Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate, rispettivamente, dai deputati Gianfranco FINI e Marco FOLLINI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei confronti di entrambi e a un ulteriore procedimento pendente nei confronti del secondo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (n. 10433/99 R.G.N.R. e n. 10430/99 R.G.N.R.).
I fatti che sono contestati ai colleghi vengono ricondotti, in tutte le imputazioni contestate ai due deputati, all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 595, comma 3o c.p. e 13 Legge 47/48.
Queste le vicende: sul quotidiano Il Messaggero del 10 marzo 1999, all'indomani dell'arrivo alla Camera (documentato dal relativo annuncio all'Assemblea, pubblicato in allegato ai Resoconti) della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, è apparso un articolo dal titolo «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli», sottotitolato: «Pera: il vero bersaglio è il Cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale», contenente una serie di dichiarazioni rilasciate da diversi esponenti parlamentari, segnatamente dai deputati La Russa, Fini, Pecorella, Previti, Mancuso, Follini, Veltroni, Leoni, Bielli e Maroni e dal senatore Pera, a commento dell'iniziativa della Procura di Palermo e, in alcuni casi, del contenuto della richiesta. In particolare dalle dichiarazioni dei deputati Fini e Follini si sono ritenuti lesi nella reputazione l'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Gian Carlo Caselli, e i suoi sostituti dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio (tutti a suo tempo firmatari della richiesta di autorizzazione all'arresto inviata alla Camera).
In particolare, il passaggio dell'articolo relativo alle dichiarazioni dell'onorevole Fini è il seguente: «Quanto ad AN, Gianfranco FINI - dopo un colloquio con La Russa - mostra di condividerne il giudizio 'sulla debolezza delle ragioni della richiesta d'arresto', raccomanda il 'massimo scrupolo' nell'esame delle carte della vicenda e - nonostante i buoni rapporti con Caselli - si sente anche di poter dire che 'è in atto una campagna politica' della Procura siciliana». Tale ultima frase sembra in particolare costituire l'oggetto del reato di cui si dolgono i citati sostituti procuratori della Repubblica, dal momento che essa sola compare nel capo di imputazione formulato dalla Procura di Roma.
Le dichiarazioni attribuite, nel corso dello stesso articolo, al deputato Follini, sempre con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, sono le seguenti: «un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario».
Occorre aggiungere peraltro che le suddette dichiarazioni dell'onorevole Follini traevano origine da una nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata: «Dell'Utri: Follini, operazione politica camuffata», contenente dichiarazioni attribuite al deputato, del seguente tenore «la richiesta di arresto per Dell'Utri è un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario» - «in questa storia c'è un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte». Da tali dichiarazioni è scaturito, in virtù di una separata denuncia, un autonomo procedimento penale, sempre pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (n. 10430/99 R.G.N.R.).
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 novembre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Follini mentre l'onorevole Fini, ha fatto presente, con lettera, di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta.
La Giunta ha rilevato all'unanimità che le dichiarazioni attribuite ai due colleghi appaiono in strettissima correlazione con le funzioni parlamentari proprie dei medesimi. Esse sono state rilasciate infatti all'indomani dell'arrivo alla Camera della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e a commento dei contenuti di questa. È appena il caso di notare che sulle domande di autorizzazione all'arresto ciascun deputato è chiamato ad esprimere la propria valutazione e il proprio voto. Proprio in relazione a tale potere-dovere appare del tutto legittimo maturare un convincimento e esprimerlo dinanzi alla stampa.
Ciò è a maggior ragione vero dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 1999, in materia di insindacabilità, che ha significativamente affermato che il collegamento tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare «non dipende da criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta» ed ha altresì valorizzato per avvalorarne la copertura ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, «il complessivo contesto parlamentare» nel quale si situano le opinioni.
Quanto alle modalità di votazione, occorre precisare che i due procedimenti penali pendenti nei confronti dell'onorevole Follini - l'uno per alcune dichiarazioni da lui rese all'agenzia di stampa ANSA in data 9 marzo 1999, l'altro per le medesime dichiarazioni parzialmente riprese dal quotidiano Il Messaggero del giorno successivo - vertono su un oggetto sostanzialmente coincidente. La Giunta, pertanto, conformemente a numerosi precedenti - ha proceduto ad una sola votazione per il complesso dei fatti oggetto dei due procedimenti.
La Giunta ha altresì proceduto, per ovvie ragioni, ad una distinta votazione per le dichiarazioni attribuite all'onorevole Fini.
Per i motivi sopra evidenziati la Giunta, all'unanimità, con separate votazioni riferite a ciascuno dei deputati interessati, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che tanto i fatti per i quali è in corso il citato procedimento penale nei confronti dell'onorevole Fini, quanto quelli per i quali sono in corso i due procedimenti penali sopra citati nei confronti dell'onorevole Follini, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Michele SAPONARA, Relatore.
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