Il giudice per le indagini preliminari, dott. Giancarlo Pesce;
letti gli atti del procedimento penale indicato in oggetto;
rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio,
del reato previsto e punito dagli articoli 595, comma primo, secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, comma quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, nel corso del programma «Sgarbi quotidiani» trasmesso da Canale 5 sosteneva diffamatoriamente che la dottoressa Gemma Cotti Cometti - già giudice istruttore del Tribunale di Brescia - avesse prosciolto il magistrato Romeo Simi De Burgis con sentenza resa per mero favoritismo verso il collega, «per solidarietà», nella logica della «tutela reciproca» e «nel clima in cui i giudici proteggevano i giudici», contrapponendo alla stessa dottoressa Cotti Cometti il sostituto procuratore dottor Francesco Piantoni, strumentalmente presentato come «paladino della giustizia giusta» per aver proposto appello contro tale sentenza.
Con le aggravanti di (I) aver recato l'offesa a mezzo della televisione, (II) con attribuzione di un fatto determinato (integrante reato), (III) ed in danno di un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento della funzione giudiziaria.
Da Roma il 10 aprile 1995
e rinviato avanti a questo Giudice per l'udienza preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e seguenti ha depositato in data 5 corrente mese memoria con la quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
Osservato:
che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, dettante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», invocabile nella specie in base al principio «tempus regit actum», prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68 della Costituzione sia altresì applicabile «ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento»;
che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente previsti dal citato primo comma (attività strettamente parlamentari) oppure, trattandosi di attività extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari.
Ritenuto:
che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata ed in occasione di un programma di attualità («Sgarbi quotidiani») manifestamente non inquadrabile tra le attività tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare all'evidenza non fondata l'eccezione «de qua» con riguardo al già citato primo comma dell'articolo 2;
che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo comma dello stesso articolo, atteso che il programma televisivo in questione non può essere considerato un'attività connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa della medesima. A siffatta conclusione si perviene invero agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume, alla stregua di un comune giornalista od opinionista, esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo politico.
Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la parte offesa dottoressa Gemma Cotti Cometti, non è un atto parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato in occasione dell'esercizio di una tipica funzione parlamentare, bensì un libro («io, il Tebano») di cui è autore il noto Angelo Epaminonda, un passo del quale richiama un'udienza svoltasi il giorno 11 maggio 1987 nel corso di un processo celebrato a Milano a carico dello stesso Epaminonda e le dichiarazioni che il medesimo avrebbe fatto in tale sede con riferimento alla parte offesa Cotti Cometti.
Il suddetto passo, messo in relazione con riferite dichiarazioni anche di altri soggetti (il difensore dell'Epaminonda, avvocato Michele Pepe; il magistrato dottor Francesco Piantoni), viene utilizzato dal commentatore ed opinionista Sgarbi nel contesto di osservazioni critiche sul comportamento della magistratura in generale (accusata di tendenza all'autotutela per spirito corporativo) e sulla persona del dottor Romeo Simi De Burgis in particolare a suo tempo imputato di corruzione in base a dichiarazioni fatte dallo stesso Epaminonda e quindi prosciolto con sentenza istruttoria 11 marzo 1987 appunto dalla dottoressa Cotti Cometti, allora giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia.
Si tratta, dunque, di opinioni e giudizi concernenti affermazioni rese da altri in sedi non certamente parlamentari e riguardanti fatti e circostanze ben determinati, non riconducibili in alcun modo ad un'attività «divulgativa» connessa ad attività tipicamente parlamentare.
Considerato tuttavia che, nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del quarto comma dell'articolo citato, a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera medesima;
ORDINA
l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento penale n. 2523/95 R.G. (3825/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla Cancelleria per l'esecuzione;
conseguentemente sospeso, ai sensi del quinto comma, articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il procedimento stesso;
alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996 non sarà tenuta.
Bergamo, 15 marzo 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Giancarlo Pesce
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
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