Doc. IV-ter, n. 23




TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA

Il Giudice dottor Paolo COLELLA,
letti gli atti del procedimento penale n. 14293/95 G.I.P. nei confronti di ROSSO Umberto e ARLACCHI Giuseppe, imputati di concorso in diffamazione a mezzo stampa nei confronti di CRAXI Benedetto;
Premesso che Giuseppe ARLACCHI, membro della Camera dei Deputati in carica, rilasciava intervista al giornalista Umberto ROSSO, pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 18.04.1995 con il titolo «Parla Arlacchi, vicepresidente dell'Antimafia, di ritorno dalla colonia britannica. Il porto dei soldi sporchi. A Hong Kong non solo miliardi di Craxi ma anche di altri tangentisti e mafiosi» nel corso della quale affermava che a Hong Kong si era imbattuto nella conferma di una grande operazione di riciclaggio di denaro dall'Italia ricollegabile a Bettino Craxi, denaro provento di «tangenti», che aveva seguito lo stesso percorso di denaro proveniente da altri «tangentisti», ma anche da mafiosi;
Premesso, altresì, che per tali fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con atto del 20.09.1995, chiedeva il rinvio a giudizio dei predetti Giuseppe ARLACCHI e Umberto ROSSO quali imputati del reato p. e p. dagli artt, 110, 595 c.p., 13 e 21 della legge n. 47/48 per avere, in concorso tra loro, pubblicando l'articolo di cui sopra, offeso, anche con attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Bettino CRAXI;
Premesso, infine, che nel corso dell'udienza preliminare fissata da questo Giudice la difesa di Giuseppe ARLACCHI, dopo aver provato lo status di parlamentare del medesimo mediante produzione di idonea documentazione, avanzava la richiesta di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o, in subordine, di trasmissione degli atti alla Camera competente, ex articolo 2 n. 4 decreto-legge 12.03.1996, n. 116;
Ritenuto che non risulta dagli atti l'evidente applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto è dubbio che l'imputato ARLACCHI abbia reso le dichiarazioni rilasciate nell'intervista pubblicata nel quotidiano «La Repubblica» del 18.04.1995 nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare della Repubblica o di attività divulgative connesse, ma che, comunque, la questione dell'applicabilità del predetto articolo sollevato dalla difesa non è manifestamente infondata in quanto dette dichiarazioni risultano connesse con le sue funzioni di vice presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, e, comunque, di parlamentare, avendo assunto l'ARLACCHI di aver acquisito le notizie di cui all'intervista e di sentire il dovere di comunicarle nella sua qualità di vice presidente della Commissione Antimafia,
Visto l'articolo 68 della Costituzione, Visti gli artt. 2 e 4 del decreto-legge 12.03.1996, n. 116

DISPONE

la sospensione del presente procedimento penale nei confronti di Umberto ROSSO e di Giuseppe ARLACCHI sino alla deliberazione della Camera dei Deputati, prevista dall'articolo 2 n. 8 del decreto-legge 12.03.1996, n. 116 e, comunque, fino e non oltre al 21.06.1996

ORDINA

trasmettersi gli atti alla Camera dei Deputati per la sua deliberazione.

Roma, lì 21.03.1996.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dr. Paolo Colella


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