Doc. IV-ter, n. 15




TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Ufficio 16o

Il giudice per le indagini preliminari dottor Matilde Cammino ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza del 13 dicembre 1995 la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 16296/94R R.G. not.r.-45367/94 R. G.I.P. a carico di:
1) Vendola Nicola, nato a Bari il 6 agosto 1959;
2) Arosio Enrico, nato a Milano il 23 marzo 1957;
3) Rinaldi Tufi Claudio, nato a Roma il 9 aprile 1946.
Rilevato che in data 30 dicembre 1994 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio:
nei confronti di Vendola Nicola e Arosio Enrico;
in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110, 595 del codice penale, 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, in concorso tra loro, offeso la reputazione di Tricarico Vito, segretario della sezione di Terlizzi (BA) del Movimento sociale italiano - Alleanza nazionale, in quanto il Vendola rilasciava un'intervista all'Arosio da quest'ultimo pubblicata sul settimanale L'Espresso del 1 luglio 1994 in un articolo dal titolo «Gay: ne vedrete di tutti i colori», che qui deve intendersi integralmente riportato, nel quale era scritto tra l'altro: «La rossa Toscana non è la Puglia. Altra aria per l'onorevole Nicola Vendola, detto Nichi, eletto nel collegio maggioritario di Terlizzi, unico deputato ufficialmente omosessuale del Parlamento italiano. Per Vendola, comunista, la battaglia politica è stata durissima. 'In quei due mesi", racconta, 'mi è sembrato di tornare ai miei diciotto anni, alla rivendicazione di un'identità. Mi sentivo un animale braccato, con i miei avversari missini che hanno mandato dei ragazzini davanti alle chiese - davanti a quei parroci che mi stimano per il mio lavoro sulle questioni sociali e contro la mafia - a dire che io li avevo violentati all'età di sei anni. Ho dovuto querelare il segretario AN del mio paese"».
e nei confronti di Rinaldi Tufi:
in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 57, 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché, quale direttore responsabile, ometteva di esercitare sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dell'articolo di cui al capo A) offensivo della reputazione di Tricarico Vito;
indicando quali fonti di prova la querela della persona offesa Tricarico Vito, la copia dell'articolo a firma di Enrico Arosio e l'esito delle indagini di P.G.;
sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che l'imputato Vendola all'epoca del fatto era componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;
ritenuto peraltro che non appare manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dai difensori; che infatti la Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui le prerogative parlamentari implicano il potere in capo all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo tra l'altro l'imputato Vendola fatto riferimento nell'intervista menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr. articolo pubblicato sul settimanale L'Espresso del 1 luglio 1994) ad un episodio di emarginazione concernente la sua attività politica, che sarebbe stata ostacolata dagli avversari in ragione della rivendicata situazione personale di omosessualità;

PER QUESTI MOTIVI

visti gli articoli 68, primo comma, della Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466,
dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di Vendola Nicola concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.

Roma 13 dicembre 1995.

Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Matilde Cammino


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