Il giudice per le indagini preliminari, dottor Giancarlo Pesce;
letti gli atti del procedimento penale indicato in oggetto;
rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio, imputato del reato punito e previsto dagli articoli 595, commi primo, secondo e terzo del codice penale e 30, commi quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto, nel corso del programma «Sgarbi Quotidiani» trasmesso da Canale 5, offendeva la reputazione del dottor Antonio Di Pietro - magistrato già in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano - affermando tra l'altro: «Non conta la fonte. Non dobbiamo fare il processo alla fonte, accusando in tal modo un giornale che ha detto solo una cosa, la verità. Il problema è: pagava o non pagava Di Pietro 240.000 lire di affitto per un appartamento in centro a Milano? Ed era quello un affitto di favore? ... Di Pietro non ha smentito. La Cariplo ha confermato: vero è che Di Pietro spendeva 240.000 lire di affitto ... il fatto è quello ... c'è corruzione di immagine e tradimento della giustizia ...».
Con le aggravanti di aver arrecato l'offesa a mezzo della televisione, peraltro con attribuzione di fatto determinato.
Da Roma il 2 ottobre 1995;
e rinviato avanti a questo giudice per l'udienza preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e seguenti, ha depositato in data 5 corrente mese, memoria con la quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
Osservato:
che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, dettante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», invocabile nella specie in base al principio «tempus regit actum», prevede che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68 della Costituzione sia altresì applicabile «ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento»;
che pertanto ove si verta in uno dei casi espressamente previsti dal citato primo comma (attività strettamente parlamentari) oppure, trattandosi di attività extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il procedimento si trovi ancora nel fase delle indagini preliminari.
Ritenuto:
che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata ed in occasione di un programma di attualità («Sgarbi Quotidiani») manifestamente non inquadrabile tra le attività tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare all'evidenza non fondata l'eccezione «de qua» con riguardo al già citato primo comma dell'articolo 2;
che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo comma dello stesso articolo, atteso che il programma televisivo in questione non può essere considerato un'attività connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa della medesima. A siffatta conclusione si perviene invero agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume, alla stregua di un comune giornalista od opinionista, esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo politico. Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la parte offesa, dottor Antonio Di Pietro, non è un atto parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato in occasione dell'esercizio di una tipica funzione parlamentare, bensì una notizia di stampa, commentata dall'opinionista nel corso della trasmissione in data 2 ottobre 1995 e riguardante un fatto ben determinato concernente un privato cittadino. A parere di questo giudice, non può dunque fondatamente sostenersi che il commento in ordine a tale notizia di stampa fatto nella sede indicata dall'onorevole Sgarbi costituisca un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare o comunque nel corso di attività divulgative connesse all'espletamento di attività strettamente parlamentari;
considerato tuttavia che, nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, il giudice è tenuto, a mente del 4 comma dell'articolo 2 citato, a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino alla deliberazione delle Camere e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera medesima;
ORDINA
l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli atti del procedimento penale n. 3070/95 R.G. NR. (3828/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla Cancelleria per l'esecuzione;
conseguentemente sospeso, ai sensi del comma quinto, articolo 2, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, il procedimento stesso;
alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996 non sarà tenuta.
Bergamo, 15 marzo 1996.
Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Giancarlo Pesce
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
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