Doc. IV-quater, n. 92





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce a riguardo di un procedimento penale in corso contro l'onorevole Umberto Bossi, imputato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge n. 47/48 e 30 della legge n. 223/90. Il rinvio a giudizio dell'onorevole Bossi è stato richiesto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a seguito di denuncia querela presentata dalla Srl Datamedia Edizioni.
Dagli atti in possesso della Camera, alla quale il difensore dell'onorevole Bossi ha richiesto di valutare se sussistono gli estremi per l'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, si evince che il giudice per le indagini preliminari ha, a suo tempo, fissato l'udienza per il giorno 27 gennaio 1998, ma non è dato sapere quali determinazioni siano state assunte nel corso di essa. L'onorevole Bossi, peraltro, non ha dato alcun chiarimento sullo stato del procedimento, giacché ha ritenuto di non intervenire alla riunione della Giunta alla quale era stato convocato ai sensi del regolamento della Camera.
I fatti che stanno alla base del procedimento si possono riassumere come segue. Il giorno 21 dicembre 1996, l'emittente milanese «Antenna 3» metteva in onda una trasmissione televisiva dal titolo «Silenzio Stampa». Ad essa prendevano parte l'allora sindaco di Milano, Formentini e il direttore di Datamedia Edizioni, Luigi Crespi. Quest'ultimo abbandonava lo studio televisivo, a causa di intemperanze di cui era stato fatto oggetto da parte del pubblico presente alla trasmissione, il quale aveva mosso delle critiche, evidentemente vivaci, ai suoi interventi ed alle domande poste al sindaco di Milano. Interveniva a quel punto, telefonicamente, l'onorevole Bossi, nel corso della conversazione avviatasi con il conduttore della trasmissione, riferendosi all'assente Crespi, affermava: «... quel signore che era lì, quello che dava i dati fasulli e ripreso anche da Funari un tempo, perché falsificava sistematicamente tutti i dati lavorando spesso per Berlusconi e che venivano... che riguardavano la Lega. Per l'amor di Dio invitate della gente credibile, non della gentaglia». Nel corso della medesima conversazione Datamedia veniva definita «istituto di falsificazione». Di qui la denuncia querela di cui si è detto.
La Giunta si è posta il problema se vi sia una relazione tra le affermazioni dell'onorevole Bossi e la sua funzione parlamentare. La trasmissione in questione aveva indubbio contenuto politico; sui temi politici, come si è visto, si era svolto il dibattito fino a quel momento e l'onorevole Bossi interviene, telefonicamente, al fine evidente di precisare posizioni politiche che, secondo il suo giudizio, erano state mal riportate o distorte. I giudizi dell'onorevole Bossi, al di là delle intemperanze verbali e dell'eventuale contenuto diffamatorio, devono essere valutati in tale contesto; essi, allora, costituiscono una risposta di natura politica alle critiche (fondate o no è irrilevante) rivolte da chi egli considera al servizio di avversari politici. Interviene, dunque, alla trasmissione l'onorevole Bossi, realizzando un'attività certamente distinguibile da quella tipica del parlamentare, ma ad essa connessa e riferita, giusti i princìpi più volte ribaditi in materia dalla Corte Costituzionale, nonché da questa Assemblea.
Si deve, peraltro, considerare che la partecipazione dell'onorevole Bossi al dibattito televisivo in questione, non dipende, come per altri casi, in forza dei propri rapporti professionali con l'emittente, ma esclusivamente perché, in quella circostanza, la trasmissione trattava un oggetto, la politica della Lega, che certo non può essere considerato estraneo alla sua attività di parlamentare.
Sulla base di tali considerazioni, la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Bossi sono insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Giovanni MELONI, Relatore.


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