Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Gaetano PECORELLA con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (n. 1542/99 R.G.N.R.).
Il capo di imputazione contestato riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per avere, quale persona intervistata nell'ambito di un articolo della giornalista Giovanna Casadio, pubblicato su La Repubblica dell'11 novembre 1998, asseritamente offeso la reputazione dei dottori Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo, magistrati facenti parti del pool «mani pulite» della Procura di Milano. Ciò, in particolare, affermando, in relazione ad un avviso di garanzia inviato dal predetto pool a Silvio Berlusconi durante il summit internazionale contro la mafia, che «La procura di Milano ha trovato il momento di dare alla sua azione il maggiore clamore, anzi il massimo della pubblicità possibile, addirittura mondiale. La notizia fu data prima ai media, poi all'interessato. L'uscita di notizie è uno stillicidio voluto (...). Si fa uscire una notizia quando serve a qualche fine, sia politico, ma anche processuale o addirittura di carriera del magistrato. Questa si chiama giustizia ad orologeria».
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 novembre 1999.
La Giunta ha rilevato che le frasi proferite dall'onorevole Pecorella costituiscono un intervento di un deputato riferito a magistrati - i componenti del cosiddetto pool di Milano - e a fatti - la vicenda di «mani pulite» e, in particolare, quella dell'avviso di garanzia consegnato all'onorevole Berlusconi durante il summit contro la criminalità di Napoli, al quale quest'ultimo partecipava nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri - che sono state per lungo tempo (e sono ancor oggi) al centro del dibattito politico-parlamentare.
Quanto sopra è un'evidenza di fatto di comune esperienza. Gli interventi sul tema da parte di esponenti politici, dentro e fuori il Parlamento, sono stati innumerevoli. Quanto agli specifici momenti di discussione parlamentare basti citare, per tutto, le sedute del 15 maggio 1998 e del 15 luglio 1998, dedicate, tra l'altro, all'esame di interrogazioni concernenti l'operato della Procura di Milano nei confronti dell'onorevole Berlusconi ed in particolare proprio la vicenda dell'avviso di garanzia.
Va rilevato, peraltro, che i dottori Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo sono da considerarsi, in senso lato, personaggi pubblici, che anche con le loro dichiarazioni (si pensi, per tutte, a quelle rese in occasione del cosiddetto «decreto Biondi»), oltre che con i loro atti giudiziari, hanno avuto una notevole influenza nella vita pubblica. Alla luce di tali considerazioni appare del tutto legittima una critica - peraltro di tenore tutto politico - come quella rivolta loro dall'onorevole Pecorella.
Può quindi ritenersi conclusivamente che le dichiarazioni dell'onorevole Pecorella per le quali pende il procedimento sopra citato debbano inquadrarsi in un complessivo contesto politico-parlamentare, e sono da ritenersi pertanto coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ciò è a maggior ragione vero dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 1999, in materia di insindacabilità, che ha significativamente affermato che il collegamento tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare «non dipende da criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta» ed ha altresì esaltato, per avvalorarne la copertura ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, «il complessivo contesto parlamentare» nel quale si situano le opinioni.
Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Sergio COLA, Relatore.
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