Doc. IV-quater, n. 69





Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Umberto BOSSI, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Bologna.
In data 10 ottobre 1996 il dottor Enzo Biagi ha presentato un atto di citazione nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi presso il Tribunale civile di Bologna per risarcimento del danno da diffamazione per averne, asseritamente, offeso la reputazione con alcune dichiarazioni pubblicate nell'ambito di un'intervista resa al quotidiano Il Resto del Carlino, apparsa sul numero dell'11 agosto 1996.
L'argomento dell'intervista era il commento dell'onorevole Bossi nei confronti delle affermazioni di coloro - in particolare l'onorevole Pivetti, nel corso di un comizio tenuto il giorno prima - che si opponevano al suo programma di secessione del nord del Paese.
A fronte di una domanda dell'intervistatore che gli faceva notare che «secondo Enzo Biagi lei invece predica l'egoismo», l'onorevole Bossi ebbe a rispondere: «Quel ladrone deve stare zitto. Ma quale egoismo? Questi vogliono fare la solidarietà rubando ai lavoratori dipendenti del nord per tenere in piedi l'assistenzialismo al sud. È un vero e proprio genocidio nei confronti del nord. Porci razzisti, porci colonialisti, marmaglia romana. Io sono qui per eseguire la volontà della nazione padana, non me ne frega niente dell'Italia e degli italioti. Alla fine perderanno e io li andrò a cercare uno per uno».
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 3 marzo 1999 alla quale il deputato Bossi, sia pure debitamente convocato, non ha ritenuto di intervenire.
La vicenda fin qui rapidamente illustrata rappresenta, a giudizio dell'odierno relatore, nonché a giudizio della maggioranza della Giunta, un caso sostanzialmente «di scuola» per individuare i limiti dell'estensione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Come ha stabilito la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 289 del 1998 (ribadendo un orientamento già manifestato nelle precedenti sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996), la prerogativa dell'insindacabilità «non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo». La Corte ha infatti precisato che «proprio il nesso funzionale costituisce discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione» (punto 5.1 del Considerato in diritto). La Corte ha inoltre rilevato che «Come attività libera nel fine e di natura generale (...) la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale» (punto 5.2 del Considerato in diritto).
Orbene, come è ampiamente noto, la giurisprudenza di questa Camera è orientata ad un'interpretazione molto estensiva del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Trattandosi, tuttavia, pur sempre, dell'interpretazione di una norma costituzionale, occorre adottare dei criteri che si possano ricondurre a tale operazione logica e non una mera decisione discrezionale consistente in un sì o in un no ad nutum principis.
Nel caso di specie, nell'ambito di un discorso prettamente incentrato su questioni politiche e, in particolare, sulla valutazione dei programmi politici del partito della Lega nord, l'onorevole Bossi si è lasciato andare ad insulti e contumelie assolutamente gratuiti nei confronti del giornalista Biagi, definendolo, in particolare, in modo del tutto apodittico e immotivato, «ladrone».
È ben vero che oramai, nell'ambito delle controversie politiche, si è giunti, sostanzialmente, ad una desensibilizzazione del linguaggio: mi chiedo, tuttavia, quanti di noi colleghi rimarrebbero impassibili dinanzi ad un qualsiasi contraddittore (sia esso un politico, un giornalista o chiunque altro) che, nel bel mezzo di un discorso, a fronte di motivate argomentazioni di carattere politico, solo perché non siamo d'accordo con lui, ci desse del «ladrone». E vorrei anche vedere quanti rimarrebbero impassibili trovando quel «ladrone» riprodotto con grande enfasi sui giornali.
In sintesi, colleghi, qui siamo chiamati ad una scelta di fondo: se considerare legittimo, per il deputato, insultare e diffamare impunemente chiunque ovvero se si debbano applicare correttamente le prerogative parlamentari.
La Giunta ha ritenuto (vedendo schierati su tale orientamento, oltre che i gruppi dell'attuale maggioranza parlamentare, anche il gruppo di alleanza nazionale) che dei limiti per l'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, vadano individuati e che tali limiti consistono nel fatto che non può considerarsi critica politica attinente alle funzioni parlamentari una critica che sconfini nell'offesa e nella contumelia personale del tutto immotivata e gratuita.
Se l'Assemblea intenderà modificare tale orientamento - come ovviamente è sua facoltà - il rischio che si corre, oltre alla possibilità di ricadere nelle censure della Corte costituzionale, scatenando pericolose frizioni tra i supremi organi dello Stato, è quello, alla lunga, di una assoluta delegittimazione delle prerogative in questione e di riflesso, almeno in parte, della delegittimazione del Parlamento e della classe politica.
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Valter BIELLI, Relatore.


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