Doc. IV-quater, n. 77





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Giuseppe Gambale con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti per il reato di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio.
La fattispecie contestata all'onorevole Gambale consisterebbe asseritamente nell'avere richiesto a tal Luca Scognamiglio, vigile urbano del comune di Napoli preposto all'acquisizione dei dati relativi alla individuazione dei proprietari dei veicoli nell'ambito dell'archivio informatico dell'ACI, di segnalargli i precedenti di polizia dei candidati alle elezioni amministrative del 1993. Ciò al fine di procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale al movimento politico La Rete, di cui anche il predetto vigile (indagato in concorso con il deputato per lo stesso reato) era simpatizzante.
Prima di soffermarsi sul merito di tale questione (limitatamente ai profili di interesse della Camera dei deputati) va ricordato che la Camera si è già occupata di una vicenda che di quella in esame rappresenta, per così dire, il prologo. Nell'imminenza delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Napoli del 1993, l'onorevole Gambale, mosso dalla preoccupazione di vigilare sul regolare svolgimento della competizione elettorale in relazione ad asserite pratiche clientelari e di voto di scambio e a sospette infiltrazioni camorristiche, con interrogazione del 10 novembre 1993 ebbe ad interrogare il Ministro dell'interno sollecitando accertamenti intesi a verificare l'eventuale presenza, nelle liste, di candidati sottoposti a procedimenti penali e perciò in condizione di ineleggibilità e incompatibilità. In una conferenza stampa tenuta il giorno stesso l'onorevole Gambale diffuse un elenco di 24 nominativi di persone candidate in nove diverse liste che risultavano avere precedenti giudiziari. Tale elenco fu altresì pubblicato in un articolo di Repubblica del giorno successivo intitolato «La Rete segnala 24 nomi a rischio». Tra i nomi (che figuravano tanto nell'elenco diffuso quanto in quello pubblicato) era stato inserito erroneamente il nome di una certa persona che in realtà non aveva alcun procedimento pendente, e che pertanto ebbe a querelarsi nei confronti dell'onorevole Gambale.
L'Assemblea, nella seduta del 14 gennaio 1997, su conforme proposta della Giunta ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento che traeva origine da tale querela erano da ritenersi insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68.
Nella relazione della Giunta - relatore l'onorevole Abbate - fu evidenziata «una sorta di discendenza (...) delle notizie pubblicate sul giornale dall'atto tipico ispettivo di inchiesta posto in essere dal Gambale nella interrogazione rivolta al Ministro: le prime e la seconda espressioni del diritto-dovere del deputato di vigilare sul regolare svolgimento della più significativa manifestazione della vita democratica di un popolo e cioè una competizione elettorale» (cfr. doc. IV-ter n. 5-A).
Il fatto per il quale è indagato l'onorevole Gambale nel procedimento che in questa sede è sottoposto all'attenzione dell'Assemblea è appunto l'antecedente logico di quella vicenda.
L'onorevole Gambale è infatti indagato per aver acquisito in modo che si pretende illecito quelle notizie che ha successivamente diffuso attraverso la conferenza stampa e che sono state alla base della presentazione del suo atto ispettivo.
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 27 gennaio, del 24 febbraio e del 23 giugno 1999.
Proprio il lungo tempo trascorso per l'esame della questione presso la Giunta è indice del lungo travaglio che la decisione ha richiesto.
Nell'ambito della Giunta ci si è, infatti, interrogati a lungo sulla questione se il legame teleologico con l'attività parlamentare possa giustificare una «attrazione» nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità anche di un comportamento che di fatto rappresenti soltanto il presupposto logico rispetto all'atto che ha costituito effettivamente un esercizio di funzioni parlamentari. Da parte di coloro che escludevano tale possibilità si è affermato che l'argomento dirimente al riguardo sarebbe rappresentato dal dato ineludibile che, nel caso di specie, ci si trovava non già in presenza della manifestazione di un'opinione ma piuttosto di un fatto materiale. L'opposta tesi è stata viceversa fondata sull'argomento che sarebbe l'intera attività del parlamentare - dal momento in cui aveva cercato di reperire le notizie al momento in cui aveva sollecitato il ministro di grazia e giustizia - a doversi ritenere ispirata dalla medesima finalità di denunciare pubblicamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti e comportamenti ritenuti pregiudizievoli rispetto al corretto svolgimento della competizione elettorale.
L'argomento decisivo, al fine della maturazione dell'orientamento che è risultato, infine, unanimemente condiviso, è scaturito dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1998. Tale pronuncia, con riferimento all'identica prerogativa stabilita dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, per i consiglieri regionali, ha espressamente affermato che in tale prerogativa (e dunque, a maggior ragione, in quella prevista per i membri del Parlamento) rientrano «non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione e di interpellanza, ma, altresì, gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell'esercizio di questo diritto e che si pongono in funzionale connessione con il medesimo». Alla luce di tale affermazione della Corte, alla maggioranza della Giunta è sembrato legittimo ritenere che anche il comportamento tenuto dal parlamentare precedentemente alla presentazione dell'interrogazione e finalizzato all'acquisizione di elementi utili al puntuale esercizio della funzione di sindacato ispettivo, debba considerarsi rientrante nella prerogativa dell'insindacabilità stabilita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni MELONI, relatore.


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