Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Nichi Vendola, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria (n. 687/98 R.G.N.R. - n. 801/99 R.G.G.I.P.)
In particolare l'onorevole Vendola risulta essere stato rinviato a giudizio per due distinti capi di imputazione, entrambi concernenti un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti del dott. Antonino Zumbo, all'epoca dei fatti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
Il primo capo di imputazione si riferisce alle seguenti dichiarazioni, rese dal collega nell'ambito del programma radiofonico settimanale del giornale radio Radio-Rai «L'inviato speciale» del 28 marzo: «Bisogna dire che si ha la sensazione che siano diversi i bugiardi che hanno sfilato dinanzi alla Commissione come il Procuratore della Repubblica Zumbo...».
Il secondo alle seguenti dichiarazioni apparse nell'ambito dell'articolo intitolato «Operazioni di bonifica», pubblicato sul settimanale «Centonove» del 27 marzo 1998: «Sono molti quelli che hanno mentito all'Antimafia; Antonino Zumbo, Diego Cuzzocrea, Angelo Giorgianni, ma il rettore Diego Cuzzocrea merita il titolo di superpinocchio».
Con distinta sentenza del competente giudice per le indagini preliminari è stato viceversa dichiarato il non luogo a procedere per altre dichiarazioni rese nello stesso contesto dal collega Vendola, in relazione alle quali il giudice ha ritenuto prevalente, rispetto all'eventuale contenuto lesivo delle medesime, l'esercizio del diritto di critica da parte del deputato interessato.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 7 giugno 2000, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Vendola.
Il collega ha precisato che le sue dichiarazioni furono rese a margine di un'attività ispettiva compiuta dalla Commissione antimafia nei mesi di febbraio e marzo 1998 in relazione ad una denunciata situazione di grave irregolarità nella gestione di talune istituzioni nell'ambito della città di Messina, prima tra tutte l'Università e la Magistratura.
La Commissione svolse una serie di audizioni di esponenti locali nonché una serie di missioni in loco. Tale attività di indagine condusse alla redazione di una relazione finale approvata all'unanimità in data 28 aprile 1998. La relazione conteneva valutazioni molto critiche tanto sulla situazione delle istituzioni sopra citate nella città di Messina, tanto sul comportamento dei vari soggetti interessati.
Com'è intuibile la relazione (e, prima ancora, l'attività di indagine) diede luogo ad un ampio dibattito politico sia a livello locale che a livello nazionale, nell'ambito del quale diversi componenti della Commissione antimafia resero dichiarazioni analoghe, sia nella forma che nel contenuto a quelle del collega Vendola.
Proprio tale contesto di pubblica discussione e pubblico interesse sulla questione hanno indotto il giudice a dichiarare il non luogo a procedere per gran parte dei capi di imputazione contestati al collega Vendola, ritenendo, come si è detto, prevalente la considerazione dell'esercizio del suo diritto di critica.
Per le dichiarazioni per le quali, viceversa, è stato disposto il rinvio a giudizio, il giudice ha ravvisato l'assenza del requisito della «continenza», ritenendo che le espressioni adoperate dal collega eccedessero, sul piano formale, l'esercizio del diritto di critica e costituissero una sorta di gratuito accanimento personalistico nei confronti dell'offeso. Il giudice ha omesso di considerare, tuttavia, il collegamento delle opinioni espresse dal collega con quelle rese nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Dall'esame della sopra citata relazione della Commissione antimafia, nonché dal fatto che le suddette dichiarazioni furono rese a margine dell'attività ispettiva della medesima, deve infatti desumersi un collegamento strettissimo tra le dichiarazioni in questione e l'attività parlamentare, tale da rendere pienamente applicabile la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68, anche alla luce dei restrittivi parametri di recente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
È per tali motivi che la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco BONITO, Relatore
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