Doc. IV-ter, n. 16




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Sezione del giudice per le indagini preliminari

N. 13603/93/21
N. 610/94 R.G. G.I.P.

IL GIUDICE

sciolta la riserva fatta nel verbale di udienza del 13 dicembre 1995;
sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti;
premette in punto di fatto che Giancarlo Cito, eletto sindaco di Taranto al ballottaggio del 5 dicembre 1993, si è querelato per il contenuto dell'articolo pubblicato il 7 dicembre 1993 sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari a firma di Marcello Conetti;
Cito denunzia il contenuto diffamatorio, tra l'altro, della frase attribuita, come tutto il contenuto dell'articolo, a Massimo D'Alema che lo indica come uno condannato per ricettazione, rinviato a giudizio per violenza carnale e dentro una inchiesta sulla mafia.

Per lo stesso articolo, si querela Pietro Cerullo che si duole di essere stato indicato, con espressione attribuita al D'Alema, come uno che è stato espulso dal MSI perché di Ordine Nuovo; è uno che è a cavallo fra delinquenza e lo squadrismo extraparlamentare.
Ora, D'Alema quando ha reso le dichiarazioni riportate, era deputato del Parlamento italiano eletto nella circoscrizione Lecce, Brindisi, Taranto; indubbiamente, gli apprezzamenti ch'egli fa nei confronti del Cito e del Cerullo hanno una carica diffamatoria; ma gli è che sono stati fatti in una intervista pubblicata il 7 dicembre, cioè due giorni dopo aver conosciuto il risultato del ballottaggio per la elezione del sindaco di Taranto.
La vicenda della elezione amministrativa di quella città, che precede d'appena due giorni la data dell'intervista e la posizione di D'Alema, parlamentare, eletto, come si è detto, nella circoscrizione che comprende Taranto, non possono non essere tenute presenti quando si deve valutare la rilevanza penale delle frasi incriminate.
L'articolo 68, primo comma, della Costituzione è invocato a proposito dall'indagato per sostenere ch'egli, in quanto membro del Parlamento, non può essere perseguito per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
Ed è ben noto che il concetto di esercizio della funzione non può essere circoscritto alle opinioni espresse nella sede del Parlamento, ma va esteso con riferimento alla natura delle opinioni medesime, tali potendo essere anche quelle rese fuori dall'Aula parlamentare.
E nel caso in cui tale connotazione non sia immediatamente evincibile, soccorre il disposto dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge n. 23 del 1994; che prevede la trasmissione degli atti alla Camera competente perché sia questa a deliberare l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione alla concreta fattispecie.
La richiesta, che in tal senso è stata fatta dal pubblico ministero e dalla difesa dell'indagato, è condivisa dal giudice perché, per un verso, trattasi di questione, sollevata dalle parti, non manifestamente infondata e per l'altro, vede la necessità che sia proprio la Camera a stabilire se le espressioni (che appaiono diffamatorie della reputazione di cittadini), siano coperte dalla immunità assicurata dalla norma costituzionale a un membro del Parlamento, per la prevalenza di quest'ultimo interesse sull'altro, degradato e compresso.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero e le difese delle parti, ordina trasmettersi gli atti del procedimento direttamente alla Camera dei deputati perché deliberi se le opinioni espresse dall'onorevole D'Alema Massimo, pubblicate dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari il giorno 7 dicembre 1993, ritenute diffamatorie da Giancarlo Cito e Pietro Cerullo, siano state espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.
Dispone al contempo la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni.

Bari, 22 dicembre 1995.

Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Vito Rubino


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