Doc. IV-ter, n. 13-A





Onorevoli Colleghi! - Siamo chiamati a decidere se, per l'onorevole Devecchi i fatti in relazione ai quali l'autorità giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di reato di cui agli articoli 56 e 317 del codice penale (tentata concussione) e di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) costituiscono o meno esercizio delle funzioni parlamentari.
La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, ci proviene dal tribunale di Bergamo ed è giunta alla Presidenza della Camera in data 18 dicembre 1995.
Riguarda una vicenda per molti versi banale «ma che sarebbe bene non venisse mai a verificarsi».
Il fatto: il Devecchi con suoi amici, transitava in motocicletta «enduro» come sua abitudine domenicale, sul colle di S. Fermo.
Fermato da due guardie ecologiche, che gli facevano osservare come il luogo fosse inibito al traffico e gli contestavano il fatto di poter proseguire nel suo giro, l'ex parlamentare, - allora in carica - avrebbe, a detta delle dichiarazioni rese dalle due guardie criticato le leggi regionali vigenti ed avrebbe preteso di passare ugualmente in ragione del fatto di essere parlamentare.
Nel corso di questa discussione il Devecchi, avrebbe proferito le frasi che per correttezza e per dare conto delle realtà sono costretto a riportare con qualche «omissis» per ragione di buona educazione: «Io quando ero consigliere regionale ho votato contro questa legge. A me queste leggi non interessano, sono un deputato della Repubblica per cui dovete fare quello che io vi ordino». «Venite sempre a rompere i c... a noi, andate a romperli da altre parti; mi state rompendo i c..., toglietevi di mezzo».
«È inutile che il vostro Presidente - è ancora Claudio Contessi il vostro capo vero? venga a piangere da me per far aprire la galleria a Costa Volpino e voi veniate qua a rompere». «Domani vengo a Lovere, vi faccio convocare dal vostro capo e poi vediamo come finisce
».
Come si è detto, il Devecchi in quel periodo deputato della Repubblica a seguito di questo episodio è indagato per tentata concussione e per oltraggio a pubblico ufficiale.
L'imputazione di tentata concussione con riferimento alla pretesa induzione a promettere l'utilità del passaggio per il sentiero vietato abusando della sua qualità di pubblico ufficiale a me pare francamente eccessiva e auspico che cada al più presto nelle fasi successive del procedimento.
Sull'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale il relatore non ha nulla da dire.
Parlano i fatti, le dichiarazione rese.
Sulla insindacabilità di questi atti, in quanto ricadenti entro le prerogative parlamentari, richiesta dall'onorevole Devecchi, c'è da aggiungere per dovere di completezza che lo stesso ha dichiarato perché ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni in data 30 ottobre 1996 (era stato ascoltato anche dalla Giunta della scorsa legislatura ma non si era pervenuti ad una decisione definitiva dell'Assemblea) che le affermazioni attribuitegli non corrispondono al vero e che si era recato in quel luogo, località Colle San Fermo, per contestare l'applicazione di un divieto ritenuto eccessivamente restrittivo e su cui aveva già avuto modo di esprimersi attraverso lettere e dichiarazioni.
Le dichiarazioni del Devecchi, che non spetta a noi verificare, ma che saranno chiarite in sede processuale, a giudizio del relatore, non fanno da ostacolo alla decisione che dobbiamo assumere.
La giurisprudenza della Giunta offre già una risposta al caso in questione e le ultime decisioni assunte hanno escluso dall'ambito di applicazione delle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione le opinioni personali prive di rilievo politico e a maggior ragione gli insulti, che invece in questo episodio sono più che presenti.
Per queste considerazioni non mi pare che nelle affermazioni del Devecchi possa trovare riscontro alcunché che possa fare riferimento ad una funzione ispettivo-parlamentare anche in senso lato, in quanto, come emerge dagli atti, si tratta di una gita tra amici in montagna, l'episodio in cui incorre l'ex parlamentare non si inserisce in alcun modo nelle prerogative del deputato e, in ogni caso, l'insulto non rientra nell'insindacabilità.
Il relatore e la Giunta all'unanimità propongono pertanto all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, a prescindere, ovviamente, dall'accertamento degli stessi che verrà effettuato nelle sedi opportune.

Valter BIELLI, Relatore.


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