Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 21.03.1996, l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma trasmetteva alla Camera dei deputati, per la deliberazione di sua competenza, gli atti del procedimento penale 14293/95 nei confronti di Rosso Umberto e Arlacchi Giuseppe, imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Craxi Benedetto.
Le ragioni di detto procedimento penale risiedono in un'intervista rilasciata dall'onorevole Giuseppe Arlacchi, all'epoca componente della Camera dei deputati in carica, rilasciata al giornalista Umberto Rosso e pubblicata sul quotidiano La Repubblica del 18 aprile 1995.
Il titolo dell'intervista recitava: «Parla Arlacchi, vicepresidente dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia britannica. Il porto dei soldi sporchi. A Hong Kong non solo miliardi di Craxi ma anche di altri tangentisti e mafiosi».
Nel corso di detta intervista, l'onorevole Arlacchi riferiva di essere stato ad Hong Kong e di avervi avuto conferma di una grande operazione di riciclaggio di denaro proveniente dall'Italia, ricollegabile a Bettino Craxi. Il denaro di cui l'onorevole Arlacchi affermava di avere trovato riscontro proveniva da tangenti e aveva seguito lo stesso percorso di quello di altri tangentisti e mafiosi.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con atto del 29.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio dell'onorevole Giuseppe Arlacchi e del giornalista Umberto Rosso quali imputati del reato p. e p. degli articoli 110, 595 c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48, per avere offeso in concorso tra di loro con la pubblicazione del citato articolo la reputazione di Benedetto Craxi, anche attribuendogli un fatto determinato.
Nel corso dell'udienza preliminare fissata presso l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari, la difesa dell'onorevole Giuseppe Arlacchi eccepiva l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione e chiedeva, in subordine, la trasmissione degli atti alla Camera competente, ex articolo 2 n. 4 del D. L. 12.03.1996, n. 116.
Il Giudice per le indagini preliminari ritenendo che dagli atti non risultasse «evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto è dubbio che l'imputato Arlacchi abbia reso le dichiarazioni ... nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare della Repubblica o di attività divulgative connesse ma che, comunque, la questione dell'applicabilità del predetto articolo sollevato dalla difesa non è manifestamente infondata in quanto dette dichiarazioni risultano connesse con le sue funzioni di vicepresidente della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari», disponeva la sospensione del procedimento nei confronti di Umberto Rosso e di Giuseppe Arlacchi, trasmettendo gli atti alla Camera.
La motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione del procedimento contiene un'evidente contraddizione. Infatti, da un lato vi si afferma che non è certo che l'onorevole Giuseppe Arlacchi abbia reso la sua intervista al quotidiano La Repubblica nella qualità di parlamentare e, dall'altro, vi si dice che dette dichiarazioni sono state rilasciate dall'onorevole Arlacchi in quanto vice presidente della Commissione antimafia. Il giudice ha, dunque, affermato che le dichiarazioni contestate, anche con riferimento a specifici episodi, sono state rese dall'onorevole Giuseppe Arlacchi nelle funzioni di vice presidente della Commissione parlamentare antimafia e, per ciò stesso, in quelle di parlamentare della Repubblica.
Nell'ambito dell'intervista stessa, con riferimento a domande specifiche, l'onorevole Arlacchi afferma che se fosse stato a conoscenza di nomi e di conti precisi, li avrebbe citati, aggiungendo: «Ma come vice presidente della Commissione antimafia non potevo starmene zitto davanti alla conferma dell'esistenza del deposito, non informare l'opinione pubblica». Frase questa che conferma la funzione in forza della quale l'onorevole Arlacchi ha rilasciato l'intervista.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto, all'unanimità, che le dichiarazioni rese dall'onorevole Giuseppe Arlacchi nell'intervista rilasciata a Umberto Rosso e pubblicata sul quotidiano La Repubblica, si iscrivono nell'ambito del diritto di critica politica e come tali si possono inquadrare tra le manifestazioni divulgative della funzione parlamentare.
Pertanto, la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone all'assemblea di deliberare l'insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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