Doc. IV-ter, n. 6-A





Onorevoli Colleghi! - Con ordinanza del 9 giugno 1995 il tribunale civile di Roma ha investito la Camera dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un giudizio civile per risarcimento dei danni promosso nei confronti dell'onorevole Marco Pannella, già deputato.
L'illecito civile sarebbe stato causato in un'intervista dell'onorevole Pannella all'agenzia ANSA in data 6 agosto 1985 ed in un comizio effettuato dal medesimo, pochi giorni dopo, a Verona.
L'intervista s'inseriva nell'ambito dell'intensa polemica sorta in relazione al decesso dell'indagato Salvatore Marino, interrogato nella questura di Palermo anche dal capitano dei carabinieri Gennaro Scala, in relazione all'omicidio del commissario Montana.
In tale occasione l'onorevole Pannella espresse apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale dei carabinieri ricordando anche altri episodi che, secondo lo stesso Pannella, avevano contraddistinto negativamente la carriera del capitano Scala e per i quali pendevano procedimenti penali presso il tribunale di Verona.
L'onorevole Pannella muoveva all'ufficiale gli addebiti di aver usato violenza nei confronti di un detenuto; di aver favorito un latitante inducendolo a divenire confidente e di essere stato coinvolto in una vicenda di droga insieme ad un noto trafficante di eroina.
Nel comunicato ANSA l'onorevole Pannella chiedeva al Comando generale dei carabinieri in base a quale criteri avesse deciso di trasferire il capitano Scala da Verona, alla «piazza calda di Palermo», nonostante tali precedenti.
L'onorevole Pannella ripeteva successivamente apprezzamenti critici nei confronti del suddetto ufficiale anche nel corso di un comizio a Verona.
Per completezza espositiva è utile ricordare che la Camera ha già esaminato la vicenda discutendo la domanda di autorizzazione a procedere, presentata nella XI legislatura, e basata sui medesimi fatti, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (XI legislatura, doc. IV, n. 49). La Camera, su conforme proposta della Giunta, negò l'autorizzazione.
È utile anche ricordare che la Camera aveva già parzialmente esaminato nella XII legislatura (doc. IV-ter, n. 24-A) anche il presente procedimento civile. La Giunta (relatore Di Muccio) anche in quell'occasione deliberò all'unanimità per la insindacabilità (sebbene, per l'intervenuto scioglimento delle Camere l'Assemblea non poté poi pronunciarsi).

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Nella presente legislatura, la Giunta ha esaminato l'ordinanza del tribunale di Roma nella seduta del 27 novembre 1996, ascoltando anche l'onorevole Pannella, che ha fornito chiarimenti e delucidazioni.
In particolare l'onorevole Pannella ha ricordato l'intensa polemica che seguì ai fatti di Palermo e ha sottolineato altresì che il suo gruppo politico e lui personalmente condussero una battaglia politica per richiamare l'attenzione del Parlamento e del Paese sulla vicenda.
L'attenzione fu mantenuta viva anche negli anni seguenti e sfociò, da ultimo, nella presentazione, in data 4 ottobre 1994, di una interrogazione a risposta orale ai Ministri della giustizia, della difesa e degli interni, per avere notizie sulle risultanze delle indagini e sui provvedimenti amministrativi emanati in relazione alla morte del Marino.
L'interrogazione fu sottoscritta dai deputati riformatori e da oltre cento deputati di tutti i gruppi politici.

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Risulta di assoluta evidenza lo stretto legame tra le opinioni espresse dall'onorevole Pannella nel corso dell'attività parlamentare tipica ed i giudizi pronunciati fuori della Camera.
Sussiste, infatti, in sommo grado, quella connessione oggettiva, soggettiva e temporale tra esercizio esterno del mandato rappresentativo e funzione parlamentare che - a partire da alcune deliberazioni del Senato della Repubblica in precedenti legislature e secondo la giurisprudenza della Giunta della Camera, consolidatasi in questa legislatura dopo la riforma dell'articolo 68 della Costituzione - costituisce elemento necessario e sufficiente per l'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento civile in questione concernono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, Relatore.


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