ORDINANZA
Il giudice,
letti gli atti del procedimento n. 1220/95 nei confronti di Sgarbi Vittorio nato a Ferrara l'8 maggio 1952, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, perché offendeva l'onore ed il decoro di Piero Buscarioli, presente, rivolgendogli frasi ed espressioni come «stronzo, cretino, fascista di merda», «Buscarioli non bere, non bere Buscaroli», il fatto commettendo alla presenza di più persone, in Venezia teatro la Fenice il 19 novembre 1994;
letta la richiesta presentata dal pubblico ministero presso questa pretura circondariale in data 27 gennaio 1995 di trasmissione degli atti alla competente Camera dei deputati affinché deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
sentite le parti onde definire la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
rilevato che il procedimento introdotto dal recente decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, presuppone necessariamente una deliberazione sommaria e da compiersi allo stato degli atti;
osserva, pertanto, quanto segue: alla luce degli elementi offerti e delle circostanze dedotte da entrambe le parti la questione sollevata dal pubblico ministero non appare manifestamente infondata, attesa in particolare la ricostruzione dell'episodio fornita dall'odierno querelato, Vittorio Sgarbi, il quale ha, tra l'altro, a sua volta proposto querela nei confronti di Buscarioli in relazione all'episodio controverso.
Egli, infatti, ha sostenuto di aver reagito, in occasione appunto della menzionata rappresentazione del «Boris Godunov», cui peraltro aveva presenziato nella sua qualità di presidente della Commissione cultura della Camera, come ricordato dal medesimo querelante, ad una aggressione verbale asseritamente posta in essere dal Buscarioli per ragioni strettamente connesse alla qualità di parlamentare e alle funzioni politiche di Sgarbi, il diverbio, in particolare, essendo sorto in quanto Buscarioli avrebbe accusato l'interlocutore di non aver rispettato l'impegno assunto di sostenerne la candidatura politica alle elezioni europee del giugno 1994.
Di conseguenza, e non potendo comunque questo giudice entrare nel merito della fondatezza e attendibilità delle opposte versioni dei fatti dovendosi limitare a verificare in negativo la sussistenza del presupposto sopra indicato, nella fattispecie de qua, ove fosse veritiera la versione di Sgarbi astrattamente si potrebbe configurare un'ipotesi di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.
Visto l'articolo 3, 2 comma, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7;
dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 1220/95 alla Camera dei deputati perché deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e comunque per non più di 90 giorni.
Venezia, 27 febbraio 1995.
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