IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Letti gli atti del procedimento a carico di Bargone Antonio + 1, membro della Camera dei deputati, indagato del reato di cui agli articoli 110, 368 del codice penale per avere, in concorso con Parisi Tommaso (ispettore di Polizia), riferendo al dottor Gaetano Cota, incaricato per una ispezione amministrativa, false circostanze, incolpato il dottor Lopane Francesco, dirigente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, del reato di favoreggiamento personale ed altro pur sapendolo innocente (fatto commesso nel 1992);
vista la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione rilevata dal pubblico ministero in data 8 novembre 1995;
sentite le parti all'udienza in Camera di consiglio del 27 novembre 1995;
ritenuta la questione non manifestamente infondata in quanto è opinabile, in assenza anche di sentenze della Corte di cassazione, se il fatto che ha determinato l'imputazione, concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
ritenuto di poter enunciare il fatto nei seguenti termini:
«Con denunzia querela del 23 settembre 1994 il dottor Francesco Lopane, Primo Dirigente della Polizia di Stato, lamentava di essere stato calunniato da ignoti visto che le accuse mosse nei suoi riguardi, di aver fornito a tale Marzio Pietro - imputato di omicidio - l'alibi per la sua assoluzione, si erano rivela infondate dal momento che la relazione ispettiva svolta dal dottor Gaetano Cota aveva escluso la sussistenza di addebiti da muovere al dottor Lopane. All'esito delle indagini il pubblico ministero chiedeva in data 3 maggio 1995 l'archiviazione, in quanto non emergevano ipotesi di reato, per difetto anche degli elementi costitutivi del reato di calunnia in danno del denunciante.
La parte offesa, dottor Francesco Lopane, in data 13 maggio 1995 proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione e, fissata l'udienza in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di archiviazione del pubblico ministero invitando quest'ultimo a compiere ulteriori indagini, all'esito delle quali il pubblico ministero iscriveva nel Registro delle notizie di reato l'onorevole Antonio Bargone e Parisi Tommaso per il reato di calunnia, inviando al deputato informazione di garanzia.
Il dottor Gaetano Cota dichiarava al pubblico ministero di avere avuto dei contatti con l'onorevole Bargone, su indicazione dell'allora Capo di Polizia dottor Parisi per acquisire notizie su ciò che doveva formare oggetto della ispezione amministrativa delegata e cioè sulla condotta del dottor Lopane, dirigente del Commissariato di Ostuni. Aggiungeva il dottor Cota che l'onorevole Bargone in uno degli incontri gli consegnò degli appunti scritti sui quali erano riportati i punti anomali meritevoli di approfondimento.
L'onorevole Bargone sentito dal pubblico ministero come persona informata sui fatti confermava la circostanza riferita dal dottor Cota, precisando che il foglio dattiloscritto consegnato a quest'ultimo, gli era stato consegnato dall'ispettore di Pubblica Sicurezza Parisi.
L'ispettore Parisi, sentito dal pubblico ministero quale persona sottoposta ad indagini, dichiarava di avere avuto contatti verbali con l'onorevole Bargone ma di non avergli riferito circostanze negative attinenti la persona del dottor Lopane; aggiungeva inoltre che l'onorevole Bargone ebbe a profferire la seguente frase: "Il dottor Lopane deve fare attenzione perché altrimenti paga quello che ha combinato a Brindisi per cui è stato trasferito e quelle nuove di Ostuni".
L'onorevole Bargone, presentatosi spontaneamente al pubblico ministero il 16 ottobre 1995 ribadiva che alcuni degli addebiti specifici mossi al dottor Lopane, gli erano stati riferiti dall'ispettore Parisi.
La relazione ispettiva redatta il 20 novembre 1992 dal prefetto dottor Gaetano Cota concludeva per l'infondatezza dei sospetti mossi nei confronti del dottor Lopane con particolare riferimento al presunto alibi che quest'ultimo avrebbe fornito a tal Marzio Pietro imputato di omicidio e poi assolto»;
ritenuto non opportuno separare i due procedimenti essendo connessi soggettivamente tra loro ai sensi dell'articolo 12, lettera A) del codice di procedura penale;
visto l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466;
ordina la trasmissione in copia originale degli atti processuali alla Camera dei deputati perché deliberi se il fatto ascritto all'onorevole Antonio Bargone concerna o meno opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento.
Dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque non oltre 90 giorni.
Brindisi, 18 dicembre 1995.
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