La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (n. 6617/97 R.G.N.R. - n. 5788/98 R.G.Trib.).
Il procedimento riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti del dottor Agostino Cordova, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per dichiarazioni pubblicate sui quotidiani del 5 aprile 1997 per l'esattezza: Il Messaggero con il titolo «Guerra tra il deputato e il Procuratore - Ufficiali giudiziari a casa di Sgarbi e lui denuncia Cordova», La Stampa con il titolo «Blitz per pignorare gli arredi di Sgarbi» e Il Giornale di Napoli con il titolo «Sgarbi denuncia Cordova per un tentato pignoramento», quest'ultimo articolo lanciato dalla agenzia giornalistica ADN KRONOS in data 4 aprile 1997).
Il capo di imputazione non fa riferimento puntuale alle specifiche frasi ritenute diffamatorie nei confronti dell'onorevole Sgarbi. La Giunta ha avuto modo di esaminare nella loro integrità gli articoli citati. Gli articoli traevano spunto da un accesso effettuato dal competente ufficiale giudiziario presso la dimora dell'onorevole Sgarbi ai fini dell'esecuzione di un atto di pignoramento su beni mobili che traeva origine da una sentenza di condanna del citato deputato al pagamento della somma di lire 20.000.000 nei confronti del dottor Agostino Cordova, costituito parte civile in un precedente procedimento per diffamazione a carico del medesimo onorevole Sgarbi.
A seguito di tale accesso, l'onorevole Sgarbi ebbe a rilasciare una serie di dichiarazioni ai citati quotidiani nelle quali si metteva in luce, da un lato che l'esecuzione si riferiva ad «una vecchia causa mai autorizzata dalla Camera dei deputati e ancora al primo giudizio», dall'altro che l'esecuzione medesima era stata effettuata non su beni di proprietà dell'onorevole Sgarbi, ma piuttosto di proprietà di sua madre. Infine, l'onorevole Sgarbi si doleva del fatto che «la firma sul provvedimento del pignoramento era in stampatello e il Procuratore Cordova ha presentato, nella richiesta di risarcimento, anche lire 25.000 di spese per l'autentica di tale firma». Per il complesso di questi fatti, con la consueta enfasi, l'onorevole Sgarbi annunciava di aver denunciato sia l'ufficiale giudiziario, per falso in atto pubblico, abuso di ufficio, violazione di domicilio, sia lo stesso Procuratore della Repubblica di Napoli.
Per inquadrare compiutamente le dichiarazioni del collega Sgarbi è forse opportuno ripercorrere rapidamente le vicende processuali e parlamentari del procedimento penale dal quale traeva origine il procedimento di esecuzione mobiliare. L'onorevole Sgarbi era stato imputato in un procedimento penale presso la Pretura circondariale di Palmi per alcuni apprezzamenti critici rivolti, nell'ambito di un comizio, all'indirizzo dell'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, dottor Cordova (proc. pen. n. 196/95 R.G.N.R.). Nel corso di tale procedimento, il pretore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allora vigente decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, rigettò, con ordinanza, l'eccezione relativa all'applicazione del citato articolo 68 della Costituzione, proposta dall'onorevole Sgarbi. La Camera, così come era previsto dalla norma del decreto-legge sopra ricordata, richiese copia degli atti al fine di pronunciarsi essa stessa sull'applicazione della prerogativa. Il processo, nel frattempo, proseguì, pervenendosi, infine, alla condanna dell'onorevole Sgarbi con sentenza del 6 giugno 1995. Tale sentenza fu confermata in appello con decisione della Corte d'Appello del 28 marzo 1996. Essendo stato proposto ricorso in Cassazione (e non essendo, peraltro, ancora stata esaminata la questione da parte della Camera), la Suprema Corte, nella vigenza del decreto-legge n. 555 del 1996, che prevedeva, in caso di rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, l'automatico invio degli atti alla Camera ai fini di una pronuncia della medesima, con ordinanza dell'8 novembre 1996, sospendendo il processo, dispose un nuovo invio degli atti al Parlamento.
L'esecuzione mobiliare, che si riferiva alla prima sentenza pretorile, dotata di clausola di provvisoria esecuzione, ebbe luogo, dunque, nel momento in cui il procedimento pendente presso la Corte di Cassazione era stato sospeso ai fini di una pronuncia della Camera e prima che la Camera medesima si pronunciasse sulla questione.
Dal breve excursus svolto sopra, appare dunque ragionevole ritenere che la sorpresa e l'irritazione manifestata dal collega Sgarbi traessero il loro fondamento dalla convinzione che la procedura esecutiva fosse da ritenersi del tutto illegittima atteso che il procedimento giudiziario era stato sospeso e il Parlamento non si era ancora pronunciato sulla insindacabilità delle opinioni da lui espresse. Tale procedura appariva, pertanto, agli occhi del collega, un vulnus recato alle prerogative del Parlamento, e, come tale, degne di essere criticate e avversate.
Per inciso, va rilevato che, poco dopo lo svolgimento della procedura esecutiva, nella seduta del 22 ottobre 1997, la Camera, in difformità rispetto alla proposta della Giunta, si pronunciò nel senso dell'insindacabilità delle opinioni del collega Sgarbi, circostanza che fece decadere ab origine il fondamento della procedura esecutiva sopra citata.
Per il complesso dei motivi sopra evidenziati la Giunta, nella seduta del 20 ottobre 1999, dopo aver ascoltato, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Filippo BERSELLI, relatore.
Frontespizio |