Doc. IV-ter, n. 12




TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari
Ufficio I

Il Giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio Pacioni ha pronunciato in camera di consiglio all'udienza dell'8 novembre 1995 la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 8646/95 R.G. G.I.P. a carico di:
1) De Luca Aldo, nato a Siena il 7 luglio 1945;
2) Storace Francesco, nato a Cassino il 25 gennaio 1959;
3) Anselmi Giulio, nato a Valbrevenna il 27 febbraio 1945.

Rilevato che in data 19 giugno 1995 il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di De Luca Aldo e Storace Francesco
in ordine al delitto di cui all'articolo 110, 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per aver redatto e pubblicato, il primo recependo le dichiarazioni del secondo, sul quotidiano Il Messaggero del 1 febbraio 1995 un articolo dal titolo «Berlusconiani e Bossiani a duello anche davanti alle fettuccine», che qui si deve intendere interamente riportato, con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Bosco Rinaldo nato ad Udine il 1 febbraio 1950, affermando tra l'altro: «Io quando vado nei ristoranti romani li trovo sempre puliti, si mangia sempre bene, e danno sempre la ricevuta fiscale: punto e basta. Evidentemente Bosco deve essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia e ora fa un po' di confusione...»;

e nei confronti di Anselmi Giulio
in ordine al delitto di cui agli articoli 57, 595 del codice penale, 13, 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano indicato sub a di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che, con l'articolo e le frasi di cui al capo che precede, si offendesse, anche, mediante l'attribuzione di fatti determinanti la reputazione di Bosco Rinaldo;
indicando quali fonti di prova: la querela della persona offesa Bosco Rinaldo, copia dell'articolo giornalistico di cui al capo A, l'esito delle indagini di P.G.;

sentite le parti in camera di consiglio;
rilevato che Storace all'epoca del fatto era componente della Camera dei deputati, essendo stato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 27 marzo 1994;
ritenuto che non risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che quindi non sussistono i presupposti per l'immediato proscioglimento dell'imputato;
ritenuto, peraltro, che non appare manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dai difensori; che, infatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988 ha espresso il principio secondo cui le prerogative parlamentari implicano il potere in capo all'organo a tutela del quale sono poste di valutarne l'effettiva ricorrenza; che nel caso di specie non appare del tutto priva di fondamento la tesi del collegamento strumentale dell'attività atipica compiuta al di fuori della sede parlamentare (interviste giornalistiche) rispetto all'esercizio della funzione parlamentare tipica, avendo l'imputato Storace affermato, tra l'altro, nella intervista menzionata nel capo d'imputazione che lo riguarda (cfr. articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero del 1 febbraio 1995): «Evidentemente Bosco deve essersi ubriacato in qualche osteria della Carnia ed ora fa un po' di confusione».

Per questi motivi

visti gli articoli 68, comma primo, della Costituzione, 3 e 5 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466;
dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti di Storace Francesco concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dispone la sospensione del procedimento per giorni novanta.

Roma, 22 novembre 1995.

Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Maurizio Pacioni

Depositato in cancelleria il 22 novembre 1995.


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