Doc. IV-quater, n. 80





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate, rispettivamente, dai deputati Vittorio SGARBI e Maurizio BALOCCHI con riferimento ad un medesimo procedimento penale pendente nei loro confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo (n. 2245/98 R.G.N.R. - n. 1081/99 R.G.G.I.P.).
I fatti che sono contestati ai colleghi vengono ricondotti all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1, 2 e 3, 61 n. 10 del codice penale, 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (concorso in diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) perché, nel corso del programma televisivo «Sgarbi quotidiani», trasmesso da Canale 5, il 3 luglio 1998 nelle rispettive qualità di conduttore ed ospite, avrebbero asseritamente offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L'onorevole Balocchi era intervenuto nella trasmissione del collega Sgarbi in qualità di coordinatore di tutti i segretari amministrativi dei partiti, a ridosso del dibattito in Assemblea sul disegno di legge recante nuove norme in materia di rimborso delle spese di consultazione elettorale e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e ai partiti pubblici.
La trasmissione verteva, in particolare, proprio sui contenuti della nuova legge e i due deputati criticavano l'atteggiamento politico assunto dal senatore Di Pietro il quale, in tale discussione parlamentare, aveva fortemente avversato il disegno di legge che, viceversa, era stato sostenuto da uno schieramento trasversale di quasi tutti i gruppi politici.
In particolare, i colleghi addebitavano al senatore Di Pietro una scarsa coerenza per il fatto di aver richiesto, nella vigenza della precedente legge n. 2 del 1997, uno specifico finanziamento per un gruppo politico sponsorizzato da lui e dal senatore Volcic, denominato «l'Ulivo Alleanza per il Governo», e, all'opposto, nel corso del dibattito sulla nuova legge per il finanziamento ai partiti, per essersi pronunciato fortemente contro l'istituto del finanziamento ai partiti.
Com'è noto, infatti, a norma dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3, quarto periodo, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, in sede di prima applicazione della legge da ultimo citata, ciascun deputato poteva dichiarare, ai soli fini della legge stessa, un movimento o partito politico di riferimento, al quale sarebbe andata una quota di un novecentoquarantacinquesimo del fondo complessivo destinato al finanziamento ai partiti. In assenza di dichiarazione il finanziamento veniva comunque erogato alle liste che alle precedenti elezioni si erano presentate con l'attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale (la ripartizione dei finanziamenti, effettuata con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 maggio 1998 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1998).
Tale episodio era stato messo in evidenza in termini critici dapprima da parte del quotidiano Il Giornale nonché, successivamente, da parte dei quotidiani La Padania e Il Popolo. Su di esso si erano altresì espressi criticamente molti dei segretari amministrativi dei partiti. L'intera trasmissione televisiva - della quale la Giunta ha avuto modo di leggere la trascrizione, contenuta nel capo di imputazione riprodotto all'interno dell'invito a comparire, la cui copia è stata trasmessa dai deputati interessati - era incentrato tutto su tale vicenda, nonché sul fatto che i principali quotidiani di informazione fra cui il Corriere della Sera, la Repubblica e La Stampa avevano del tutto omesso di menzionare la notizia e altresì sul fatto che il senatore Di Pietro aveva sporto una serie di querele contro coloro i quali avevano rilevato l'asserita incoerenza del suo comportamento.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 7 luglio 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Baiocchi mentre l'onorevole Sgarbi, pur debitamente invitato, non ha ritenuto di intervenire.
Nel corso del dibattito l'opinione unanime della Giunta è stata nel senso che le frasi profferite dal deputato in questione costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Appare altresì evidente un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, atteso che l'intervista fu resa proprio a margine della discussione in Assemblea del disegno di legge sul finanziamento dei partiti. Il tono complessivo delle dichiarazioni, nonché il fatto che le medesime rientrassero all'interno di un più ampio ragionamento politico sulle ragioni a sostegno dell'istituto del finanziamento ai partiti, inducono inoltre ad escludere qualunque intento diffamatorio personale ed ad inquadrare i giudizi proferiti dai colleghi nell'ambito della normale dialettica politico-parlamentare. È apparsa, pertanto, del tutto pacifica l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità e, anzi, per molti versi sorprende che per dichiarazioni siffatte si sia dato inizio addirittura ad un procedimento penale.
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, con separate votazioni riferite a ciascuno dei deputati interessati, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele SAPONARA, Relatore


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