così composto:
dottor Paolo CEMMI, presidente;
dottor Fabrizio GENTILI, giudice;
dottor Roberto REALI, giudice relatore.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13295 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1991 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15 maggio 1995 e vertente
Gennaro SCALA
elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Monteventi 20, presso lo studio del procuratore e avvocato Gianluigi Loy che lo rappresenta e difende ai sensi della procura in margine all'atto di citazione
ATTORE
Pannella GIACINTO
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8, presso lo studio del procuratore avvocato Gian Domenico Caiazza che lo rappresenta e difende ai sensi della procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificatogli
CONVENUTO
e con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Rilevato che il presente giudizio ha quale oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dall'atto conseguentemente alla commissione, da parte del convenuto, di un asserito fatto illecito, individuato nella pronuncia, in due occasioni, di espressioni diffamatorie;
ritenuto, quanto alle espressioni di cui al primo episodio, relativo all'oggetto di un comunicato del Gruppo radicale diffuso dall'agenzia di stampa ANSA, che non ha pregio la difesa del convenuto laddove afferma che nella denegata autorizzazione a procedere deve essere altresì individuato un giudizio di riferibilità delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ex articolo 68, primo comma, della Costituzione;
ritenuto infatti che la nota sentenza della Corte Costituzionale 29 dicembre 1988, n. 1150, specificando che il potere riconosciuto all'Assemblea parlamentare non deve essere arbitrario, ha implicitamente statuito che dell'esercizio di tale potere ne va data congrua motivazione;
rilevato, nel caso in esame, che il deliberato della Giunta per le autorizzazioni non appare motivata e non contiene comunque alcun riferimento, neppure implicito, alla qualificazione funzionale delle espressioni attribuite al Pannella;
ritenuto pertanto che, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, stanti la non manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, conseguente alle modalità ed all'oggetto delle espressioni in esame, della questione va investita la Camera di appartenenza del convenuto, che anche nella presente legislatura è la Camera dei Deputati;
ritenuto, quanto al secondo episodio, relativo alle espressioni usate nel corso di un comizio tenutosi a Verona, che la parte convenuta ha sollevato questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
ritenuto che anche in tal caso detta questione non si presenti manifestamente infondata, stante le modalità e l'oggetto delle espressioni usate;
ritenuto quindi dover del pari adottare i provvedimenti di cui al citato decreto-legge n. 165 del 1995;
dispone che il Cancelliere trasmetta alla Camera dei Deputati gli atti del fascicolo di ufficio in copia autentica nonché il documento 2 del fascicolo della parte convenuta, del pari in copia autentica, affinché detta Assemblea deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne o meno opinioni espresse dal Pannella nell'esercizio delle sue funzioni;
dispone la sospensione del procedimento.
Roma, 9 giugno 1995.
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