Doc. IV-ter, n. 9




TRIBUNALE PENALE DI VARESE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Ordinanza ex articolo 3 decreto-legge n. 374/95

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Elena Fumagalli,
nel procedimento in oggetto nei confronti di:

SGARBI VITTORIO, nato a Ferrara, l'8 maggio 1952, residente a Ro Ferrarese (Fe), Piazza Umberto I, n. 22, Deputato della Repubblica;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza preliminare dell'11 ottobre 1995;

osserva

Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio

La difesa dell'indagato Onorevole Sgarbi Vittorio ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del giudice adito, sia per materia, sia territoriale ed ha chiesto che il G.I.P. disponga la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Pretore di Roma o comunque al P.M. presso il Pretore competente in base alle regole generali.
L'eccezione è a parere di questo giudice infondata. Ed infatti poiché all'indagato è stato contestato il reato di diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, le regole generali sulla competenza subiscono le deroghe espressamente previste dall'articolo 30, V comma, legge 6 agosto 1990 n. 223: quanto alla competenza per materia, la stessa viene attribuita - attraverso l'espresso richiamo all'articolo 21 della legge 2 febbraio 1948 n. 47 - al Tribunale. Quanto alla competenza territoriale, la norma in esame sancisce che il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa (nel caso di specie, l'onorevole Umberto Bossi risiede in Gemonio, luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale di Varese).
Non può condividersi l'assunto secondo cui le regole dettate dal comma V dell'articolo 30 legge n. 223 del 1990 si riferirebbero soltanto all'ipotesi di diffamazione attraverso trasmissioni posta in essere dai soggetti indicati al comma I (concessionario privato, concessionaria pubblica ovvero persona da loro delegata al controllo della trasmissione) e cioè non solo perché non avrebbe senso determinare una speciale competenza per una determinata categoria di soggetti, ma anche da un'attenta lettura della norma si evince come il riferimento ai soggetti di cui al comma 1 viene operato solo allorquando vengono determinate le pene da irrogare, mentre nel caso del comma V il legislatore, limitandosi a dire «per reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo» si è limitato a far riferimento alle tipologie di reato, fra le quali «i reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato» (comma 4).

Quanto all'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 Cost.

Nei confronti dell'onorevole Sgarbi Vittorio il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Varese ha presentato richiesta di rinvio a giudizio in data 1 settembre 1995 in ordine alla seguente imputazione: IMPUTATO: del delitto p. e p. dall'articolo 595, 1, 2 e 3 comma del codice penale, nonché 13 legge n. 47 del 1948 e 30, comma 4, legge 223 del 1990, per avere, comunicando con più persone, nel corso di una trasmissione televisiva, offeso la reputazione di BOSSI Umberto, rivolgendo a quest'ultimo frasi ingiuriose ed in particolare asserendo che quest'ultimo era un «capo banda che ha preso i soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto». In Roma, nel dicembre 1994.
Il procedimento, sorto a seguito di presentazione di atto di querela da parte dell'onorevole Bossi - indirizzato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e trasmesso per competenza (individuata ai sensi dell'articolo 30, comma 5, legge n. 223 del 1990) a questo Tribunale nell'ambito della cui circoscrizione risiede la persona offesa -, ha per oggetto le affermazioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nei confronti dell'onorevole Bossi nel corso della trasmissione televisiva denominata «Sgarbi quotidiani» diffusa dalla rete televisiva «canale 5» nel dicembre 1994, affermazioni definite dal querelante ingiuriose e gravemente lesive del proprio prestigio e della propria onorabilità personale e consistite nell'aver proferito la seguente frase: «capo banda che ha preso i soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto».
Nel corso dell'odierna udienza preliminare il difensore dell'indagato ha chiesto l'applicazione dell'articolo 68, comma 1, Cost. secondo cui «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».
La questione non è, a parere di questo giudice, manifestamente infondata: rileva innanzitutto osservare come la trasmissione televisiva per cui è provvedimento sia andata in onda - come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nel proprio atto di querela - in un momento temporaneamente coevo alle prime fasi della crisi del Governo Berlusconi, ciò che fa sorgere il dubbio che chi parlava stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni di Parlamentare appartenente allo schieramento «forza Italia» il cui leader era l'allora capo di Governo, schieramento contrapposto al partito del quale l'onorevole Bossi è segretario. Nel corso della trasmissione televisiva l'onorevole Sgarbi fa un espresso riferimento al fatto che «il Governo che si annuncia è il Governo delle regole dei ladri, i ladri della prima repubblica che vogliono inventare la nuova», circostanza che denota come le critiche mosse nei confronti dell'avversario politico abbiano come finalità quella di far propaganda a tutti gli ascoltatori dei rischi connessi alla crisi di Governo in corso, propaganda che potrebbe essere considerata rientrante nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.
L'attacco verbale posto in essere dall'onorevole Sgarbi, inoltre, si inserisce nella accesa e notoria dialettica politica che contrappone i due esponenti, dialettica che rientra sicuramente nelle funzioni tipiche di parlamentare le quali, se è ben vero che per lo più vengono esercitate all'interno delle Camere, non è escluso che possano anche essere esercitate al di fuori di tale sede, come in caso di riunioni, congressi, comizi, interviste e simili.
Il giudizio di non manifesta infondatezza in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, comma 1, costituzione a favore dell'onorevole Sgarbi Vittorio, impone a questo giudice di trasmettere gli atti del procedimento alla Camera dei deputati - cui appartiene l'indagato - perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni.

per questi motivi

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'articolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223,
visti gli articoli 68, comma 1, Cost. e 3 decreto legge 7 settembre 1995 n. 374.

dispone

la diretta trasmissione degli atti del procedimento in epigrafe indicato alla Camera dei deputati perché deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni;

dispone

la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera stessa.
Rinvia l'udienza preliminare per il giorno 9 gennaio 1996.
La presente ordinanza costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Varese, 11 ottobre 1995.

Il giudice per le indagini preliminari
Elena Fumagalli


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