Doc. IV-quater, n. 70





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dall'onorevole Giuseppe GAMBALE, con riferimento a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli.
Occorre rilevare preliminarmente che i due procedimenti civili i cui atti di citazioni sono stati sottoposti dal deputato Gambale alla cognizione della camera, ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità, si riferiscono, per la parte di competenza della Camera (e di questa Giunta) esattamente ai medesimi fatti. È opportuno, per chiarezza, ricostruire brevemente il quadro di riferimento: l'onorevole Gambale ha citato in giudizio, con due distinti atti di citazione, notificati entrambi il 2 dicembre 1998, il dottor Ermanno Corsi, presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania, con riferimento, rispettivamente, a due distinti articoli di stampa, comparsi, il primo, sul periodico «G. M.» (Giornalismo Meridionale) del febbraio-marzo 1994 e il secondo sul quotidiano «Il Mattino» del 3 dicembre 1997. Del primo articolo il predetto giornalista era risultato essere, secondo quanto prospettato dal deputato Gambale, autore; nel secondo, redatto da un terzo, erano, viceversa, riportate delle dichiarazioni del citato dottor Corsi. Il deputato in questione ha ritenuto diffamatorio - e quindi tale da recargli un danno di natura civile - tanto il contenuto delle dichiarazioni contenute nel secondo articolo quanto il contenuto del primo articolo ed ha quindi iniziato due distinti procedimenti civili. In entrambi i procedimenti il dottor Corsi ha spiegato domanda riconvenzionale, ritenendosi a sua volta danneggiato da varie interrogazioni parlamentari presentate dal deputato Gambale e da lui in vario modo diffuse, in particolare attraverso una memoria inviata all'ordine dei giornalisti della Campania. Mentre, dunque, i due procedimenti traggono origine da due distinte domande attoree del deputato Gambale, l'oggetto della domanda riconvenzionale è identico in entrambi (e, addirittura, vengono usate dalla difesa del convenuto testualmente le medesime parole).
Considerato quanto detto sopra, la Giunta ha ritenuto unanimemente che, poiché, secondo una prassi univoca e costante, la Camera è chiamata a deliberare, in materia di insindacabilità, sui singoli fatti, indipendentemente dalle conseguenze di natura processuale che ad essi sono ricollegati, la Giunta stessa dovesse procedere ad una sola votazione sui fatti in questione, che pertanto avrebbe dovuto ritenersi riferita ad entrambi i procedimenti civili. Così ha appunto fatto, riferendo pertanto all'Assemblea con un'unica relazione.
È appena il caso di soffermarsi sul merito della questione: si tratta, infatti, della presentazione di una serie di interrogazioni parlamentari e della loro divulgazione in sedi diverse. L'atto di citazione fa riferimento ad interrogazioni presentate in data 6 maggio, 25 maggio e 3 luglio 1993. In queste date l'onorevole Gambale risulta effettivamente aver presentato una serie di interrogazioni parlamentari nelle quali veniva menzionato anche l'attore in via riconvenzionale. Gli atti presentati dalla difesa del dottor Corsi fanno altresì riferimento alla ripetizione del contenuto delle suddette interrogazioni (talvolta, asseritamente, prima della loro presentazione) in varie sedi, anche dinanzi alla stampa e, in particolare, ad un esposto inviato ai componenti del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. I suddetti atti fanno altresì riferimento ad articoli (sempre riproducenti il contenuto delle interrogazioni), non meglio identificati, dell'onorevole Gambale sulla rivista Justitia, dallo stesso diretta.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 26 maggio 1999.
Dalla breve ricognizione svolta sopra è apparso evidente ai colleghi della Giunta che le attività dell'onorevole Gambale di cui si duole l'attore in via riconvenzionale nei due procedimenti civile in questione costituiscono ontologicamente «opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni» parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il sopra menzionato giornalista si duole, infatti, del contenuto di alcuni atti parlamentari tipici, nonché della loro divulgazione esterna: attività tutte che, non solo secondo la giurisprudenza della Camera ma anche secondo la costante opinione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, di cassazione e di merito, costituiscono attività scriminate dalla suddetta norma costituzionale.
Non ci si nasconde che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad un reciproco scambio di apprezzamenti critici tra i due soggetti delle due controversie: l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità ad uno solo di essi potrebbe, all'apparenza, sbilanciare ingiustificatamente il quadro delle conseguenze giuridiche per l'uno e per l'altro, di due comportamenti sostanzialmente simili.
Tale conseguenza appare, tuttavia, inevitabile, atteso che il deputato in questione ha esercitato il suo sindacato ispettivo in una forma assolutamente rituale e propria, chiedendo informazioni al Governo circa fatti di pubblico interesse. Altrettanto propria deve ritenersi la divulgazione della sua attività dinanzi al corpo elettorale.
Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali sono in corso i due procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Gaetano PECORELLA, Relatore.


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