Doc. IV-quater, n. 73





Onorevoli Colleghi! - In seguito a querela-denuncia proposta dal senatore Girolamo Tripodi, in danno dell'onorevole Vittorio Sgarbi veniva contestato dal Pubblico Ministero di Palmi il reato di diffamazione nei termini qui di seguito riportati: «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in due comizi tenuti dallo stesso in Palmi ed in Rosarno offendeva la reputazione del senatore Girolamo Tripodi con le parole "E guardino, guardino, guardino, guardino, guardino i magistrati di Palmi anche le connivenze e il collegamento con la 'ndrangheta di uomini della sinistra, ci sono documenti e carte e denunce e indagini che hanno individuato, e Cordova lo sa perfettamente, di collegamenti del senatore Tripodi di Rifondazione comunista con aree malavitose" nel corso del comizio di Palmi, e con le parole "(...) Tripodi, uomo di Rifondazione comunista, la magistratura non ha indagato cioè ha indagato solo da una parte. Ma siccome erano convinti che vincessero i progressisti non li hanno nemmeno presi in considerazione (...) Perché se sono stati sospettati dei rapporti fra la 'ndrangheta e il senatore Tripodi non il Tripodi junior, piccolo, bambino, qua, un ingenuo che viene oggi a presentarsi, ma il Tripodi di Polistena. Come mai la magistratura non indaga. Come mai i magistrati stanno dalla parte di uno e non invece guardano tutto sopra le parti come sarebbe giusto facessero. Ecco perché vedendo il candidato di Polistena mi è venuta l'idea che occorre che noi ristabiliamo lo stato di diritto facendo che la magistratura indaghi..." nel corso del comizio di Rosarno. In Palmi e Rosarno il 6 giugno 1994».
Della questione la Giunta per le autorizzazioni a procedere ebbe modo di occuparsi già nella scorsa legislatura, e precisamente nella seduta del 26/7/1995, giorno in cui deliberò di riferire all'Assemblea nel senso dell'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione. La Giunta predispone altresì una relazione per l'Assemblea (XII Leg., doc. IV-quater n. 4) che tuttavia non venne esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.
In questa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame del caso nelle sedute del 2 e del 10 luglio nonché in quella del 25 settembre 1996 procedendo, nella seduta del 10 luglio, all'audizione del deputato Sgarbi. Infine, nella seduta del 18 dicembre 1996, dopo approfondita discussione, la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Le ragioni poste a base della decisione possono in tal guisa sintetizzarsi. Non c'è dubbio alcuno in ordine alla circostanza che la funzione parlamentare «coperta» dalla tutela costituzionale di cui all'articolo 68 della Costituzione sia quella svolta anche al di fuori del Parlamento e non solo attraverso atti tipici della funzione stessa. Sul punto sussiste ormai una consolidata prassi parlamentare ed una non più contrastata giurisprudenza sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica.
Ciònondimeno appare altrettanto certo che non ogni attività politica svolta extra moenia sia sussumibile nell'ambito di applicazione della prerogativa, bensì soltanto ed esclusivamente quella che sia espressione della e nella quale si sostanzi la funzione parlamentare.
Nel caso di specie viene all'esame dell'Aula l'ipotesi:
a) di gravi e diffamatorie accuse di collusioni malavitose rivolte ad un senatore da sempre impegnato in battaglia ideali, culturali e politiche contro la criminalità organizzata tanto da essere costui divenuto punto di riferimento di siffatte «battaglie» e
b) di un contesto elettorale quale «teatro» delle espressioni diffamatorie, giacché i fatti ebbero a verificarsi in due comizi organizzati in occasione di una competizione elettorale.

Orbene il deputato che partecipi ad una competizione elettorale non svolge alcuna funzione parlamentare, giacché le elezioni sono il prius necessario perché quelle funzioni vengano (poi) svolte. Poco importa ai nostri fini se la partecipazione di cui innanzi sia realizzata per un diretto interesse politico ovvero in appoggio ad altri candidati. Ciò che, viceversa, rileva in modo decisivo è che la competizione per conseguire l'elezione (alla carica di parlamentare, ad esempio) per forza di cose è estranea alla funzione che si cerca di raggiungere.
Diversamente opinando dovremmo concludere che in una campagna elettorale i due o più candidati potrebbero trovarsi in una situazione di disparità, giacché l'eventuale candidato parlamentare godrebbe della possibilità di offendere che agli altri candidati non parlamentari sarebbe, viceversa, preclusa. Ciò vale anche nel caso - come in quello di specie - in cui il deputato svolge una funzione, per così dire, di «supporto» ad altri candidati nell'ambito di elezioni diverse da quelle politiche.
Ciò posto v'è anche un'altra considerazione che sorregge sul piano della motivazione le conclusioni della Giunta.
Le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi non possono essere ricomprese nel concetto giuridico di «opinione» al quale fa riferimento l'articolo 68 della Costituzione. Nel caso in esame infatti il deputato non ha articolato una pubblica denuncia ma ha formulato un'accusa gravissima per un uomo politico (quella di essere un mafioso) nei confronti di chi, per unanime riconoscimento, ha politicamente combattuto per una vita intera contro il malaffare e la delinquenza organizzata, come altresì comprovato da una lunga e documentata serie di minacce ed «avvertimenti» subiti. Da ciò consegue che quello dell'onorevole Sgarbi altro non era che un insulto gratuito, un'offesa consapevolmente lanciata per dileggiare, la qual cosa esclude il comportamento del deputato dalla protezione costituzionale di cui si discetta.
Per questi motivi, come già ricordato sopra, la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Francesco BONITO, Relatore


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