Filippo BERSELLI, relatore.
Onorevoli Colleghi! -
L'onorevole Sgarbi è imputato del delitto di diffamazione aggravata con il mezzo radiotelevisivo (articoli 81 e 595, primo e secondo comma, del codice penale, nonché articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge n. 47/48): parte lesa, il dott. Agostino Cordova. I fatti si riferiscono alla trasmissione «Sgarbi quotidiani», Canale Cinque, puntate del 13 e del 19 aprile 1994, nelle quali lo Sgarbi avrebbe pronunciato, tra le altre, le seguenti frasi:
«... da qualche settimana, cioè da quando abbiamo votato, i giudici sono latitanti, non c'è più la mafia, non c'è più la corruzione, non ci sono più le "penne pulite" e le "penne sporche", non ci sono più le "mani pulite" e le "mani sporche", non si sente più... Vi ricordate? Improvvisamente, poco prima delle elezioni, c'era sempre qualche giudice da Palmi, da Palermo, da Roma, da Milano, che chiedeva l'arresto, un arresto che non poteva che essere immediato (per pericolosità), di uomini che a tutti sembravano all'evidenza non pericolosi. C'era una situazione, che io per due anni ho indicato, in cui, senza necessità, senza urgenza, si chiedeva e si procedeva all'arresto di decine di persone. Ora quelli non sono più pericolosi. Improvvisamente non è più urgente arrestare: il Procuratore Borrelli, il sostituto Procuratore Colombo, il Procuratore Cordova, il Procuratore Caselli dormono (...). Perché improvvisamente i loro mandati di cattura non ci sono più? Sono venti giorni che l'Italia non è più in pericolo? O le elezioni hanno portato finalmente una chiarezza ed un'onestà e chissà quale maggiore controllo contro i delinquenti? Ma siccome questo non è ancora avvenuto perché i delinquenti ci sono ancora (...), come mai l'esigenza di rinviare a giudizio il sottoscritto per aver detto del giudice Cordova - cosa che ripeto, e l'ho detta in Parlamento - che "Lei, contro la giusta protezione che il Parlamento dà alle opinioni, ha rinviato a giudizio il sottoscritto"? Perché lo ha fatto in quel momento? (...) Un rinvio a giudizio che riguarda il fatto che io avrei detto del giudice Cordova (che viene definito - l'ho trovato su "Sette" del Corriere della Sera - "mastino": viene definito mastino per la faccia che ha) io avrei detto "un uomo come quello con una faccia da attore potrebbe fare il poliziotto o il cane del poliziotto" (...). Su questo, quercia: e intanto, subito dopo, altra querela a Sgarbi, sempre del giudice Cordova, il quale querela Sgarbi perché ho detto che non sarebbe giusto spendere (...) i soldi dello Stato per inviare i carabinieri dalla Calabria, da Palmi, a Pesaro, per sequestrare gli elenchi degli iscritti al Rotary. Per avere detto questa frase sono stato querelato. Perché? Per intimidire? Querele per creare sospetti sulle persone, e tutto questo sempre e soltanto prima della campagna elettorale. Abbiamo detto che la Magistratura faceva un'azione politica: ne abbiamo la prova? (...) Ebbene, io penso che intanto c'è una buona ragione d'orgoglio per essere talvolta querelati da magistrati» (trasmissione del 13 aprile 1994).
«...Agostino Cordova, procuratore del Tribunale di Napoli, ha deciso di giocare d'anticipo: invece di arrestare lunedì mattina Di Donato lo arresta di sabato, perché non soltanto ci sia la coincidenza con l'altra notizia dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ma perché sia Cordova ad arrestare per primo un ex parlamentare. Quindi un'azione volutamente esibizionista: mentre Milano ha avuto il primato dell'inchiesta (perché ha cominciato con Di Pietro e gli altri la grande indagine su Craxi e sugli altri socialisti) Napoli era sempre un po' in ritardo. Questa volta hanno il primato: sono stati i primi ad arrestare un ex parlamentare. È qualcosa di disgustoso e inaccettabile: cioè per motivi di spettacolo, per motivi di primato, per dire "noi siamo i primi" si mette un uomo in carcere, umiliandolo sui giornali... e poi... Quindi chi lo ha arrestato ha violato il codice. Dovrebbe essere arrestato il magistrato che ha voluto arrestare Di Donato, perché è evidente la flagranza del reato, è evidente la mancanza di rispetto (gravissima per un magistrato) della legge: volutamente, per esibizionismo, per manierismo, per spettacolo, per coincidenza, sulla pelle di una persona di cui si parla (solo perché i giornali ne parlano - ma questo vale per tanti altri di cui non si parla, ma la cui pena è identica -) si è stabilito quell'arresto. Quindi io continuo a chiedere, e chiedo ai magistrati, che arrestino per flagranza di reato chi ha voluto in carcere Di Donato» (trasmissione del 19 aprile 1994).
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 7 e del 28 giugno 2000: nella prima seduta ha ascoltato, come è consuetudine, il deputato interessato. Nel corso delle sedute, ed in seguito all'esame della documentazione prodotta, nella Giunta è emerso il convincimento che le opinioni espresse nelle trasmissioni citate - riportate sopra - costituiscano la proiezione esterna di temi e di argomentazioni che in svariate occasioni erano state oggetto dell'attività parlamentare in senso stretto, posta in essere dell'onorevole Sgarbi. Tale proiezione esterna era stata espressa in un contesto storico nel quale le questioni sollevate nelle trasmissioni televisive rappresentavano un argomento di stretta attualità politica e di cronaca.
L'esame della Giunta è stato accurato, ed ha tenuto conto anche delle differenziazioni di fatto che i due episodi - ciascuno di essi è infatti riferito, come si è visto, a puntate distinte del medesimo programma televisivo - possono indubbiamente presentare. Al fine di consentire alla Giunta non solo un esame analitico delle fattispecie, ma anche una deliberazione differenziata in ordine a ciascuna di esse, il relatore ha proposto alla Giunta di procedere ad una votazione per parti separate, nella quale la prima deliberazione fosse riferita alle frasi pronunciate e trasmesse il 13 aprile 1994, e la seconda a quelle relative alla trasmissione del 19 aprile successivo.
Per le prime, difatti, il nesso funzionale con l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi appare del tutto manifesto, e per tale ragione il relatore, nel dibattito in Giunta, ha potuto sùbito formulare la proposta di considerarle ricadenti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per le frasi trasmesse il 19 aprile successivo il nesso funzionale, pur sussistente, può non risultare di evidenza altrettanto immediata; la conclusione del relatore è stata quindi formulata, nel corso della seduta della Giunta, al termine del dibattito; ciascun componente ha potuto in tal modo formare il proprio convincimento, sulla questione che era chiamato ad esaminare, in modo del tutto indipendente dalla valutazione del relatore.
Al termine del dibattito il relatore, ribadendo la richiesta di votazione per parti separate, ha confermato la valutazione di insindacabilità delle opinioni espresse nella prima trasmissione televisiva, ed ha proposto analoga valutazione per le opinioni espresse nella seconda trasmissione. La Giunta ha accolto, con separate deliberazioni, entrambe le proposte: nel primo caso, all'unanimità.
Per tali ragioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea nel senso di ritenere insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi sia nella prima, sia nella seconda trasmissione televisiva.
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