Doc. IV-quater, n. 66





Onorevoli Colleghi! - Nei corso di un comizio tenuto in Paderno Dugnano, l'onorevole Umberto BOSSI, nel commentare la iniziativa della Lega Nord volta alla preparazione di un «referendum sulla Costituzione del Nord»; stigmatizzò l'azione di quanti, investiti di responsabilità politiche o istituzionali, contestavano, a suo dire, il progetto autonomista o scissionista portato innanzi dalla Lega.
Tra i detrattori del movimento politico nordista, il Bossi indicò anche Antonio Di Pietro, che, all'epoca, svolgeva funzioni di P.M. presso la Procura delle Repubblica di Milano, accusandolo di «lavorare contro la Lega», testualmente aggiungendo «a lui regaleremo una valigia di cartone perché fa rima con terrone».
Le espressioni pronunciate dall'onorevole Bossi, riportate in un articolo dal titolo «Bossi prepara un referendum sulla Costituzione del Nord», apparso sul quotidiano «Il Giornale» del 17 dicembre 1995, furono ritenute dal Di Pietro lesive della sua reputazione, a tutela della quale propose tempestiva querela.
All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al tribunale di Monza, il Deputato inquisito fu dichiarato colpevole del delitto di diffamazione a meno stampa (artt. 595, co. 1 e 3, c.p. e 13 Legge nr. 47/1948), e condannato alla pena di lire 1.500.000 di multa, nonché al risarcimento, in favore del dr. Di Pietro - costituitosi parte civile -, dei danni, liquidati in lire 50 milioni, oltre le spese di lite.
Contro la sentenza del Tribunale, il condannato propose appello, eccependo in rito la nullità della sentenza, chiedendo nel merito la assoluzione per la insussistenza del fatto, deducendo anche la riconducibilità della fattispecie concreta nella ipotesi di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sostanziandosi i fatti ascrittigli in opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
A seguito di sollecitazione del difensore dell'onorevole Bossi, dei fatti è stata investita questa Giunta, la quale, acquisito il testo integrale dell'articolo contenente le affermazioni del Bossi, dopo approfondita analisi, ha maturato giudizio di insindacabilità.
Vertesi, come ben si intuisce, in tema di insindacabilità cosiddetta esterna, riferita, cioè, ad opinioni espresse non in costante esercizio delle funzioni parlamentari; sicché condizione essenziale per la applicazione della prerogativa di cui all'ari. 68, primo comma della Costituzione, è la strumentale connessione tra le opinioni e la funzione.
Dal testo integrale dell'articolo contenente le affermazioni del Bossi, risulta che il deputato leghista illustrò in un affollato comizio il progetto di «Costituzione del Nord», chiedendo ed ottenendo, dagli entusiasti ascoltatori, anche la approvazione di un regolamento della stessa. Non mancò il Parlamentare di sostenere, con urlata veemenza, la fondatezza della iniziativa leghista, rivolgendo accuse sprezzanti ed inutilmente volgari all'indirizzo di tutti quanti ostacolavano il disegno separatista (Berlusconi, Mancuso ed altri), comprendendo tra questi anche il P.M. Di Pietro, colpevole, a suo giudizio, di atteggiamenti ostili alla Lega e, perciò, degno, verosimilmente per la sua origine sudista, del donativo di «una valigia di cartone perché fa rima con terrone».
Il rozzo ed anche puerile argomentare dell'onorevole Bossi, certamente caratterizzato «da forte connotazione dispregiativa» ma di improba riferibilità alla indicazione di appartenenza del Di Pietro ad una sorta di etnia inferiore sotto il profilo socio-culturale, non esclude la natura politica delle espressioni in valutazione, strettamente e strumentalmente connesse, come sono, ad un'azione politica che aveva avuto prima ed ebbe anche dopo nelle aule parlamentari la sede della sua massima esplicazione.
Risulta, evidente, quindi, il rapporto di stretta e strumentale connessione tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari esercitate dal Parlamentare incolpato; onde la sua azione è insindacabile a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta riferisce all'Assemblea nel senso che l'onorevole Umberto BOSSI non possa essere chiamato a rispondere per le espressioni rivolte all'indirizzo di Antonio Pietro, concernendo esse opinioni manifestate nell'esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Michele ABBATE, Relatore.


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