Onorevoli Colleghi! - La vicenda che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea riguarda il procedimento penale a carico dell'onorevole Sgarbi nel quale il medesimo risulta imputato di diffamazione aggravata nei confronti della dottoressa Gemma Cotti Cometti.
La contestazione è relativa alle affermazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso del programma televisivo «Sgarbi quotidiani» con le quali sosteneva che la dottoressa Gemma Cotti Cometti avesse prosciolto il magistrato Romeo Simi De Burgis con sentenza resa «per mero favoritismo» verso il collega per «solidarietà» nella logica della «tutela reciproca» e «nel clima in cui i giudici proteggevano i giudici», e, peraltro, contrapponeva alla stessa il dottor Francesco Piantoni presentato come «paladino della giustizia giusta» per avere proposto appello contro tale sentenza.
All'udienza preliminare, a seguito dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione proposta dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari di Bergamo con accoglieva la detta eccezione e sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, con ordinanza pervenuta alla Presidenza della Camera in data 19 marzo 1996.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere procedeva all'esame nella seduta del 12 settembre 1996.
Nel corso del dibattito prevaleva l'opinione che l'onorevole Sgarbi, anche ad ammettere la possibile partecipazione alla trasmissione televisiva nella duplice qualità di parlamentare e di conduttore, tuttavia nel caso in esame aveva mosso accuse specifiche gratuite e immotivate, non suffragate da alcun riscontro e senza alcun rilevante collegamento con l'attività parlamentare.
Nel corso della trasmissione, infatti, l'onorevole Sgarbi, senza alcun concreto riferimento al dibattito politico in atto sulla Giustizia, si era limitato a dare lettura di brani estrapolati dal libro «Io il Tebano» e nei quali venivano riportate le dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda nel corso di un procedimento a suo carico del 1987 nei confronti della dottoressa Cotti Cometti.
Si era pertanto in presenza di affermazioni gravi da riportare a intenti polemici del tutto avulsi dalla funzione parlamentare anche se latamente intesa.
Per questi motivi la Giunta a maggioranza, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale di cui al doc. IV-ter n. 22 non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni.
Marianna LI CALZI, Relatore.
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