Roma 7 marzo 1995.
Il Giudice a scioglimento della riserva del 15 novembre 1994, sull'istanza di applicazione dell'articolo 68 1 comma della Costituzione e dell'articolo 3 1 e 2 comma del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, ritenuto che la questione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione al caso di specie non sia manifestamente infondata, dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati dal deputato Gambale Giuseppe nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei deputati e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni da oggi, disponendo altresì che la trattazione della causa venga rinviata a data da destinarsi (*).
Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Roma,
ad integrazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del 13 gennaio 1995, n. 7, il 7 marzo 1995, nel corso dell'udienza preliminare nel procedimento n. 5713/94 del giudice per le indagini preliminari a carico di SCALFARI Eugenio e GAMBALE Giuseppe imputati il primo del reato previsto e punito dagli articoli 57 e 595 comma 3 del codice penale in relazione all'articolo 13 della legge n. 17/48, per avere, in qualità di direttore responsabile del quotidiano «la Repubblica» omettendo il dovuto controllo sull'articolo di elaborazione redazionale «La rete segnala 24 nomi a rischio» pubblicato in data 11 novembre 1993, premesso che si offendesse la reputazione di Coppola Antonietta, candidata alle elezioni comunali, indicando che «nel Partito socialista italiano compaiono Antonietta Coppola arrestata per truffa e falso...», fatto insussistente. In Roma, nella data indicata; il secondo del reato previsto e punito dall'articolo 595 comma 3 del codice penale in relazione all'articolo della legge n. 47/48 per aver, fornendo un elenco di più nominativi che veniva pubblicato dal quotidiano «la Repubblica» nel corpo dell'articolo «La rete segnala 24 nomi a rischio», apparso in data 11 novembre 1993, in uno a fotografia riproducente esso imputato, nel quale si evidenziavano persone candidate in elezioni amministrative con precedenti giudiziali e/o penali al fine di indirizzare l'elettorato acchè non li votasse, offeso la reputazione di Coppola Antonietta, candidata dal Partito socialista italiano alle Comunali, indicata come arrestata per truffa e falso, fatto insussistente, in Roma, nella data indicata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, enuncia quanto segue:
Con rituale querela del 28 gennaio 1994, di cui si allega copia, Coppola Antonietta, lamentava che nella cronaca di Napoli del quotidiano «la Repubblica» dell'11 novembre 1993, nel corpo dell'articolo «La rete segnala 24 nomi a rischio» veniva riportato il suo nome tra quelli indicati in «un dossier sui candidati che hanno in qualche modo avuto a che fare con la giustizia» presentato dal deputato della rete Giuseppe Gambale, con la seguente frase: «Nel Partito socialista italiano compaiono Antonietta Coppola arrestata per truffa e falso...», cosa peraltro non corrispondente al vero.
Per tali fatti il pubblico ministero, promuoveva l'azione penale nei confronti degli attuali imputati tra cui il Gambale risulta essere deputato della Repubblica, con richiesta di rinvio a giudizio in data 21 maggio 1994, in ordine ai reati loro ascritti.
All'udienza preliminare del 15 novembre 1994, la difesa del Gambale, dopo aver prodotto copia del dispaccio ANSA del 10 novembre 1993 di cui si allega copia, in cui si riportano le notizie che «il deputato della Rete Giuseppe Gambale ha presentato un dossier, (intitolato «Il più bello del reame») contenente i nomi di nove liste diverse dei candidati al Consiglio Comunale di Napoli che avrebbero precedenti penali e che «sull'argomento il parlamentare ha rivolto anche una interrogazione al ministro degli interni», «per conoscere quali altri candidati hanno precedenti penali e quali provvedimenti si intendono adottare in merito» e dopo aver prodotto copia dell'interrogazione rivolta dal Gambale al Ministro dell'Interno nella seduta della Camera dei deputati del 10 novembre 1993, di cui si allega copia, in cui si chiedeva «se risulti che nelle liste presentate a Napoli vi siano persone sottoposte a procedimenti giudiziari o che siano in posizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale; quali provvedimenti intende adottare per garantire che sia tutelata la libertà e la legittimità della campagna elettorale e delle operazioni di voto; quali provvedimenti intende adottare per portare a conoscenza dell'opinione pubblica tali eventuali presenze», chiedeva l'immediata applicazione al suo assistito dell'articolo 68 primo comma della Costituzione e dell'articolo 3 numeri 1 e 2 del decreto-legge dell'8 settembre 1994, n. 536.
All'udienza del 7 marzo 1995, questo giudice disponeva, con l'ordinanza di cui la presente costituisce integrazione, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati perché deliberasse se il fatto per il quale è in corso il presente procedimento nei confronti del deputato della Repubblica Gambale Giuseppe, nato a Napoli il 6 aprile 1964, concerna o meno opinioni espresse o voti dati da detto deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
Visto l'articolo 5 del decreto-legge del 13 marzo 1995, n. 69.
che la presente ordinanza, integrativa di quella già emessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 il 7 marzo 1995, venga trasmessa a corredo degli atti del procedimento n. 5713/94, del giudice per le indagini preliminari alla Camera dei Deputati per la deliberazione di competenza.
Roma, 17 maggio 1995.
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7 marzo è stata integrata con la nota pubblicata di seguito su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il provvedimento.
Frontespizio |