidentalmente un sindacato del Giudice ordinario in materia riservato ad altro organo Costituzionale e il procedimento, deve essere sospeso e gli atti inviati alla Camera dei Deputati.

Per questi motivi

visti gli articoli 68 della Costituzione e 2 del decreto-legge del 12 marzo 1996 n. 116 rigetta le istanze di proscioglimento immediato ed ordina la sospensione del medesimo rinviando al 21 ottobre 1996 h. 9.00 e segg., diffidando i testi presenti a comparire senza altro avviso autorizzando la difesa a citare i propri testi.

Il Pretore
Dott. Stefano Celli


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