così composto:
dottor Alberto BUCCI, presidente;
dottoressa Marina ATTENNI, giudice;
dottor Massimo CRESCENZI, giudice relatore.
ha pronunciato la seguente
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai n. 49150 e 56864 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1993, poste in deliberazione all'udienza collegiale del 7 luglio 1995 e vertenti
Eugenio SCALFARI
domiciliato elettivamente in Roma, piazza delle Muse 8, presso lo studio dei proc. avv. Alessandro Pace e Giovanni Le Pera, che lo rappresentano e difendono per procure speciali a margine degli atti di citazione
ATTORE
Vittorio SGARBI
domiciliato elettivamente in Roma, piazza Bainsizza n. 1, presso lo studio del proc. avv. Mauro Mellini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in data 20 giugno 1995
RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a.
con sede, in Roma, in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Roma, v.le Angelico n. 92, presso lo studio del proc. avv. Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione, unitamente agli avvocati Vittorio Dotti e Fulvio Morese
Il Tribunale,
premesso che:
a) con citazione notificata il 16 ed il 21 giugno 1993, l'attore ha esposto che, il giorno 4 maggio 1993, nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani», messa in onda sul network televisivo «Canale 5» di cui è titolare la società convenuta, il convenuto on. Sgarbi aveva usato espressioni gravemente ingiuriose nei confronti di esso attore, qualificandolo come «ladro» e «servo» ed ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni;
b) con successivo atto di citazione, notificato il 13 ed il 17 luglio dello stesso anno, 1'attore ha dedotto che, nelle trasmissioni andate in onda il 18 ed il 23 giugno dello stesso anno, il convenuto lo aveva falsamente e ripetutamente accusato di evasione fiscale, nonché di aver «cacciato» dal giornale «La Repubblica» il critico televisivo Beniamino Placido perché aveva «osato parlare bene» del convenuto stesso;
c) in relazione ad entrambi i fatti all'origine delle due cause riunite la difesa del convenuto ha sostenuto l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione;
considerato che:
a) relativamente alle dichiarazioni espresse nella prima delle citate trasmissioni (oggetto della causa introdotta con il primo atto di citazione), si deve porre in rilievo che le stesse risultano formulate a margine di un discorso complessivamente ed evidentemente incentrato sulla polemica conseguente al voto della Camera sulla posizione giudiziaria di Craxi e sul modo di rapportarsi del giornale diretto dall'attore in relazione a tale voto; appare quindi fondato ritenere che le predette dichiarazioni rispondano a finalità politiche proprie dell'autore di esse e si riconnettano in una qualche misura all'attività del Parlamento, talché deve escludersi che possa pronunciarsi la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, restando preclusa al giudice ogni ulteriore e più specifica valutazione circa l'effettiva correlazione tra le predette dichiarazioni ed il mandato parlamentare;
b) di contro, negli interventi trasmessi nei giorni 18 e 23 giugno 1993 le dichiarazioni lesive dell'onorabilità dell'attore appaiono prescindere da qualsiasi discorso di carattere genericamente politico; nella prima delle predette occasioni il convenuto, dopo un'ampia dissertazione su aspetti architettonici, artistici e culturali, ha inteso soffermarsi, in termini elogiativi, su un giornale locale e, in particolare, su di un sondaggio realizzato e pubblicato da alcuni giornali nazionali e riguardante esso convenuto, criticando il giornale diretto dall'attore per l'omessa pubblicazione dell'esito del sondaggio; in tale contesto, il convenuto ha ritenuto di accusare l'attore di una gestione dittatoriale e non democratica del giornale per aver «cacciato» il critico televisivo Beniamino Placido perché questi si era espresso in termini positivi nei confronti di esso convenuto ed ha poi aspramente polemizzato sulla mancata pubblicazione dell'inchiesta, introducendo improvvise insinuazioni sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali dell'attore («e se l'inchiesta non è come vuole il direttore Scalfari, con i cento miliardi presi a De Benedetti che li ha portati via in qualche modo in un clima di corruzione generale, di tangenti che tutti conoscono, quell'uomo che dichiara quattrocento milioni all'anno e paga delle tasse su quelli avendo cento miliardi in banca, quell'uomo che dovrebbe fare un giornale democratico e oggettivo se riscontra in paese che Sgarbi è amato, non pubblica l'articolo, censura») per poi concludere il proprio intervento ribadendo il medesimo concetto (... Eugenio Scalfari. Cento miliardi in banca con le tasse che chissà chi le paga»);
c) nella seconda delle citate trasmissioni, il convenuto esordisce con una critica al giornale diretto dall'attore, ponendo in risalto i rapporti tra la stampa ed il potere economico; e non v'è dubbio che un tale argomento si presti a valutazioni di contenuto squisitamente politico; peraltro, le dichiarazioni denunciate dall'attore si inseriscono in una diversa e successiva fase delle dissertazioni del convenuto, connessa al sequestro di un immobile di proprietà dell'ex ministro Pomicino, evento da cui il convenuto trae spunto per affermare «se dovevano sequestrare, sequestrassero meglio i magistrati, andassero da qualcuno che aveva almeno un Caravaggio, un vero Mattia Preti, andassero sulla pista giusta. Se mi chiamano gli dico dove andare. Conosco delle case, come quella di Eugenio Scalfari, dove trovano dei quadri bellissimi e senza nessuno che li abbia denunciati o pagato le tasse relative ai soldi che sono serviti a comprare quei quadri ... Andate da Scalfari, che poi c'è il problema dell'indagine per vedere quante tasse paga»;
ritenuto che in entrambi gli interventi televisivi all'origine della seconda causa non risulti, invero, ravvisabile alcun collegamento tra la qualità di parlamentare propria dell'on. Sgarbi e le suddette dichiarazioni, sia perché espresse nell'esplicazione della «propria attività di attore/conduttore/entertainer» (secondo la formulazione del contratto intercorso tra i convenuti), nell'ambito di un rapporto di lavoro e nel contesto di una trasmissione di mero intrattenimento nella quale il convenuto è solito affrontare gli argomenti più svariati, sia perché esse sembrano riflettere esclusivamente un intendimento polemico di carattere personale, che nel primo caso risulta, addirittura, legato a motivazioni assolutamente individuali (la polemica sulla mancata pubblicazione del sondaggio riguardante il convenuto), e che, nel secondo caso, si evidenzia anche nella palese tortuosità del percorso logico seguito dal conduttore della trasmissione per arrivare a parlare dell'attore;
ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità della predetta norma in ordine ai fatti di cui al primo atto di citazione (causa iscritta al n. 49150 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 1993);
ritenuta, invece, la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione in ordine ai fatti di cui alla causa n. 56864 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 1993;
ritenuto, pertanto, che, previa separazione delle due cause riunite, ai sensi dell'articolo 279, n. 5), c.p.c. e dell'articolo 3 del decreto-legge 165 del 1995, si debba, in ordine alla causa n 49150, emettere il provvedimento di sospensione previsto dalla predetta disposizione, pronunciando, invece, nel merito, con separata sentenza, in relazione alla causa n. 56864, con la correlativa adozione del provvedimento di comunicazione alla Camera di appartenenza del convenuto;
visti gli articoli 3, 2 comma, e 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, 279, 2 comma, n. 5), 295 e 297 c.p.c.,
a) la separazione delle menzionate cause;
b) la trasmissione a cura della Cancelleria alla Camera dei Deputati degli atti relativi alla causa n 49150/1993, perché deliberi se il fatto per cui è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
c) la sospensione del predetto giudizio, fissando per la prosecuzione dello stesso l'udienza collegiale del 5 aprile 1996;
d) la trasmissione a cura della Cancelleria alla Camera dei Deputati di copia della presente ordinanza.
Roma, 14 luglio 1995.
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