Doc. IV-ter, n. 5-A





Onorevoli Colleghi! - Nella imminenza delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli e per l'elezione diretta del Sindaco, svoltesi il 21 novembre 1993, l'onorevole Giuseppe Gambale, preoccupato del regolare svolgimento della competizione elettorale, in relazione ad accertate diffuse pratiche clientelari, a ricorrenti fenomeni di «voto di scambio», ad infiltrazioni camorristiche nei dinamismi politici in atto ed a candidature di persone rimaste coinvolte in fatti e processi penali, con atto parlamentare del 10 novembre 1993, interrogò il Ministro dell'interno sollecitandone doverosi e tempestivi controlli volti ad accertare la eventuale presenza nelle liste ammesse di candidati sottoposti a procedimenti penali e, perciò, in condizione di ineleggibilità ed incompatibilità, ed iniziative comunque tese ad assicurare la libertà del voto e la regolarità delle operazioni elettorali.
In una nota redazionale apparsa sul numero dell'11 novembre dell'inserto regionale della Campania del quotidiano La Repubblica, dal titolo «La Rete segnala ventiquattro nomi a rischio», fu data notizia del fatto che l'onorevole Gambale aveva fornito un elenco di ventiquattro nominativi di persone candidate in nove diverse liste aventi precedenti giudiziari o penali, fra le quali fu indicata anche Antonietta Coppola che, secondo le informazioni date dal parlamentare, era stata tratta in arresto per truffa e falso.
La Coppola, del tutto estranea ai fatti pubblicati e, perciò, diffamata dalla falsa notizia, propose, con atto del 28 gennaio 1994, querela nei confronti del Gambale, oltre che di Eugenio Scalfari, direttore del quotidiano, per il delitto di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale in relazione alla legge n. 47 del 1948.
Nel corso del giudizio che ne seguì, anche per le sollecitazioni della difesa del parlamentare inquisito, gli atti furono rimessi alla Camera dei deputati al fine di verificare se il comportamento dell'onorevole Gambale fosse sindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Della vicenda è stata investita questa Giunta, la quale, all'esito di approfondito esame, ha espresso unanime parere di insindacabilità.
Com'è noto, l'insindacabilità cosiddetta esterna, riferita, cioè, a opinioni espresse o a comportamenti tenuti fuori dalla sede parlamentare, presuppone un legame connettivo non generico, ma specifico, fra le opinioni o i comportamenti e le funzioni parlamentari; tale che i primi siano divulgativi delle seconde o comunque a queste specificatamente e strettamente collegati.
Siffatto requisito ricorre nel caso di specie.
La sola cronologia degli avvenimenti chiaramente evidenzia, infatti, una sorta di discendenza, e cioè, un legame di connessione, delle notizie pubblicate sul giornale dall'atto tipico ispettivo e di inchiesta posto in essere dal Gambale nella interrogazione rivolta al Ministro: le prime e la seconda, espressioni del diritto-dovere del deputato di vigilare sul regolare svolgimento della più significativa manifestazione della vita democratica di un popolo, e cioè una competizione elettorale.
La accertata estraneità della querelante alle notizie pubblicate sul suo conto per iniziativa del deputato, pur offrendo motivo di preoccupato rammarico per la ingiusta lesione patita dalla Coppola nella sua onorabilità, non può indurre a valutazione di sindacabilità dell'azione del Gambale, ricollegandosi essa per un verso alla tipica attività funzionale del parlamentare, per altro verso giustificandosi, la inesatta prospettazione, per un incolpevole errore del deputato, verosimilmente provocato da fatti di omonimia o da altro ingannevole incidente, comunque non ascrivibile a mala fede.
E ciò tanto più ove si consideri che le rimanenti informazioni fornite al giornale dal Gambale, relative peraltro a candidati compresi in nove liste diverse, sono risultate esatte, e che lo stesso non mancò di dar conto della sua prudente cautela, avvertendo la stampa - come risulta da un dispaccio ANSA acquisito al fascicolo - «di non poter garantire la completezza (della informazione)», aggiungendo anche «di non essere in grado di affermare se alcuni degli imputati siano stati successivamente assolti».
Non v'è ragione, quindi, per negare, in sintonia con identico parere già espresso dalla Giunta della precedente legislatura, all'azione apparentemente diffamatoria del deputato Giuseppe Gambale la copertura costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; onde la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele ABBATE, Relatore.


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