Il giudice dottor Alfredo Montalto,
letti gli atti del procedimento penale n. 7358/94 R.G.N.R. contro Fini Gianfranco, nato a Bologna il 3 gennaio 1952, indagato per il reato di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948, instaurato a seguito della querela proposta da Salvatore Ferrara, nella qualità di Presidente della Lega regionale delle cooperative in relazione ad affermazioni fatte dall'onorevole Fini in Palermo 20 ottobre 1994 secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia in data 21 ottobre 1994;
letto il provvedimento depositato in data 11 febbraio 1995 con il quale il pubblico ministero ha chiesto a questo giudice di valutare se nella fattispecie ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
letta la memoria presentata nell'interesse di Fini Gianfranco in data 24 marzo 1995;
premesso che in questa fase deve prescindersi dall'esame del merito della ipotesi di reato formulata, sia perché, allo stato, non è stata espletata alcuna indagine a seguito della presentazione della querela in atti, sia perché la questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione si pone in via pregiudiziale;
ritenuto che sebbene l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non risulti evidente, atteso che l'onorevole Fini ha pronunziato le frasi di cui alla querela proposta da Salvatore Ferrara, nella qualità di Presidente della Lega regionale delle cooperative, in occasione di una adunanza di partito (o comizio politico), tuttavia, le contrarie considerazioni della difesa dell'indagato non appaiono manifestamente infondate;
ritenuta, conseguentemente, la necessità di trasmettere direttamente gli atti alla Camera dei Deputati perché deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
viste le norme vigenti dettate per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione;
dispone la trasmissione di copia integrale degli atti alla Camera dei Deputati perché deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera dei Deputati e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni.
Palermo, 4 aprile 1995.
Frontespizio |