Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Caltanissetta.
Il procedimento trae origine dalle trasmissioni «Maurizio Costanzo Show» del 16 febbraio 1995 e «Sgarbi quotidiani» del 7 marzo 1995, nel corso delle quali, come risulta dal capo di imputazione, il deputato Sgarbi ha reso affermazioni ritenute diffamatorie dal dottor Caselli. In particolare, secondo il capo di imputazione sub A, il 16 febbraio 1995 nel corso della trasmissione «Maurizio Costanzo Show», il cui tema era il ruolo svolto in Italia dalla magistratura, l'onorevole Sgarbi aveva affermato che il Tribunale di Palermo «è un Tribunale politico ... Caselli è organico al PDS: e combatte la battaglia politica ... non deve essere organico al PDS... non deve essere politicamente con Violante... non deve essere l'uomo di Violante».
Inoltre, secondo il capo di imputazione sub B nel corso della rubrica televisiva «Sgarbi quotidiani» del 7 marzo 1995, ed in riferimento alla vicenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo, l'onorevole Sgarbi aveva affermato «Caselli e tutti gli uomini di quella parte politica della Procura di Palermo, non indagavano sulle denunce fatte dal Maresciallo Lombardo, perché non era una denuncia dalla parte giusta, non conveniva al loro progetto ed al loro teorema politico».
Per tali dichiarazioni il deputato Sgarbi è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta, e con sentenza del 9 febbraio 1999 è stato condannato alla multa di 10 milioni di lire ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile quantificato in 65 milioni di lire. L'onorevole Sgarbi ha proposto appello contro la sentenza e il relativo giudizio è tuttora pendente presso la Corte d'appello di Caltanissetta.
Va, inoltre, riferito che contemporaneamente all'istanza rivolta il 3 dicembre 1998 al Presidente della Camera per la deliberazione di insindacabilità, l'onorevole Sgarbi ha depositato presso la Corte costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzioni contro il tribunale di Caltanissetta, deducendo la lesione delle sue prerogative di parlamentare da parte del predetto ufficio giudiziario. Con ordinanza n. 131 del 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato ricorso inammissibile, per carenza del profitto oggettivo.
La Giunta ha discusso la questione nelle sedute del 17 e del 24 gennaio 2001 e, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'onorevole Sgarbi.
La Giunta ha considerato, infatti, che le affermazioni dell'onorevole Sgarbi nel corso delle due trasmissioni televisive si inquadrano in un'ampia azione che egli da tempo svolge nella sua qualità di parlamentare. Nell'ambito di tale azione politica l'onorevole Sgarbi, spesso aspramente, in Parlamento e al di fuori di esso ha attaccato diversi magistrati che - a suo giudizio - hanno interferito con l'attività politica.
Tuttavia le sue affermazioni, anche le più dure, vanno ad inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre il potere della magistratura inquirente. È noto inoltre che su tali tematiche l'onorevole Sgarbi ha sempre svolto un'intensa azione dentro e fuori del Parlamento.
Nel caso specifico occorre altresì tener presente che le affermazioni sopra riportate inerivano a un episodio che aveva destato grande scalpore nell'opinione pubblica. È chiaro, quindi, che le accuse rivolte al dottor Caselli, anche se in ipotesi fossero diffamatorie, vanno collocate nell'ambito delle attività divulgative connesse alla sua funzione di parlamentare che è riconducibile all'attività politica parlamentare intesa in senso lato e cioé anche se posta in essere extra moenia.
Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, a maggioranza, propone di riferire all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un componente del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Giovanni Giulio DEODATO, Relatore.
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