Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Mario BORGHEZIO con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino, iniziato con atto di citazione del signor Mario Contu, consigliere comunale presso il medesimo comune, eletto nelle liste di Rifondazione comunista.
Il fatto di cui si duole il signor Contu consiste in due articoli contenenti affermazioni rese dall'onorevole Borghezio, apparsi in data 15 maggio 1997 sui quotidiani «La Repubblica» e «La Stampa», nella cronaca di Torino, recanti i seguenti titoli «Borghezio accusa Contu. "Brigatista", ma fu assolto.» (La Repubblica) e «Polemica tra Lega e un consigliere di RC: "processato come BR" "fui sempre assolto"», (La Stampa). In particolare, nel testo di entrambi gli articoli veniva data notizia che l'onorevole Mario Borghezio aveva presentato, in data 14 settembre 1997, una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Interno pro tempore sul fatto che nel consiglio comunale di Torino fosse stato eletto «un ex-brigatista rosso» (La Repubblica) ovvero «il signor Mario Contu, coinvolto in vicende legate alle Brigate rosse» (La Stampa). Correttamente entrambi i quotidiani riportavano la notizia che il citato consigliere comunale era stato assolto con formula piena sia in primo grado che in grado d'appello. Nel testo degli stessi articoli compariva altresì la replica del signor Contu, del seguente tenore «è un uso cialtronesco della politica, non giustificabile neppure col livore della sconfitta elettorale. Quanto al mio seggio in sala rossa, ritengo di avere più diritti di Borghezio di occuparlo con dignità» (La Repubblica), «Offende la verità. Le interrogazioni le faccia sulle sue vicende processuali. Non credo che abbia più diritto lui di sedersi in sala rossa» (La Stampa). In entrambi gli articoli si dava inoltre conto della volontà dell'odierno attore di querelare l'onorevole Borghezio per le sue affermazioni.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 20 ottobre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Borghezio.
Da un'indagine effettuata sugli atti parlamentari della Camera, nonché presso il Servizio competente, è risultato che l'onorevole Borghezio ha effettivamente presentato l'interrogazione parlamentare menzionata negli articoli sopra citati ma che la medesima è stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza in quanto la materia sulla quale essa verteva esulava da quelle affidate alle competenze ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento ai sensi dell'articolo 139-bis del regolamento della Camera.
Nel corso della discussione presso la Giunta si è dunque posta la questione se la divulgazione all'esterno del contenuto di un'interrogazione dichiarata non ammissibile possa considerarsi un'attività divulgativa connessa all'esercizio di funzioni parlamentari.
Tale quesito è stato risolto, nel corso della discussione, in senso sostanzialmente negativo, dal momento che l'opposta soluzione svuoterebbe di significato il vaglio di ammissibilità previsto dal citato articolo 139-bis del regolamento.
Ciò nondimeno la Giunta - conformemente ad analoghi precedenti formati proprio in questa legislatura - ha ritenuto che le espressioni adoperate dal collega Borghezio sono da ritenersi comunque insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò non tanto per il fatto che siano divulgative di un'interrogazione (atto che in questo caso, deve considerarsi tamquam non esset), ma per il fatto stesso che siffatte affermazioni costituiscono - come ormai è stato da tempo affermato nella «giurisprudenza» della Camera sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari - esse stesse, indipendentemente dalla pregressa presentazione di un atto ispettivo, esercizio di un'attività di critica, di denuncia e di valutazione che, vertendo su vicende che riguardano la vita pubblica del Paese, attiene alla funzione di rappresentanza che il parlamentare espleta sul piano nazionale.
Quanto all'altro aspetto che è stato frequentemente oggetto di valutazione da parte della Giunta, e cioè la natura gratuitamente offensiva sul piano personale del giudizio espresso (fattispecie che viene preclusa negli stessi atti interni della Camera), va precisato che la motivazione per la quale l'interrogazione presenta dal collega Borghezio non è stata considerata ammissibile attiene non al contenuto della medesima (sotto il profilo, che pure è rilevante, ai sensi dell'articolo 139-bis del regolamento, della tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli o comunque del carattere sconveniente delle espressioni usate) ma piuttosto alla mera circostanza «tecnica» che i comuni (ed in particolare la libera elezione dei membri dei rispettivi consigli) non rientrano tra gli enti in relazione ai quali può essere impegnata la responsabilità del Governo dinanzi al Parlamento.
Nel caso specifico si tratta certo di un giudizio critico che lede l'onorabilità del querelante, poiché gli attribuisce una identità di «ex brigatista rosso» che non trova riscontro in sede giudiziaria, dove lo stesso ha ottenuto l'assoluzione con formula piena in primo e in secondo grado nel procedimento penale che l'ha visto coinvolto. E tuttavia in questo caso l'epiteto, benché offensivo ed evocativo di una grossolana e illegittima forzatura polemica, ha una intrinseca, immediata connotazione politica, così da potere escludere l'intento di colpire gratuitamente il querelante sul piano personale. Tale valutazione appare suffragata da quanto dichiarato dall'onorevole Borghezio dinnanzi alla Giunta: avere cioè egli ritenuto veritiera l'accusa sulla base di informazioni erronee, fondate sulla memoria della carcerazione preventiva dell'interessato anziché, come purtroppo spesso accade a causa dei meccanismi informativi, della sua assoluzione con formula piena.
Per il complesso dei motivi sopra evidenziati la Giunta (in difformità rispetto alle conclusioni dell'originario relatore, onorevole Meloni) riferisce all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Nando DALLA CHIESA, Relatore.
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