Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Marcello DELL'UTRI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (n. 9866/99 R.G.N.R.).
I fatti che sono contestati al collega Dell'Utri vengono ricondotti all'ipotesi di reato di cui agli articoli 595, comma 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) perché nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Messaggero» in data 10 marzo 1999 all'articolo intitolato «È l'inizio della campagna elettorale» e sottotitolato «Dell'Utri si difende: contro di me un accanimento politico. E vuole candidarsi alle Europee», avrebbe pronunciato le seguenti affermazioni: «È cominciata la campagna elettorale (...) si muove in prima persona (...) La loro è una reazione infantile, cominciamo a capire che il castello che mi hanno costruito addosso sta crollando, allora ne fanno uno nuovo (...) i pentiti sono come juke box, metti il gettone e loro dicono ciò che vuoi. Ma io non ho gettoni. La Procura sì».
Da tali dichiarazioni si sono ritenuti diffamati l'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Gian Carlo Caselli, e i suoi sostituti dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio (tutti a suo tempo firmatari della richiesta di autorizzazione all'arresto inviata alla Camera).
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta dell'8 marzo 2000.
Il Collegio - analogamente a quanto stabilito con riferimento ad un procedimento penale pendente per fatti assai simili nei confronti dei deputati Fini e Follini, Pisanu e Maiolo (cfr. doc. IV-quater nn. 91, 117 e 118 nonché le relative deliberazioni dell'Assemblea del 24 novembre 1999, del 9 e del 14 marzo 2000), - ha rilevato all'unanimità che le dichiarazioni attribuite al collega appaiono in strettissima correlazione con le funzioni parlamentari proprie del medesimo. Esse sono state rilasciate infatti all'indomani dell'arrivo alla Camera (documentato dagli atti parlamentari) della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti del medesimo onorevole Dell'Utri e a commento dei contenuti di questa. È appena il caso di notare che sulle domande di autorizzazione all'arresto ciascun deputato - e tra essi, evidentemente, anche il deputato nei cui confronti è disposto l'atto da autorizzare - è chiamato ad esprimere la propria valutazione e il proprio voto. Proprio in relazione a tale potere-dovere appare del tutto legittimo maturare un convincimento e esprimerlo dinanzi alla stampa. Le valutazioni critiche espresse dall'onorevole Dell'Utri, in virtù del rapporto istituzionale che si instaura tra autorità giudiziaria e Parlamento attraverso la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione, non possono certo considerarsi opinioni di natura meramente personale, espresse dal destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per lui pregiudizievole, ma piuttosto apprezzamenti di natura politico-parlamentare espressi da un componente dell'Assemblea alla quale istituzionalmente è rivolta la richiesta dell'autorità giudiziaria. In definitiva è proprio l'appartenenza all'Assemblea che giustifica sia la richiesta, sia il commento critico sulla medesima.
Tale ragionamento appare pienamente coerente con le recenti sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato, perché sia possibile ravvisare un nesso funzionale tra le affermazioni rese extra moenia e l'attività parlamentare, una piena «identificabilità» tra le prime e la seconda.
Per i motivi sopra evidenziati la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, Relatore
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