Onorevoli Colleghi! - 1. Con ordinanza 15 marzo 1996 emessa in base all'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 12 marzo 1996 n. 116, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha disposto la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento penale per diffamazione aggravata nel quale l'onorevole Sgarbi è imputato per avere offeso la reputazione del dottor Di Pietro.
Nel contempo il giudice ha disposto la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della stessa Camera in ordine alla applicabilità ai fatti contestati all'onorevole Sgarbi della disposizione dell'articolo 68 - primo comma - della Costituzione.
Ciò che il deputato Sgarbi addebitava al dottor Di Pietro, come si desume dall'ordinanza suindicata, dalla querela della persona offesa e dalle note difensive del deputato Sgarbi, era di aver pagato un prezzo troppo basso rispetto al valore di mercato dell'appartamento dallo stesso preso in affitto, attuando in tal modo non un fatto penalmente rilevante, ma soltanto «corruzione di immagine e tradimento della giustizia».
2. La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 12 settembre 1996 ha esaminato il caso e nel corso del dibattito è prevalsa l'opinione che le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, che sono alla base del procedimento penale intentato nei suoi confronti, costituiscano «attività divulgative, pur se svolte fuori dal Parlamento» come previsto dall'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 466 del 1996.
La Giunta è pervenuta a tale conclusione attraverso tre diversi ambiti di riferimento: il contesto in cui le espressioni dell'onorevole Sgarbi sono collocate, il fatto che sullo stesso argomento il citato deputato abbia indirizzato la sua azione politica dentro e fuori dal Parlamento e, infine, il contenuto delle frasi incriminate, come emerge dal testo trascritto dalla trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani del 2 ottobre 1995.
Sotto il primo profilo si rileva come nella trasmissione l'onorevole Sgarbi abbia inizialmente censurato il comportamento tenuto in occasione di un processo trasmesso dalla televisione, dal dottor Paolo Ielo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano rispetto al quale il deputato ha parlato di «caduta di stile» e, riportando un giudizio del magistrato dottor Italo Ghitti, di «corruzione di immagine» intesa «quella di un magistrato che, per il consenso popolare, usa gli strumenti della giustizia».
Sotto il secondo profilo occorre rilevare come il tema affrontato nella trasmissione televisiva de qua sulla parzialità e sulla intoccabilità di alcuni magistrati ed in generale sul problema della giustizia e sul comportamento dei magistrati sia uno di quelli verso i quali l'onorevole Sgarbi ha, quasi quotidianamente, indirizzato la sua azione politica sia all'interno che all'esterno del Parlamento. È chiaro, quindi, che, per le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi le quali anche per il contenuto sono collocabili certamente in un contesto politico, sussiste il carattere di «attività divulgativa connessa» all'esercizio della funzione parlamentare.
Infine, sotto il terzo profilo, occorre considerare specificamente il contenuto delle espressioni usate.
Nella parte finale del suo commento l'onorevole Sgarbi prende in esame alcune notizie di stampa relative al dottor Di Pietro esprimendo il proprio convincimento circa la irrisorietà del canone di locazione pagato dallo stesso per l'affitto di un appartamento di proprietà della CARIPLO sito nel centro di Milano.
Al riguardo l'onorevole Sgarbi sostiene che, indipendentemente dalla fonte cui proviene, la notizia è grave, che si tratta di un affitto di favore e che nel fatto c'è «tradimento della giustizia» e «corruzione di immagine» secondo il concetto soprariferito.
Nel valutare tali espressioni come attività divulgative connesse alla funzione parlamentare pur se svolte fuori dal Parlamento, la Giunta ha confermato i criteri già da essa adottati e che possono così essere sintetizzati: l'articolo 68, primo comma, della Costituzione è applicabile a tutti i comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla sede parlamentare (cosiddetta: attività extra moenia) e anche in presenza dell'espressione di giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta illecita purché non costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
3. Per le ragioni sopraesposte la Giunta ha ritenuto, a maggioranza, di accogliere la proposta del relatore e di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, del fatto ascritto all'onorevole Sgarbi.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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