Doc. IV-ter, n. 3




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il giudice dottor Sergio Materia,
visti gli atti del procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio per il delitto di diffamazione aggravata (articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) commesso il 3 ed il 4 ottobre 1994 ai danni di Carlo Ripa di Meana per mezzo della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani)

Osserva:

il reato è di competenza del Tribunale di Perugia ai sensi della legge 6 agosto 1990, articolo 30, comma 5.
Carlo Ripa di Meana ha presentato querela nei confronti di Vittorio Sgarbi per il contenuto della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 3 e del 4 ottobre 1994.
La cassetta videoregistrata del programma è allegata agli atti.
Nel corso della trasmissione Sgarbi commentò un articolo di stampa riguardante l'attività dei Verdi, gruppo del quale Ripa di Meana è stato portavoce nazionale e ricordò che quest'ultimo si era espresso contro il decreto legge sul condono edilizio.
Poi, leggendo una lettera inviatagli da uno spettatore, aggiunse che Ripa di Meana avrebbe fruito della procedura di condono per infrazioni e modificazioni senza autorizzazione nella sua villa di Montecastello di Vibio.
Sgarbi, sempre in base a quanto lo spettatore gli segnalava, aggiunse che «l'autorizzazione» era stata negata dal Comune a Ripa di Meana ma che, nonostante questo, le modifiche catastali erano tuttavia avvenute.
È evidente che, in tal modo, Sgarbi voleva cogliere e sottolineare contraddizioni tra l'azione politica del portavoce dei Verdi e la sua condotta privata.
Carlo Ripa di Meana, in querela, nega che le affermazioni di Sgarbi abbiano fondamento, esclude di aver fruito di alcuna legge sul condono edilizio (all'epoca non in vigore) e afferma che, al contrario, si trattò di opere in totale conformità agli strumenti urbanistici per le quali, come variante in corso d'opera, fu chiesta una concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985.

Il pubblico ministero ha chiesto la sospensione del procedimento ex articolo 3, comma 2 del decreto-legge 13 gennaio 1995 n. 7.
Si è proceduto all'assunzione del parere delle parti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge 13 marzo 1995 n. 69, ora in vigore.
La questione della riferibilità delle espressioni usate da Vittorio Sgarbi nella trasmissione «Sgarbi quotidiani» ad opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari non è manifestamente infondata.
Naturalmente non è del merito della questione che si deve qui trattare.
Ma è rilevante sottolineare che Carlo Ripa di Meana svolge attività politica nel gruppo dei Verdi, su posizioni diverse e spesso contrapposte a quelle sostenute da Sgarbi.
Le affermazioni del conduttore-deputato avevano lo scopo di evidenziare l'incoerenza tra condotte pubbliche e private di Carlo Ripa di Meana e, in ultima analisi, quello di dimostrare la sua inaffidabilità politica?
L'attacco di tipo personale era strumentale ad un attacco politico nei confronti di un avversario?
Sono questi i dubbi che impongono di sospendere il procedimento in attesa che la Camera dei Deputati decida sulla questione.
Naturalmente queste domande ne suggeriscono altre: può rientrare nelle funzioni parlamentari coperte da immunità un attacco condotto attraverso la televisione, nel corso di un programma non dichiaratamente politico ma dedicato ad argomenti di costume o di cultura e per il quale il parlamentare viene retribuito?
In altri termini: è possibile far rietrare nelle funzioni parlamentari una attività per la quale il deputato riceve un compenso?
E non occorre forse, perché si possa fondatamente parlare di funzioni parlamentari o almeno di attività politica, che gli elettori-spettatori siano posti in condizioni di capire se chi parla sta parlando di politica, così da andare, nella comprensione della questione, oltre il caso personale?
E ancora: è possibile concepire la televisione come un prolungamento, una estensione del Parlamento?
E, se si ritiene che siano compresi nell'attività parlamentare non solo gli atti tipici, ma qualunque opinione politica espressa anche fuori dalle aule parlamentari (tribunale di Roma, 7 novembre 1986, Corte di Appello di Napoli, 23 dicembre 1980) quali limiti «territoriali» ha, se ne ha, l'attività del parlamentare in quanto tale?
Più in generale si rimanda alla questione della distinzione tra funzioni parlamentari ed attività politica.
Gli articoli 67 e 68 della Costituzione operano in tal senso una netta distinzione che non sembra possa essere del tutto trascurata, salvo operare una sostanziale abrogazione del concetto di funzioni parlamentari.
Per ottenere risposte a tali domande, la cui stessa proposizione indica che non è evidente l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione (articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 13 marzo 1995, n. 69), gli atti devono essere trasmessi alla Camera dei deputati.

Per questi motivi

visto l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 13 marzo 1995
dispone trasmettersi gli atti alla Camera dei deputati;
ordina la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera e, comunque, per un tempo non superiore ai 90 giorni;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Perugia, 5 aprile 1995.

Il giudice per le indagini preliminari
Sergio Materia


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