Doc. IV-ter, n. 13




TRIBUNALE DI BERGAMO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

RGPM. 1135.95
RGIP. 2381.95

IL GIUDICE

sulla richiesta ex decreto-legge n. 466 del 1995 del difensore di Devecchi Paolo, membro della Camera dei deputati, imputato dei reati di cui agli articoli 56 e 317, nonché 341 del codice penale, emette, sentite le parti, la seguente

ORDINANZA

Il difensore di Devecchi Paolo, con istanze del 7 e 29 novembre ultimo scorso, prospetta l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione perché sostiene che il fatto per cui procedesi è stato commesso da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.
Trattasi di episodio accaduto in Bossico il 2 aprile 1995, quando, secondo la prospettiva accusatoria di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 2 agosto ultimo scorso, il Devecchi transitava a bordo della propria motocicletta tipo «enduro» sul Colle S. Fermo in compagnia di altre persone, ed ivi si imbatteva in due guardie ecologiche volontarie. Ne seguiva una discussione relativa alla legittimità del transito in questione, nel corso della quale il parlamentare avrebbe criticato le leggi regionali vigenti in materia e quindi avrebbe preteso di transitare ugualmente sul colle in parola - fatto qualificato dall'accusa come utilità indebita - non subendo le relative sanzioni, specificando pure che, in ragione delle sue funzioni di parlamentare, le due guardie venatorie dovevano fare quanto da lui ordinato.
Il fatto appena esposto è stato sussunto dal pubblico ministero nel reato di concussione tentata (articoli 56 e 317 del codice penale), in quanto le due guardie hanno invece elevato verbale di contravvenzione.
Il Devecchi avrebbe anche oltraggiato i due pubblici ufficiali profferendo le espressioni volgari di cui al capo di imputazione, così integrando il reato di cui all'articolo 341 del codice penale.
Il Devecchi, nel corso dell'interrogatorio davanti al pubblico ministero, ha dichiarato di non aver pronunciato le espressioni che gli vengono contestate, e di aver solamente esortato le due guardie ad occuparsi dei problemi ambientali e dell'inquinamento, e di non limitarsi a contestazioni relative a divieto di transito.
Tanto premesso in fatto, non può dirsi manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
Nell'ipotesi più favorevole al Devecchi potrebbe trovare applicazione la nozione più lata - talvolta fatta propria dalla giurisdizione domestica delle Camere - di funzione parlamentare ricomprendente ogni attività in qualche modo a questa strumentale. Ed in effetti una critica alle leggi vigenti della regione Lombardia potrebbe in qualche modo cogliersi se la condotta contestata al Devecchi - laddove sussistente - potesse inquadrarsi in un atto di disubbidienza civile a carattere prevalentemente dimostrativo.
Cionondimeno, sia la circostanza che il Devecchi si trovasse sul luogo del fatto per una gita di piacere, sia le modalità della condotta in contestazione (specie nella parte in cui l'imputato avrebbe ordinato alle guardie di fare un qualcosa a cui non erano certo tenute), lasciano invece emergere dubbi sulla riconducibilità del fatto alla funzione di parlamentare. Si rende pertanto necessario interpellare la Camera dei deputati affinché detto Organo deliberi se il fatto per cui procedesi rientra o meno nel campo di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 466 del 1995;

SOSPENDE

il processo nei confronti di Devecchi Paolo sino alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un tempo non superiore ai novanta giorni e

DISPONE

che gli atti relativi vengano trasmessi alla Camera dei deputati medesima affinché deliberi se il fatto per cui procedesi costituisca o meno esercizio delle funzioni di parlamentare.

RINVIA

l'udienza preliminare già fissata per il 30 gennaio 1996 al 4 giugno 1996, ore 9, aula d'udienza sita al piano terra del Tribunale di Bergamo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti in plico chiuso della presente ordinanza, e per l'estrazione di copia conforme di tutti gli atti del processo epigrafato e conseguente formazione di autonomo fascicolo che resterà qui depositato.
Manda ufficiali di polizia giudiziaria in forza presso la questura di Bergamo - che per l'occasione effettueranno il servizio richiesto in abiti civili - per la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.

Bergamo, 2 dicembre 1995.

Il Collaboratore di cancelleria
Santo Guido

Il Giudice
Dott. Carmine Castaldo

Depositato in cancelleria il 2 dicembre 1995.


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