Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità su cui la Giunta riferisce all'Assemblea riguarda un'ipotesi di reato di calunnia nei confronti dell'onorevole Antonio Bargone, deputato all'epoca dei fatti oggetto del procedimento.
La richiesta è pervenuta nella scorsa legislatura. Poiché, tuttavia, per l'intervenuto scioglimento delle Camere, non si è riusciti ad esaminarla in tempo, essa è stata mantenuta all'ordine del giorno della presente legislatura.
I fatti dai quali si origina il procedimento sono abbastanza complessi e meritano di essere esposti in modo dettagliato, così come possono desumersi dal fascicolo processuale e da quanto affermato dall'onorevole Bargone nel corso della sua audizione presso la Giunta.
Nel corso dell'anno 1992, l'onorevole Bargone, allora deputato, ricevette da esponenti del sindacato di Polizia, da un assistente di Polizia e da alcuni cittadini, segnalazioni di talune disfunzioni presso il commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, in provincia di Brindisi, nel territorio del proprio collegio elettorale. Tali segnalazioni si riferivano, in particolare, all'anomala permanenza nello stesso commissariato per circa ventidue anni del suo dirigente, commissario dottor Lopane, al quale erano asseritamente da ricondursi alcuni comportamenti che avevano dato luogo a dicerie e sospetti. L'onorevole Bargone ritenne di informare della questione, in via riservata, l'allora capo della Polizia di Stato, prefetto Parisi. Quest'ultimo, a seguito della segnalazione, dispose una ispezione amministrativa, che fu affidata al prefetto Cota. L'ispettore, nel corso dell'indagine, ascoltò, su indicazione dello stesso capo della Polizia, anche l'onorevole Bargone. Da quanto successivamente appreso dall'onorevole Bargone, la relazione dell'ispettore non muoveva addebiti specifici, pur ritenendo tuttavia eccessiva la durata della permanenza ad Ostuni del dottor Lopane. Quest'ultimo, comunque, all'esito dell'ispezione, fu trasferito a Matera.
A seguito di questi fatti, con denunzia-querela del 23 settembre 1994, il dottor Lopane lamentava di essere stato calunniato da ignoti, con particolare riferimento all'accusa - dimostratasi asseritamente infondata alla luce della citata indagine amministrativa - di aver fornito un alibi ad un imputato di omicidio.
Compiute le indagini preliminari il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione degli atti. Avendo tuttavia la parte offesa proposto opposizione, il giudice per le indagini preliminari rigettava la suddetta richiesta invitando il pubblico ministero a compiere ulteriori indagini, al termine delle quali, l'onorevole Bargone veniva iscritto nel registro degli indagati, dopo essere stato ascoltato come persona informata sui fatti.
L'onorevole Bargone ha quindi sollevato l'eccezione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e gli atti, ai sensi di uno dei numerosi decreti-legge che hanno regolato fino a poco tempo fa la materia, sono stati inviati alla Camera.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 30 ottobre 1996, ascoltando anche, come si è detto, l'onorevole Bargone, il quale ha tenuto a chiarire di aver ritenuto opportuno percorrere la via informale della segnalazione riservata al capo della Polizia e non quella, che pure gli era consentito percorrere, dell'atto formale di sindacato ispettivo, proprio per rispetto della Polizia come istituzione e paventando le ricadute negative in termine di immagine che una simile vicenda avrebbe potuto comportare agli occhi della popolazione di Ostuni e, in generale, dell'opinione pubblica.
Proprio questa considerazione è apparsa determinante ai fini delle valutazioni alle quali, dopo un lungo ed articolato dibattito, è pervenuta la Giunta.
È noto, infatti, che, per ormai consolidata giurisprudenza, la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non copre soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze eccetera) che costituiscano esercizio diretto del mandato parlamentare (cosiddetta insindacabilità interna), ma anche ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico che risulti riconducibile ad una proiezione verso l'esterno dell'attività parlamentare in senso stretto e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il deputato è investito (cosiddetta insindacabilità esterna).
Nel caso di specie l'onorevole Bargone ben avrebbe potuto, sulla base delle informazioni ricevute e senza l'obbligo di rivelarne le fonti (diritto che si radica, secondo la migliore dottrina, nella immunità coperta dall'articolo 68 della Costituzione) proporre al Ministero dell'interno un'interrogazione o un'interpellanza, il cui contenuto ovviamente (per quanto lesivo - astrattamente - della onorabilità del dottor Lopane) sarebbe tipicamente rientrato nella garanzia della insindacabilità.
In tale ipotesi, peraltro, la pubblicità dell'atto parlamentare, soprattutto ove ripreso dagli organi di informazione, avrebbe sicuramente aggravato eventuali conseguenze negative per il citato commissario di Polizia.
Proprio per questa serie di considerazioni l'onorevole Bargone ha preferito esercitare il proprio potere ispettivo in forma attenuata e ridotta, limitandosi ad investire delle informazioni ricevute il capo della Polizia, e cioè il vertice amministrativo da cui il commissario dipendeva, evitando che queste venissero rese pubbliche prima del dovuto riscontro.
Deve pertanto necessariamente desumersi che la insindacabilità che avrebbe coperto una interrogazione o una interpellanza (e cioè l'atto tipico di pieno esercizio del potere ispettivo) copre altresì anche l'atto minore, attraverso il quale l'onorevole Bargone ha ritenuto di esercitare, con maggiore discrezione, il potere affidatogli in virtù del suo mandato.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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