Il Giudice per le indagini preliminari dottor Fabio Paparella,
Visti gli atti del procedimento penale a margine a carico di BOSSI Umberto nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941 residente a Gemonio (VA) v. Verbano n. 11 deputato al Parlamento
Capo A)
del reato di cui all'articolo 278 c.p. perché rilasciando dichiarazioni a numerosi giornalisti, e tra questi certamente almeno a Gianluigi DA ROLD, Daniele VIMERCATI, Carlo BRAMBILLA, Flavia BALDI, Giovanni CERRUTI, Guido PASSALACQUA, che le riportavano rispettivamente sui seguenti quotidiani:
1) «Corriere della Sera», articolo dal titolo «Ora il PDS punta su Palazzo Chigi» pubblicato in data 6.12.93;
2) «il Giornale», articolo dal titolo «BOSSI accusa: Scalfaro ha tirato la volata al PDS», pubblicato in data 6.12.93;
3) «l'Unità» articolo dal titolo «BOSSI con la faccia scura: ma ci rifaremo», pubblicato in data 6.12.93;
4) «Il Giorno», articolo dal titolo «BOSSI medita sulla sconfitta annunciata», pubblicato in data 6.12.93 e articolo dal titolo «BOSSI: se avesse preso soldi l'avrei saputo», pubblicato in data 8.12.93;
5) «La Stampa», articolo dal titolo «BOSSI: una battuta d'arresto», pubblicato in data 6.12.93;
6) «la Repubblica», articolo dal titolo «Noi soli contro tutti. BOSSI in mezzo al guado» pubblicato in data 6.12.93 e articolo «Il Senatur attacca Scalfaro», pubblicato in data 8.12.93, p. 3 offendeva l'onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica attribuendo allo stesso indebite pressioni sulla magistratura torinese in particolare al fine di bloccare l'emissione di informazione di garanzia nei confronti degli onorevoli Achille Occhetto e Massimo D'Alema in epoca precedente le elezioni amministrative.
In Milano in data 5.12.93 con riferimento agli articoli pubblicati in data 6.12.93, ed in data 7.12.93 con riferimento agli articoli pubblicati il giorno successivo.
Capo B)
del reato di cui agli artt. 81 comma primo del codice penale, 595 commi primo e secondo e 13 L. 47/48 perché, con la medesima azione descritta al capo che precede e cioè rilasciando a numerosi giornalisti le dichiarazioni riportate nei quotidiani sopra citati, offendeva la reputazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino dr. Silvio PIERI, attribuendo allo stesso il fatto specifico di essersi incontrato con il Presidente della Repubblica per bloccare l'emissione di avvisi di garanzia da parte della magistratura torinese nei confronti degli onorevoli Achille OCCHETTO e Massimo D'ALEMA (querela del 16.12.93).
Con le aggravanti dell'attribuzione di fatto determinato e della commissione del fatto a mezzo della stampa.
Data e luogo specificati al capo che precede.
La persona offesa:
1) on. Oscar Luigi SCALFARO Presidente della Repubblica Roma;
2) dr. Silvio PIERI Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino costituitosi parte civile col patrocinio dell'avv. Cesare Zaccone del foro di Torino (v. De Sonnaz n. 11 - Torino).
Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
denuncia del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica in data 8.12.93;
contenuto degli articoli citati nei capi d'imputazione;
denuncia del dr. PIERI alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 8.12.93 e querela in data 16.12.93;
dichiarazioni rese in qualità di indagato dal Guido PASSALACQUA nell'interrogatorio del P.M. in data 7.3.94 in ordine alle dichiarazioni rese dall'onorevole BOSSI, alle modalità ed ai luoghi in cui sono state rese, alle persone presenti.
Rilevato che il Ministero di Grazia e Giustizia con decreto in data 27.1.94 ha concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti di BOSSI Umberto per quanto attiene al reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica;
sull'eccezione sollevata dall'avv. Manuel Sarno intesa ad ottenere ai sensi dell'articolo 68 primo comma, della Costituzione la sospensione del procedimento con trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati affinché decida sulla sussistenza o meno della scriminante riguardante la manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio della funzione di parlamentare;
sentiti il P.M. dr.ssa Ichino e l'avv. Cesare Zaccone difensore della parte civile dr. Silvio Pieri Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello di Torino;
rilevato che dalla deposizione resa da Guido Passalacqua, giornalista del quotidiano «la Repubblica» in data 7.3.94 emerge che BOSSI ebbe a rendere in data 7.12.93 le dichiarazioni oggetto di incriminazione presso la nuova sede della Lega sita in Milano, via Bellerio alla presenza altresì dei giornalisti Fabia Baldi del «Giorno», Carlo Brambilla dell'«Unità», nonché Giovanni Cerruti della «Stampa» oltreché di altre persone i cui nominativi il Passalacqua non ricordava, nel corso di un incontro non informale, anche se non si trattava di una conferenza stampa ufficiale;
rilevato che BOSSI, nel corso di tale incontro, venne certamente intervistato come parlamentare ed ebbe a parlare, come pure emerge dalle dichiarazioni di Guido Passalacqua, delle imputazioni mosse a Patelli, così come ebbe ad accennare al fatto che in materia di finanziamento ai partiti sarebbe passata una legge che determinava una sostanziale depenalizzazione del fatto e ad evidenziare che pertanto non poteva essere quella la ragione reale dell'emissione del provvedimento restrittivo nei confronti di Patelli, per giungere poi a fare delle affermazioni su un presunto intervento del Presidente Scalfaro sulla magistratura di Torino per impedire l'emissione di avvisi di garanzia nei confronti di Occhetto e D'Alema;
rilevato altresì che come pure emerge dalla deposizione del Passalacqua, BOSSI già la sera del 5.12.93 (sera dei risultati elettorali di un'importante tornata elettorale amministrativa), alla presenza di vari giornalisti durante una cena presso la pizzeria «Su Barile» di Milano aveva fatto cenno all'intervento sui magistrati di Torino del Presidente della Repubblica;
considerato che tali dichiarazioni del 5.12 risultano rese da BOSSI Umberto nel commentare i risultati elettorali del 5.12.93 come emerge dal contenuto degli articoli pubblicati dal «Corriere della Sera», dal «Giornale», dall'«Unità», dal «Giorno», dalla «Stampa» e dalla «Repubblica» in data 6.12.93 negli articoli meglio specificati nel capo di imputazione;
rilevato che tali dichiarazioni erano state rese da BOSSI in veste di parlamentare;
ritenuto che non possa essere sic et simpliciter esclusa la possibilità che si tratti di opinioni espresse da BOSSI nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, considerato il contesto delle dichiarazioni, e che pertanto l'eccezione sollevata dalla difesa di BOSSI Umberto debba essere accolta
Letto l'articolo 68 primo comma della Costituzione
la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati cui attualmente appartiene l'on. Umberto BOSSI affinché questa deliberi in merito alla questione se le dichiarazioni incriminate costituiscano o meno manifestazione di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni
la sospensione del procedimento penale a margine per giorni 90 a decorrere dalla data odierna
l'udienza preliminare al giorno 3.7.96 h. 11.
Milano, il 28.2.96.
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