Doc. IV-ter, n. 4-A





Onorevoli Colleghi! - La Camera deve valutare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti in relazione ai quali pende procedimento penale a carico dell'onorevole Abaterusso presso la pretura circondariale di Lecce. Tale procedimento nasce da una denuncia-querela presentata contro il deputato Ernesto Abaterusso il 15 marzo 1994 dal direttore dell'INPS di Casarano, in esito alla quale la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce, in data 23 novembre 1994, emetteva decreto di citazione a giudizio a carico dello stesso, per tre ipotesi di reato:
a) oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del codice penale) per avere offeso l'onore ed il prestigio del direttore dell'INPS di Casarano De Matteis Giovanni, per avergli rivolto, alla presenza di più persone e a causa delle funzioni da lui svolte, gli epiteti di «ladro, bastardo»;
b) tentativo di lesioni personali (articoli 56 e 582 del codice penale) per aver tentato di colpire al volto con un megafono il querelante, senza riuscirvi per il sopraggiungere dei carabinieri;
c) diffamazione (articolo 595 del codice penale) per aver dichiarato in una interrogazione parlamentare che il De Matteis avrebbe avuto comportamenti arbitrari e determinati da sollecitazioni politiche.

All'udienza del 6 marzo 1995, i difensori dell'onorevole Abaterusso chiedevano l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione alle imputazioni di cui ai primi due capi della rubrica e cioè oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di lesioni personali ed il pretore, ritenuta non manifestatamente infondata tale richiesta, trasmetteva gli atti alla Camera ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e cioè per decidere se i fatti relativi ai primi due capi della rubrica e per cui è processo a carico dell'onorevole Abaterusso, concernano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e nel contempo sospendeva il procedimento.
Nulla si dice nell'ordinanza di trasmissione circa l'ipotesi di reato di cui al terzo capo di imputazione: ad essa, tuttavia, vertendosi proprio in materia di un atto parlamentare tipico, l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione deve ritenersi assolutamente evidente e pacifica.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato la richiesta nella seduta del 7 giugno scorso.
Nel corso di tale seduta, la Giunta ha approvato la proposta del relatore di riferire all'Assemblea per la riconducibilità alla funzione di parlamentare delle espressioni di cui al primo capo di imputazione.
Giova, al riguardo, considerare che l'interrogazione parlamentare di cui al terzo capo di imputazione è stata presentata il 25 novembre 1993, mentre i fatti relativi ai primi due capi d'imputazione e cioè l'oltraggio a pubblico ufficiale e le lesioni personali tentate sono accaduti il 20 dicembre 1993, nel corso di una manifestazione pubblica e quindi dopo la presentazione dell'interrogazione parlamentare. Tale precisazione appare opportuna, anche perché, essendo il fatto di cui al primo capo d'imputazione e cioè l'oltraggio successivo e conseguenziale, anche dal punto di vista temporale, alla presentazione di un'interrogazione e dunque ad una tipica attività parlamentare, ad esso può applicarsi il disposto di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Diversamente argomentando, verrebbe meno la fondamentale tutela prevista dalla Costituzione a garanzia della libertà della funzione parlamentare e cioè la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse.
Tale tutela, infatti, non può considerarsi sussistente se non ricomprende tutto ciò che è alla stessa collegato e connesso o comunque derivante dall'espressione dell'opinione di un parlamentare. Il che del resto appare in linea con gli orientamenti che la Giunta in passato ha assunto, secondo i quali la prerogativa costituzionale ex articolo 68 ricorre anche in presenza di giudizi «pesanti», e tali da concretizzare in astratto un illecito penale, espressi «extra moenia», e cioè fuori dal Parlamento, riguardando tutti i comportamenti comunque riconducibili all'attività politica del parlamentare e che quindi vi rientra tutto ciò che è comunque collegato o conseguente, come nel caso in specie, all'espletamento di tale attività.
Logico corollario di quanto sopra è che, per l'oltraggio al pubblico ufficiale contestato al primo capo d'imputazione, collegato ad una tipica attività parlamentare (interrogazione), non solo sotto il profilo temporale, in quanto alla stessa conseguenziale, vada applicato il disposto di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Altro discorso va, invece, fatto per il secondo capo di imputazione (lesioni personali tentate), per il quale neppure in astratto, può ravvisarsi un qualsiasi collegamento con l'esercizio delle funzioni parlamentari. L'uso del megafono, non per amplificare la propria voce, ma come corpo contundente, non pare proprio possa, in alcun modo, farsi rientrare nell'attività del parlamentare.
Pertanto la Giunta propone per un verso che l'Assemblea deliberi nel senso della riconducibilità dei fatti di cui al primo capo d'imputazione alle opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per l'altro che deliberi nel senso della non riconducibilità dei fatti di cui al secondo capo di imputazione alla suddetta prerogativa.

Antonio BORROMETI, Relatore.


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