Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce congiuntamente su richieste di deliberazioni avanzate da diversi deputati con riferimento al medesimo procedimento penale. Prima di soffermarsi diffusamente sul contenuto delle imputazioni occorre ripercorrere brevemente i vari passaggi del procedimento tanto presso l'autorità giudiziaria quanto presso la Camera.
Le richieste in questione erano state avanzate originariamente dai deputati Borghezio, Cavaliere, Dalla Rosa, Dussin e Gambato con riferimento ad un procedimento penale a suo tempo pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Venezia in relazione a tre ipotesi di reato: una ipotesi di blocco stradale e due ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale (una per aver asseritamente usato violenza nei confronti dei carabinieri che tentavano di rimuovere un blocco stradale, l'altra per avere asseritamente circondato e danneggiato un'autovettura dei carabinieri e strappato dalle mani dei medesimi dei documenti di identificazione). Tutti i fatti in questione devono farsi risalire ai blocchi delle strade di accesso all'aeroporto di Venezia-Tessera instaurati intorno alla fine di gennaio 1997 dagli agricoltori che protestavano contro le multe irrogate per le violazioni relative alle quote latte.
Più in dettaglio: per blocco stradale risultavano imputati i deputati Borghezio, Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato; per la prima ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale risultavano imputati i deputati Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato; per la seconda ipotesi di resistenza risultavano imputati i deputati Dussin e Dalla Rosa.
Per tutte le ipotesi di reato e per tutti i deputati sopra indicati la Giunta, nella seduta del 23 giugno 1999, si era già pronunciata nel senso della sindacabilità.
Nelle more della calendarizzazione in Assemblea, è stata celebrata l'udienza preliminare del processo. Alla vigilia di tale udienza il pubblico ministero aveva chiesto il proscioglimento dell'onorevole Borghezio per il reato di blocco stradale per l'insussistenza del fatto e il rinvio a giudizio per tutti gli altri e per tutte le ipotesi di reato.
All'esito dell'udienza preliminare: è stata pronunciata sentenza di proscioglimento, oltre che nei confronti del deputato Borghezio, per l'unica ipotesi di reato a suo carico, anche nei confronti dei deputati Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato per la prima ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.
È stato invece disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei già citati Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato per il reato di blocco stradale e nei confronti dei deputati Dalla Rosa e Dussin per la seconda ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.
Risultano pertanto attualmente indagati: i deputati Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato per il reato di blocco stradale; i deputati Dalla Rosa e Dussin «per avere asseritamente, in concorso tra loro e con circa altre 20 persone rimaste ignote, usato violenza e minacce nei confronti di un capitano e di un vice brigadiere dei carabinieri, nonché di un tenente della guardia di finanza, mentre compivano un atto del proprio ufficio inteso ad identificare alcuni manifestanti».
Il comportamento asseritamente delittuoso dei deputati in questione e dei loro concorrenti sarebbe consistito nel circondare l'autovettura dei carabinieri, che ne sarebbe risultata danneggiata, e nello strappare con violenza dalle mani degli operatori di polizia i documenti di uno dei manifestanti al fine di impedirne l'identificazione.
L'Assemblea ha esaminato una prima volta l'originaria proposta della Giunta nella seduta del 12 ottobre 1999. In tale occasione, essendo stata resa nota l'intervenuta pronuncia dell'autorità giudiziaria, si è ritenuto di rinviare gli atti in Giunta per un ulteriore approfondimento. La Giunta ha esaminato nuovamente la questione nelle sedute del 22 ottobre e 10 novembre 1999 procedendo altresì all'audizione dei deputati Dussin e Dalla Rosa (gli altri colleghi, pur debitamente invitati, non hanno ritenuto di intervenire presso la Giunta).
Tutti i deputati auditi hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura di Venezia, affermando di non aver in alcun modo commesso i reati contestati, di aver partecipato solo occasionalmente alle manifestazioni in quanto si trovavano a passare dall'aeroporto diretti o provenienti da Roma e, infine, di essersi adoperati attivamente per attenuare i motivi di contrasto tra i manifestanti e le forze di polizia, ottenendo che gli stessi manifestanti sospendessero di tanto in tanto il blocco al fine di consentire, almeno parzialmente, il deflusso degli automezzi.
Occorre anticipare, peraltro, che, con riferimento ai senatori Lago e Serena, coimputati con i deputati sopra menzionati nelle ipotesi di reato di blocco stradale e della prima ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, il Senato, malgrado una netta e argomentata proposta della competente Giunta nel senso della sindacabilità (cfr. Atti Senato, XIII leg., doc. IV-quater nn. 36 e 37), ha affermato, con riferimento ad entrambi i senatori, che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. Resoconto Stenografico della seduta del 21 aprile 1999).
Nel corso della discussione presso la Giunta dopo il rinvio degli atti da parte dell'Assemblea si è convenuto che i nuovi elementi emersi dal procedimento giudiziario non modificano in alcun modo i motivi alla base della precedente deliberazione, che pertanto si è ritenuto di confermare.
Per tale motivo il relatore ritiene di confermare gli argomenti già esposti nella precedente relazione (doc. IV-quater n. 76).
Anche nel corso del secondo esame da parte della Giunta alcuni colleghi hanno sostenuto che il complesso dell'attività dei parlamentari in questione (postisi, proprio nella loro qualità di rappresentanti del popolo, alla testa di una manifestazione pubblica avente ad oggetto un tema - quello delle quote latte - di stretta attualità politica), dovesse essere inquadrato sotto la specie di manifestazione di opinione o quanto meno di divulgazione di opinioni espresse in sede parlamentare e, dunque, in quanto tale, considerato insindacabile. Tale tesi, indubbiamente interessante, omette tuttavia di valutare che i parlamentari in questione non sono indagati, genericamente, per aver preso parte alla manifestazione, ma risultano indagati per alcune specifiche condotte criminose, condotte che, in astratto, non possono in alcun modo essere riportate dal concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, se non a prezzo di fornire un'interpretazione assolutamente abnorme della norma costituzionale in questione.
Anche gli argomenti esposti in Giunta dai colleghi, circa la loro assoluta estraneità ai reati loro contestati, appare, in questa sede, priva di rilievo. La testimonianza dei colleghi è apparsa decisamente convincente e l'estensore della presente relazione si augura di tutto cuore che i colleghi possano dimostrare tale assoluta estraneità dinanzi agli organi giudiziari. Ma né la Giunta né l'Assemblea sono giudici. Qui non si deve analizzare il merito delle ipotesi di reato contestate al fine di stabilire se le persone indagate hanno o meno commesso i delitti che sono loro ascritti; qui si tratta semplicemente di verificare se le condotte astrattamente prospettate dall'autorità giudiziaria possano ricondursi alla manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Nel caso che ci occupa, se non a prezzo di fare un insulto alla logica, le condotte contestate non sono manifestazioni di opinioni, ma sono fatti materiali (e fatti materiali particolarmente gravi per un deputato, quali la resistenza a pubblico ufficiale) che, se rispondono a verità, debbono ricadere nelle ipotesi previste dai codici.
Va detto per inciso che questi sono stati anche gli argomenti alla base delle decisioni assunte dalla competente Giunta del Senato con riferimento ai senatori indagati nel medesimo procedimento.
Una postilla. È ben noto che l'Assemblea ha adottato, in materia di insindacabilità, un atteggiamento ben più permissivo di quello della competente Giunta, con il risultato di indurre anche quest'ultima, ormai, ad una interpretazione quanto mai estensiva del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Quest'atteggiamento non è senza conseguenze. In applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988, si stanno moltiplicando i ricorsi per conflitto di attribuzione alla stessa Corte costituzionale delle autorità giudiziarie che impugnano le suddette decisioni della Camera. In un caso recente (sentenza n. 289 del 1998) la Corte costituzionale ha dato torto alla Camera, affermando che non ogni attività politica è coperta dall'insindacabilità ma soltanto quelle attività - sempre riconducibili al concetto di opinioni - che sono in un rapporto di presupposto (in altre sentenze sono state contemplate anche le attività consequenziali) rispetto all'attivita tipica.
Nelle more del procedimento parlamentare cui si è fatto riferimento sopra, sono intervenute, com'è noto, le sentenze della Corte costituzionale n. 10 e 11 del 2000. Tali sentenze hanno ulteriormente precisato il nesso funzionale tra opinioni rese all'esterno del Parlamento e opinioni rese all'interno affermando che non basta una «mera comunanza di tematica», ma è invece necessaria una «identificabilità» tra l'opinione espressa extra moenia e l'opinione parlamentare e anzi addirittura una sostanziale coincidenza di contenuti tra le medesime.
Alla luce di tale giurisprudenza, considerando quanto detto sopra circa l'assoluta mancanza, nel caso di specie, dei presupposti dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, qualora la Camera respingesse la proposta della Giunta ciò darebbe luogo certamente alla elevazione di un conflitto di attribuzione. Questi conflitti nuocciono non solo all'immagine del Parlamento ma al complessivo equilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato.
Su tale questione è pertanto opportuna una seria riflessione di tutta l'Assemblea, indipendentemente dagli schieramenti politici di appartenenza.
Qualora la proposta della Giunta venisse respinta ci si esporrebbe quasi sicuramente ad un nuovo conflitto.
Per il complesso dei motivi esposti sopra la proposta della Giunta è, per ciascuno dei deputati interessati (per i quali la Giunta medesima ha proceduto a separate votazioni), nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Valter BIELLI, Relatore.
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