Onorevoli Colleghi! - La vicenda sulla quale la Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere in tal guisa riassunta.
Il 6 e il 12 dicembre 1993 sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Giornale, l'Unità, Il Giorno, La Stampa e la Repubblica venivano pubblicate dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi, che da quest'ultimo sarebbero state rilasciate a numerosi giornalisti di Milano il 5 dicembre precedente.
Secondo quanto pubblicato dai giornali innanzi indicati l'onorevole Bossi avrebbe, in particolare, attribuito al Presidente della Repubblica indebite pressioni sulla magistratura di Torino al fine di bloccare l'emissione di informazioni di garanzia nei confronti degli onorevoli Achille Occhetto e Massimo D'Alema in epoca precedente le elezioni amministrative.
L'onorevole Bossi, inoltre, negli stessi contesti di tempo e di luogo, avrebbe altresì dichiarato che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, dottor Silvio Pieri, si sarebbe incontrato con il Presidente della Repubblica al fine di bloccare gli stessi avvisi di garanzia di cui innanzi.
In relazione ai fatti esposti sia il Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, sia il dottor Pieri presentavano, rispettivamente, in data 8 e 16 dicembre 1993, atti di denuncia e di querela, in seguito ai quali a carico dell'onorevole Bossi venivano elevate imputazioni per i reati di cui agli articoli 278 e 595, commi primo e secondo, del codice penale, attesa altresì l'autorizzazione a procedere concessa dal Ministero di grazia e giustizia in ordine alla prima imputazione.
Nel corso del procedimento il difensore dell'imputato sollevava eccezione per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nella medesima si pronunciava il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 28 febbraio 1996, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti a questa Camera per la pronuncia in materia di insindacabilità di cui alla citata norma costituzionale.
Della vicenda è stata quindi investita questa Giunta, la quale, all'esito di puntuale ed approfondito esame degli atti si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti ragioni.
Come è noto, la norma di riferimento in applicazione della quale deve trovare regolamentazione il caso in esame, dispone che i deputati della Repubblica non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il disposto costituzionale è stato poi interpretato nel senso che siano in esso ricompresi non solo i voti e le opinioni riferibili ad atti tipici di natura parlamentare, bensì anche all'attività svolta dal deputato extra moenia, purché riferibile e comunque connessa alle funzioni parlamentari.
Nel caso in esame le azioni incriminate si sono concretizzate in accuse, gravi, rivolte alla più alta carica dello Stato e ad un alto magistrato, accuse costituenti senza dubbio «opinioni» espresse dal capo di un partito politico ampiamente rappresentato in Parlamento.
È pur vero che tali accuse si caratterizzano per apoliticità e gratuità giacché prive del tutto di riferiti supporti probatori ed è altresì indubitabile, che per tale nudità probatoria, le medesime appaiono sconsiderate ed irresponsabili giacché immotivatamente denigratorie delle più alte istituzioni repubblicane, ma - ciò nondimeno - alle stesse può essere riconosciuto il carattere dell'insindacabilità di origine costituzionale.
A tali conclusioni la Giunta è pervenuta sulla considerazione che le accuse in questione, come già detto, integrano «opinioni espresse»; che l'onorevole Bossi ricopriva, al momento di esprimerle, il ruolo di deputato della Repubblica; che tali opinioni integrano una attività di denuncia, ancorché non provata, connessa al ruolo del parlamentare; che nelle stesse non è dato riscontrare termini ingiuriosi e vesta dileggiose.
Tutto ciò considerato e posto che a questa Giunta, così come alla Camera dei deputati chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità al caso concreto della scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è inibito ogni esame nel merito delle «opinioni» accusatorie, non v'è ragione per non ritenere non sindacabili le dichiarazioni attribuite all'onorevole Bossi ed innanzi riassunte, conformemente a quanto previsto dalla norma costituzionale.
Francesco BONITO, Relatore.
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