Casarano 26 aprile 1995
In allegato si trasmette il procedimento penale in oggetto specificato perché l'onorevole Camera dei deputati si compiaccia deliberare, ex articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 1995, così come specificato nell'ordinanza 6 marzo 1995 dibattimentale in atti (foglio n. 24).
Il direttore della sede INPS di Casarano (Lecce) in data 15 marzo 1994 sporgeva denuncia-querela contro Abaterusso Ernesto nato il 18 febbraio 1956 a Patù (Lecce) ed ivi residente e già deputato al Parlamento della Repubblica.
La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecce in data 23 novembre 1994 emetteva decreto di citazione a giudizio a carico di Abaterusso Ernesto per le seguenti ipotesi di reato:
a) articolo 341 del codice penale per aver offeso l'onore e il prestigio del direttore dell'INPS di Casarano De Matteis Giovanni, avendo a lui rivolto, alla presenza di più persone e a causa delle funzioni da lui rivolte, gli epiteti di «ladro, bastardo»;
b) articoli 56, 582 del codice penale per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni a De Matteis Giovanni, avendo tentato di colpirlo al volto con un megafono, senza riuscire nell'intento per il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri;
c) articolo 595, del codice penale per aver offeso l'onore e il decoro di De Matteis Giovanni, avendo dichiarato in una interrogazione parlamentare da lui rivolta al Ministero del lavoro che il De Matteis avrebbe assunto comportamenti arbitrari e determinati da sollecitazioni politiche.
In Casarano il 20 dicembre 1993.
All'udienza del 6 marzo 1995 il denunciante si costituiva parte civile mentre i difensori dell'imputato con riferimento alle imputazioni sub a) e b) della rubrica hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Camera competente, previa sospensione del dibattimento, essendoci dubbio interpretativo circa l'applicazione nelle fattispecie contestate di quanto previsto all'articolo 68, comma 1 della Costituzione.
Pubblico ministero e difesa di parte civile si rimettevano a questo giudice che adottava la seguente ordinanza.
(*) Il Pretore:
preso atto di quanto innanzi;
ritenuto per quanto attinente ai capi a) e b) della rubrica di non potersi allo stato provvedere a norma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7;
essendo stata rilevata l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione alle imputazioni richiamate;
sentite le parti e ritenuta la questione non manifestamente infondata,
gli atti processuali alla Camera dei deputati perché ex articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, deliberi se i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 17021/95 R.G. e n. 2808/94 R.N. reato relativamente ai capi a) e b) della rubrica concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
la sospensione dell'intero processo penale sino alla deliberazione della Camera dei deputati e per un tempo non superiore a novanta giorni.
Rinvia sin da ora il processo alla udienza del 30 giugno 1995, ore 9 diffidando imputato, parte civile e testi ed invitando il pubblico ministero e difensori a ricomparire senza ulteriore avviso.
(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7 marzo 1995, è stata successivamente integrata con la nota di cui alla pagina precedente a seguito della richiesta inviata dal Presidente della Camera dei Deputati in data 3 aprile 1995, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il procedimento.
Frontespizio |