Onorevoli Colleghi! - La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, nasce a seguito della richiesta dell'interessato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, trasmessa dal tribunale di Varese e pervenuta alla Camera il 26 ottobre 1995, mantenuta all'ordine del giorno della precedente legislatura.
Nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi il pubblico ministero presso il tribunale di Varese ha presentato richiesta di rinvio a giudizio in data 1 settembre 1995 per avere, nel corso di una trasmissione televisiva, offeso la reputazione dell'onorevole Umberto Bossi con frasi ingiuriose e in particolare dichiarando che questi era un «capobanda che ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto».
Dichiarazioni fatte nel dicembre 1994 nel corso della trasmissione televisiva denominata «Sgarbi quotidiani».
Non sfugge certamente al relatore il contesto in cui si è manifestato il «supposto reato» cioè una fase di contrapposizione politica forte e aspra tra Lega e Forza Italia, contrapposizione che aveva portato alla caduta del governo Berlusconi, che aveva fatto gridare al «ribaltone».
Si potrebbe far osservare come il parlamentare, allora eletto nelle liste di Forza Italia, esercitasse una critica, una polemica dai toni alti e duri, ma pur sempre nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi procedere per l'insindacabilità, ma voglio far osservare come l'onorevole Sgarbi nell'esercitare il ruolo di conduttore della trasmissione che recava il suo nome, abbia agito come prestatore d'opera. Egli infatti risultava essere alle dipendenze della Fininvest e dalla stessa azienda veniva retribuito: la stessa variazione dell'indice di ascolto è legata alla capacità del conduttore di fare «audience».
Pertanto ci troviamo di fronte alla situazione per cui il conduttore della trasmissione, presente in tale veste, si esibisce in una serie ininterrotta di offese personali, di contumelie, di affermazioni ingiuriose rivolte contro il Bossi e lesive del suo prestigio personale, il tutto di fronte a milioni di spettatori; per tali considerazioni il relatore e la Giunta chiedono che non venga accolta la richiesta di insindacabilità.
L'orientamento che qui viene espresso non vuole in alcun modo ledere le prerogative legate alla funzione del parlamentare e la richiesta di dichiarare che i fatti non concernono opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni attiene all'esigenza di escludere dall'ambito di competenza dell'articolo 68 l'ingiuria e l'insulto gratuito che nulla hanno a che fare con le funzioni parlamentari.
A siffatta conclusione si perviene agevolmente e ribadisco, ove si tenga presente che in tale programma l'onorevole Sgarbi non agiva nelle vesti di parlamentare, ma in quella di commentatore alla stregua di un qualsiasi giornalista o opinionista, esprimendo quindi giudizi strettamente personali, che non possono essere considerati convincimenti di un uomo politico e che in ogni caso escludono l'insulto e l'ingiuria.
Per il relatore le decisioni che l'Aula andrà tra poco a prendere segneranno un paradigma di quel discrimine tra insindacabilità e sindacabilità al quale dovremo anche in futuro attenerci. Per questi motivi la Giunta propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale in discussione, di cui al documento 4-ter n. 9, non rientrano nelle prerogative salvaguardate dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione che attengono ad opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare.
Valter BIELLI, Relatore.
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