Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza (n. 2087/97 R.G.N.R.).
Il capo d'imputazione riguarda il reato di diffamazione col mezzo della stampa «perché, nel corso dell'intervista pubblicata sul quotidiano "L'Indipendente" del 23 marzo 1993, offendeva la reputazione di Roraima Gomez De Francesco facendo riferimento alla stessa come a una delle amanti di Bettino Craxi, e precisamente quella che gli avrebbe fatto "i migliori servizi". Fatto aggravato perché commesso col mezzo della stampa e consistente nell'attribuire alla suddetta Gomez un fatto determinato - l'avere avuto dei rapporti extra coniugali con il suddetto Craxi».
L'articolo in questione era intitolato «La mia camera da letto. Sgarbi racconta il sesso in Parlamento.» e recava il seguente «occhiello»: «Intervista a ruota libera col critico d'arte liberale che racconta le relazioni pericolose degli uomini politici».
In particolare, dopo aver commentato quelle che a suo dire erano le attività di numerosi colleghi, alla domanda dell'intervistatore «E Bettino Craxi?» rispondeva «Ah, beh, lui ha avuto una buona attività (...), però una volta mi ha mentito. Quando intervistarono in televisione una sua amante, una sudamericana che alloggiava addirittura al Raphael e io poi gliene parlai, lui non ebbe il coraggio di ammettere la verità: ma come, proprio a me che sono un esegeta della gnocca! Menti per pura vanità maschile, dicendo, ma chi la conosce, è una fanatica: le mie sono meglio. Ma come: umiliare così quella che ti ha fatto i migliori servizi? Perché naturalmente quella che disistimi di più è quella che lo fa meglio».
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 20 ottobre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.
Non occorrono molte parole per porre in evidenza l'assoluta estraneità delle esternazioni del collega rispetto alla nozione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta infatti di affermazioni del tutto gratuite, di dubbio gusto, che l'odierno relatore ha ritenuto di riportare per mero dovere istituzionale.
Il collega Sgarbi, nella sua audizione, ha posto in evidenza il fatto che nell'intervista in questione non ha fatto alcuna menzione del nome della persona che si è ritenuta diffamata. Egli ha inoltre richiamato l'attenzione sul tono complessivamente ironico e «leggero» dell'intervista. Tali argomenti non hanno tuttavia alcun pregio ai fini delle deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea e potranno essere eventualmente apprezzati solo in sede dibattimentale.
Occorre notare, infine, che le considerazioni fin qui illustrate appaiono pienamente coerenti con i princìpi enunciati dalla Corte costituzionale nelle recenti sentenze n. 10 e 11 del 2000.
Per i motivi sopra riportati la Giunta, a maggioranza, riferisce all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Enzo CEREMIGNA, Relatore.
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